Cassazione Penale, Sentenza n. 32695/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione a favore di Salvatore Caputo. Ha dedotto (1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte omesso una adeguata valutazione della presunta condotta dolosa o gravemente colposa di Caputo (in particolare l'uso del diminutivo 'Salvino' nella lista, e la diffusione di volantini) che avrebbe avuto idoneita' ingannevole e concorsualita' causale con la custodia cautelare; (2) mancata motivazione sulla valutazione delle intercettazioni telefoniche sulle quali la misura era stata fondata. Il ricorrente contestava inoltre il metodo della Corte, ritenuto non autonomo rispetto alle valutazioni dei giudici penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che fosse intervenuta una pronuncia irrevocabile (Tribunale del Riesame resa definitiva dalla Cassazione) che aveva accertato l'assenza ab initio dei gravi indizi di colpevolezza e quindi l'illegittimita' formale della misura cautelare. Ne consegue che, data la coincidenza del compendio probatorio valutato dal giudice della cautela e da quello che ha poi dichiarato l'illegittimita', non puo' operare l'ostativita' della condotta del detenuto salvo che l'illegittimita' sia stata accertata su base probatoria diversa. Pertanto le censure del Procuratore non superano i principi consolidati sulla riparazione dell'ingiusta detenzione e il ricorso e' stato respinto.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 (ingiustizia formale) quando una decisione irrevocabile accerta l'illegittimita' della misura cautelare per mancanza delle condizioni di applicabilita'.
art. 315 cod. proc. pen.
Richiama le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario come compatibili e, mediante rinvio, consente l'applicabilita' dell'art. 646 comma 3 rispetto all'impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
art. 646, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la possibilita' per il Pubblico Ministero di proporre ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello sulla domanda di riparazione; la Corte ha confermato la legittimazione del Procuratore Generale, purché sussista un interesse concreto.
art. 273 cod. proc. pen.
Contiene le condizioni di applicabilita' delle misure cautelari; la sentenza evidenzia che l'illegittimita' formale deriva dall'assenza di tali condizioni ab initio.
art. 280 cod. proc. pen.
Rilevante per la definizione dei presupposti della misura; citato in riferimento alla necessita' che la misura sia stata emessa quando sussistevano le condizioni previste dagli artt. 273 e 280.
art. 294 cod. pen.
Norma penale relativa al fatto ascritto a Caputo (determinazione con l'inganno a votare in modo difforme); la Corte ha rilevato l'assenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto a tale fattispecie.
art. 87, commi 1 e 2, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570
Norma elettorale inizialmente richiamata dal PM; la Cassazione ha confermato che non v'erano indizi sufficienti anche rispetto a questa contestazione.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 comma 2 e' dovuta quando esiste una decisione irrevocabile che accerta l'illegittimita' della misura cautelare per mancanza delle condizioni di applicabilita'.
- L'eventuale condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto impedisce la riparazione solo se tale condotta ha avuto efficacia causale o concausale rispetto all'adozione della misura, e cio' deve emergere da un compendio probatorio diverso e autonomo rispetto a quello che ha determinato la dichiarazione irrevocabile di illegittimita'.
- Quando l'illegittimita' della misura e' stata dichiarata definitivamente sulla base del medesimo materiale istruttorio valutato anche dal giudice della cautela, non puo' ravvisarsi che la condotta del detenuto abbia creato l'apparenza di reato con efficacia causale rispetto alla misura.
- Il giudizio di riparazione e' autonomo rispetto al processo di merito e richiede una valutazione ex ante sulla apparenza degli indizi e sull'apporto extraprocessuale del ricorrente, ma tale valutazione non puo' sovvertire una pronuncia irrevocabile che abbia gia' accertato l'assenza ab initio dei gravi indizi.
- Il Procuratore Generale e' legittimato a impugnare le decisioni sulla riparazione, ma deve fornire un interesse concreto e motivazioni solide per mostrare l'errore di diritto o di fatto nella decisione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32658/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32662/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32664/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32666/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →