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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19800/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato sinteticamente, per l'anno d'imposta 2008, il reddito da euro 253 a euro 69.346 ai fini IRPEF e addizionali. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'impugnazione, riducendo di euro 18.911 il reddito accertato. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma successivamente ha depositato rinuncia al ricorso perché aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 196 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto a seguito della liquidazione comunicata da Equitalia - Servizi di riscossione. La rinuncia era stata notificata alla controparte, che non aveva svolto osservazioni, ed era stata documentata anche l'avvenuta definizione e il pagamento.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente notificata e depositata, e della sopravvenuta definizione agevolata della lite con pagamento di quanto dovuto. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del processo. Le spese sono state compensate. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché la misura prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 196 del 2016

    L'adesione alla procedura di definizione agevolata e il pagamento del dovuto consentono di ritenere definita la lite.

  • l. n. 225 del 2016

    Norma di conversione richiamata per la definizione agevolata della lite.

  • art. 46, primo comma, d.lgs. n. 546/1992

    "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"

    La definizione della pendenza tributaria e ogni altra cessazione della materia del contendere determinano l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione è di stretta interpretazione e vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata della pendenza tributaria, seguita dal pagamento di quanto dovuto, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestivamente notificata e depositata, è idonea a produrre l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge; in particolare non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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