Sentenza del 29/10/2020 n. 23870 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività (23 giorni) irrogata dall'Agenzia a seguito di un controllo che aveva rilevato omissioni nella emissione di scontrini/ricevute (81 scontrini mancanti). I rilievi principali: 1) inesattezza e inattendibilità del verbale di constatazione, omissione di documenti e errato computo delle comande/ticket; 2) violazione dei termini decadenziali (rilevando incongruenze di numerazione e termini tra atto di constatazione e atto di contestazione; richiamando art.16 e 16-bis D.Lgs.472/1997); 3) contraddittorietà e violazione dello Statuto del contribuente (art.12 L.212/2000) circa la comunicazione e la chiarezza dell'intendimento dell'Amministrazione; 4) decorrenza dei termini di notifica per la sanzione accessoria (art.12 comma 2-bis D.Lgs.471/1997) e conseguente decadenza; 5) mancata valutazione delle condizioni soggettive e del danno grave all'impresa nella commisurazione della sanzione (art.7 D.Lgs.472/1997); 6) mancata indicazione dei criteri per la determinazione della sospensione (art.16 D.Lgs.472/1997); 7) violazione della definizione agevolata (Decreto di adesione) che avrebbe escluso l'applicazione di sanzioni accessorie. In sostanza la ricorrente chiedeva annullamento della sospensione per vizi procedurali, decadenza, difetto di motivazione e violazione dei diritti garantiti dallo Statuto del contribuente e dalla Costituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili molte censure per carenza di specificità rispetto alle ipotesi tassative dell'art.360 c.p.c. e per aver in più casi posto questioni di fatto o di merito non ricondotte a vizio di motivazione o di diritto chiaramente individuato. Sul merito, comunque, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze: la CTR aveva motivato adeguatamente la valutazione della gravità e della frequenza delle violazioni (81 scontrini mancanti). Ha richiamato il principio secondo cui la sanzione di sospensione prevista dall'art.12 D.Lgs.471/1997 è norma speciale rispetto alle disposizioni generali del D.Lgs.472/1997, per cui l'avvenuta definizione agevolata ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.472 non esclude automaticamente l'applicazione della sanzione accessoria. Inoltre la Corte ha chiarito che il termine decadenziale per la notifica dell'atto di sospensione decorre dalla contestazione della quarta violazione (art.12, comma 2-bis) e non dalla mera constatazione, escludendo la decadenza lamentata. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e la società condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2
qualora siano state contestate ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, n. 16, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle Disp. del cit. Decreto Legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo di tre giorni ad un mese
La Corte ha ritenuto che l'art.12 disciplina una sanzione accessoria speciale applicabile al caso di contestazione plurima nel quinquennio; la sua natura speciale prevale sulle norme generali del D.Lgs.472/1997 riguardo agli effetti della definizione agevolata.
Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2-bis
gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quanto e' contestata la quarta violazione
La Corte ha interpretato la norma stabilendo che il termine decadenziale per la notifica dell'atto di sospensione decorre dalla contestazione della quarta violazione e non dalla data di constatazione, escludendo quindi la decadenza fatta valere dal contribuente.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16
Articolo richiamato in tema di definizione agevolata e di contenuto formale degli atti; la Corte ha evidenziato che le disposizioni generali dell'art.16 non impediscono l'applicazione della sanzione speciale prevista dall'art.12 del D.Lgs.471/1997.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16-bis
Norma sui termini per l'adozione degli atti di contestazione (decadenza dei 90 giorni dalla constatazione per alcune ipotesi). La Corte ha distinto la decorrenza prevista da art.16-bis (contestazione) rispetto al termine speciale di art.12 comma 2-bis, ritenendo prevalente la decorrenza dalla contestazione per la sospensione.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 7
Prevede la valutazione delle condizioni soggettive nell'applicazione delle sanzioni. La Corte ha osservato che le risultanze istruttorie e la gravità quantitativa delle violazioni (81 omissioni) giustificavano la sanzione; le censure sulla mancata considerazione delle condizioni soggettive non sono state ritenute sufficientemente precise e provate.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), articolo 12
Richiama i principi di chiarezza e trasparenza degli atti amministrativi. Il ricorrente denunciava violazioni di tale principio; la Corte però ha ritenuto che le doglianze fossero insufficienti a dimostrare violazioni tali da annullare l'atto impugnato, anche per carenza di specificità nelle censure di cassazione.
Costituzione, articolo 24
Invocato dal ricorrente come garanzia di tutela giurisdizionale; la Corte ha valutato che le censure non erano formulate nei termini richiesti per la cassazione e non potevano fondare l'annullamento.
Costituzione, articolo 97
Richiamato relativamente al principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la pretesa vita amministrativa denunciata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a dimostrare un vizio rilevante della motivazione o della legalità dell'atto.
Massime di principio
- La sanzione accessoria prevista dall'art.12 D.Lgs.471/1997 ha natura speciale rispetto alle disposizioni generali sul contenzioso e sulle definizioni (D.Lgs.472/1997): la definizione agevolata prevista dall'art.16 del D.Lgs.472 non impedisce automaticamente l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'art.12.
- Il termine decadenziale per la notifica dell'atto di sospensione ai sensi dell'art.12, comma 2-bis, D.Lgs.471/1997 decorre dalla contestazione della quarta violazione e non dalla mera constatazione; quindi va valutata con attenzione la data di notifica della contestazione ai fini della decadenza.
- In sede di cassazione è necessario inquadrare i motivi nei parametri tassativi dell'art.360 c.p.c.: censure generiche, miste di fatto e diritto o prive di specificità sono inammissibili.
- Le eccezioni relative alla mancata indicazione dei criteri per la determinazione della sanzione o alla mancata valutazione delle condizioni soggettive devono essere prospettate con precisione e provate nel merito, altrimenti il giudice può ritenere la commisurazione della sanzione legittima sulla base della gravità e frequenza delle violazioni.
- La definizione agevolata (pagamento) può avere effetti preclusivi rispetto al riesame di questioni di fatto già oggetto di definizione: chi accetta la definizione agevolata rischia di perdere la possibilità di far valere definitivamente certe contestazioni istruttorie.
- Nel contestare atti sanzionatori è strategico documentare e provare tempestivamente le condizioni soggettive di particolare gravità (danno all'impresa, perdita di clientela, effetti occupazionali) e chiedere esplicitamente che l'Amministrazione indichi i criteri adottati per la commisurazione della sanzione.
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