Cassazione Civile, Ordinanza n. 16630/2025 del 21/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La lite nasce nell’ambito di una liquidazione coatta amministrativa, in cui un istituto di credito ha chiesto l’ammissione allo stato passivo di crediti derivanti da due mutui fondiari e da rapporti di conto corrente. Il giudice delegato ha ammesso tutto in chirografo, mentre il tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dalla banca, ha riconosciuto in parte il credito da mutui con privilegio ipotecario, ritenendo provata l’erogazione delle somme mediante atti pubblici, e ha respinto la domanda relativa ai conti correnti perché la CTU aveva evidenziato saldi attivi in favore della correntista. La procedura ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di norme sostanziali e processuali per avere il tribunale ritenuto provata l’erogazione dei mutui nonostante la documentazione fosse, a suo dire, priva di data certa e quindi inopponibile; 2) violazione di norme analoghe per avere il tribunale considerato opponibile alla procedura un contratto di conto corrente e per avere quantificato in modo errato il credito della procedura verso la banca, oltre a lamentare la mancanza di doppia sottoscrizione di una clausola contrattuale; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere riconosciuto interessi al tasso contrattuale per il biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento senza una domanda specifica e senza adeguata allegazione/prova; 4) omessa pronuncia sulle eccezioni di indeterminatezza e nullità delle pattuizioni sugli interessi nei contratti di finanziamento; 5) omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione/decurtazione degli importi asseritamente dovuti alla procedura per addebiti illegittimi a titolo di spese, interessi e commissioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che l’accertamento della data certa e dell’opponibilità dei documenti, nonché la valutazione sull’avvenuta erogazione delle somme e sulla quantificazione dei saldi, rientrassero nel giudizio di fatto del tribunale e non fossero sindacabili in cassazione nei termini dedotti; ha inoltre rilevato la carenza di interesse sulle censure relative ai conti correnti, poiché il tribunale aveva comunque respinto la pretesa della banca. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che il tribunale non aveva affatto deciso sulle eccezioni di nullità delle pattuizioni sugli interessi dedotte dalla procedura, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.; il terzo motivo è stato assorbito. Ha poi accolto anche il quinto motivo, perché il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di compensazione/decurtazione sollevata dalla procedura rispetto agli eventuali crediti della banca. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova, ma le censure sulla prova dell’erogazione dei mutui sono state ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare un diverso apprezzamento di merito
art. 115 c.p.c.
invocato come parametro della violazione processuale, senza tuttavia incidere sulla valutazione di inammissibilità dei primi due motivi
art. 116 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito
art. 2704 c.c.
la data certa delle scritture private è questione rimessa al giudice di merito; nel caso concreto, peraltro, i mutui erano stati stipulati per atto pubblico
artt. 44, 45, 93, 98 e 99 L.F.
richiamati nel contesto dell’insinuazione e dell’opposizione allo stato passivo, ma non decisivi per l’accoglimento o il rigetto dei motivi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per veicolare le censure di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per osservare che l’omesso vizio motivazionale è ormai deducibile solo nei limiti ristretti dell’omesso esame di un fatto decisivo
art. 98 L.F.
norma processuale dell’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito si sono collocate le domande e le eccezioni della procedura
art. 112 c.p.c.
la Corte ha accolto i motivi fondati sull’omessa pronuncia, ribadendo il dovere del giudice di decidere su tutte le domande ed eccezioni ritualmente dedotte
art. 1341 c.c.
la censura sulla mancanza di doppia sottoscrizione della clausola è stata reputata nuova e quindi inammissibile
art. 1342 c.c.
come sopra, richiamato per la doglianza sulla forma approvativa delle clausole
art. 1418 c.c.
richiamato dalla procedura a sostegno della nullità delle pattuizioni sugli interessi, con omissione di pronuncia da parte del tribunale
art. 1346 c.c.
invocato per l’indeterminatezza dell’oggetto/pattuizione degli interessi
art. 1284 c.c.
richiamato in relazione alla disciplina legale degli interessi e alla dedotta nullità delle clausole
art. 2855 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare il riconoscimento degli interessi ipotecari nel biennio anteriore alla procedura
artt. 54 e 55 L.F.
evocati dalla ricorrente in tema di accessori del credito e interessi nelle procedure concorsuali
Massime di principio
- L’accertamento della data certa e dell’opponibilità di una scrittura privata, così come la verifica dell’idoneità di elementi documentali a dimostrare l’anteriorità del documento o l’erogazione di somme, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio o dei risultati di una CTU contabile.
- La disciplina della data certa non è utilmente invocabile quando il credito fatto valere si collochi, in concreto, sul versante del credito della procedura/debitore verso il controcredito del soggetto opposto, come nel caso di eccezione di compensazione rispetto a un saldo attivo accertato.
- Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente introdotte; l’omessa pronuncia integra vizio di cui all’art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
- In sede di opposizione allo stato passivo, le eccezioni di nullità delle clausole sugli interessi e le eccezioni di compensazione/decurtazione devono essere esaminate espressamente se risultano tempestivamente dedotte, non potendo essere ignorate dal tribunale.
- Una doglianza su clausole contrattuali per difetto di doppia sottoscrizione o per indeterminatezza è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, poiché introduce una questione nuova.
- Quando la decisione di merito esclude comunque il credito azionato per effetto di un saldo attivo in favore della parte opponente, le censure sul riconoscimento del medesimo rapporto possono difettare di interesse.
- La ricostruzione degli accessori del credito ipotecario e della loro spettanza deve essere coerente con le domande e le eccezioni effettivamente proposte dalle parti; il giudice non può attribuire o negare effetti senza confrontarsi con le allegazioni tempestivamente formulate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16616/2025 del 21/06/2025
- ordinanza_civile · 21 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16618/2025 del 21/06/2025
- ordinanza_civile · 21 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16619/2025 del 21/06/2025
- ordinanza_civile · 21 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16620/2025 del 21/06/2025
- ordinanza_civile · 21 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16623/2025 del 21/06/2025
- ordinanza_civile · 21 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16624/2025 del 21/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →