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Sentenza

Sentenza n. 534/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento reso dal Questore della Provincia di Varese Cat. -OMISSIS-, in data 24.01.2023, notificato il successivo 16.02.2023, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal Sig. -OMISSIS- per il rinnovo del porto di fucile ad uso caccia.

Giustizia amministrativa202300759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 1, e dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità del diniego di rinnovo del porto d’armi, né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. In considerazione della definizione in rito e dell’accordo intervenuto tra le parti, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del porto di fucile a uso caccia adottato dal Questore della Provincia di Varese

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Varese aveva respinto la sua istanza di rinnovo del porto di fucile a uso caccia. Prima della decisione, con dichiarazione resa dal difensore munito di procura speciale e ritualmente notificata e depositata, il ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese in ragione di un accordo intervenuto con l’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata dal difensore munito di procura speciale, determina la definizione del giudizio secondo le forme previste dal codice del processo amministrativo.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa richiamata per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata e depositata, resa dal difensore munito di procura speciale, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio senza esaminare il merito delle censure dedotte.
  • In presenza di una definizione del giudizio per rinuncia e di un accordo tra le parti sulle spese, il giudice può disporne la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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