Cassazione Civile, Ordinanza n. 32910/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per richiedere l’imposta di registro, in misura fissa, conseguente alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace. La società contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che: (i) l’Ufficio avesse mutato solo dopo la notificazione del ricorso introduttivo i criteri di determinazione dell’imposta; (ii) l’avviso fosse carente di motivazione; (iii) non ricorressero i presupposti per applicare il principio di enunciazione ai fini dell’imposta di registro, perché la cessione del credito richiamata nel ricorso monitorio era avvenuta mediante scambio di corrispondenza e, soprattutto, mancava l’identità soggettiva tra le parti dell’atto enunciante (decreto ingiuntivo) e quelle dell’atto enunciato (cessione del credito).
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente, con conseguente illegittimità della pretesa fiscale. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, condannando l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore della ricorrente come richiesto.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. 131/1986
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma non decisiva ai fini dell'accoglimento.
art. 7 L. 212/2000
Invocato per la motivazione dell’atto impositivo; il motivo è rimasto assorbito.
art. 3 L. 241/1990
Invocato per la motivazione dell’atto amministrativo; il motivo è rimasto assorbito.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio; non decisivo nel dispositivo.
artt. 22 e 41 d.P.R. 131/1986
La Corte ha affermato che l’art. 22 include nel regime dell’enunciazione anche gli atti giudiziari, ma per questi il comma 3 limita la tassazione alla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.
art. 6 d.P.R. 131/1986
Richiamato dalla contribuente in relazione agli atti soggetti a registrazione in caso d’uso; la Corte ha escluso che la sola enunciazione equivalga a un uso, ma ha ricondotto la tassazione al principio dell’enunciazione ex art. 22.
art. 3, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972
Richiamato nel motivo di ricorso; non è centrale nella ratio decidendi espressa.
art. 10, comma 1, d.P.R. 633/1972
Richiamato nel motivo di ricorso; non è centrale nella ratio decidendi espressa.
art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. 131/1986
Richiamato nel motivo di ricorso; non è centrale nella ratio decidendi espressa.
art. 9, comma 1, nota 2, Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
Richiamato nel motivo di ricorso; non è centrale nella ratio decidendi espressa.
artt. 1406 e segg. c.c.
Richiamati nel motivo di ricorso in tema di cessione del credito, ma non costituiscono la base decisiva della soluzione.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per il principio di specificità del ricorso, in relazione alla trascrizione del decreto ingiuntivo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Richiamato come vizio denunciato nei motivi di ricorso.
art. 24 Cost.
Richiamato anche in funzione di economia processuale e ragione più liquida, insieme all'art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
Richiamato per giustificare la trattazione prioritaria del motivo più liquido e la celerità del processo.
art. 384 c.p.c., comma 1
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente.
art. 69 d.P.R. 131/1986
Richiamato dall’art. 22 per la pena pecuniaria, ma non applicato in concreto come ratio della decisione.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la sola enunciazione in un atto soggetto a registrazione di un atto non registrato può integrare presupposto sufficiente di tassazione dell’atto enunciato, anche se quest’ultimo sarebbe, in astratto, soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
- Il regime dell’enunciazione previsto dall’art. 22 d.P.R. 131/1986 si applica anche quando l’atto enunciante sia un provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma per gli atti giudiziari opera la speciale limitazione del comma 3, che consente l’imposizione solo sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.
- Ai fini dell’imposta di registro per enunciazione, è necessario che l’atto enunciato e l’atto enunciante coinvolgano le stesse parti; se le parti dell’atto richiamato sono diverse da quelle del provvedimento giudiziario registrato, la pretesa impositiva difetta del presupposto soggettivo.
- Quando la soluzione della controversia dipende da un principio giurisprudenziale consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
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