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Sentenza

Sentenza n. 3043/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del permesso di costruire n. 2 del 27.2.2025 avente ad oggetto la “realizzazione di un locale sottotetto non abitabile al piano primo in sopraelevazione del fabbricato sito alla via G. Mazzini n. 23, riportato al NCEU del Comune di Frattaminore (NA) foglio 4, particella 14, ricadente in zona omogenea denominata “il sistema insediativo-residenziale: la città consolidata” del vigente strumento urbanistico" e, per quanto possa occorrere, di tutti gli presupposti, connessi e conseguenti comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti, ivi compreso, laddove ve ne fosse necessità, dell'art. 60, III comma, del vigente R.U.E.C.

Giustizia amministrativa202504637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire n. 2 del 27 febbraio 2025 per la realizzazione di un locale sottotetto non abitabile in sopraelevazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione edilizia e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari confinanti, hanno impugnato il permesso di costruire sostenendo che il sottotetto, qualificato nel titolo come non abitabile, presentasse in realtà caratteristiche di abitabilità e quindi sviluppasse volumetria non assentibile secondo la disciplina urbanistica comunale e regionale. Hanno dedotto la violazione del giusto procedimento, degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 60 del RUEC, degli artt. 24 e 34-bis del d.P.R. 380/2001, della normativa regionale edilizia e degli artt. 33 e seguenti del PUC, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e perplessità. In particolare, hanno evidenziato l'altezza media di 2,35 metri e quella perimetrale di 2 metri, sostenendo che la presenza dell'altezza perimetrale richiesta per l'abitabilità, unitamente alla possibile applicazione delle tolleranze costruttive anche ai fini dell'agibilità, rendesse il locale sostanzialmente abitabile. Hanno inoltre valorizzato la presenza di balconata e scala esterna quali elementi indicativi di un'autonoma utilizzabilità abitativa. I controinteressati hanno eccepito il difetto di interesse per mancata allegazione e prova di un pregiudizio concreto e attuale, l'inammissibilità per essere stata prospettata una futura condotta illecita consistente nell'uso abitativo del sottotetto e la tardività del ricorso, oltre a contestare nel merito le censure. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di interesse e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare le censure sostanziali relative alla qualificazione del sottotetto e alla sua rilevanza volumetrica. Richiamando l'Adunanza Plenaria n. 22/2021, il Collegio ha ribadito che legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni autonome dell'azione e che la vicinitas può dimostrare la legittimazione, ma non prova automaticamente l'interesse, il quale richiede la prospettazione di uno specifico pregiudizio derivante dal titolo edilizio impugnato e dell'utilità concreta conseguibile dal suo annullamento. Nel caso concreto, i ricorrenti non avevano indicato alcun pregiudizio, neppure potenziale, derivante dall'intervento autorizzato e non avevano replicato alla perizia di parte depositata dai controinteressati, che escludeva incidenze sulla destinazione d'uso, sulle condizioni di luce, sulle vedute, sulla privacy, sull'assetto urbanistico e sul decoro edilizio. Le precedenti pronunce favorevoli richiamate dai ricorrenti non erano idonee a dimostrare l'interesse, poiché riguardavano un diverso intervento di ampliamento edilizio e un diverso impatto sugli standard urbanistici, mentre il titolo impugnato concerneva, per come autorizzato, un sottotetto non abitabile privo di incremento del carico urbanistico. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio richiama la possibilità per il ricorrente di precisare e comprovare nel corso del processo il pregiudizio posto in dubbio dalle controparti o rilevato d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio processuale.

  • art. 60 RUEC del Comune di Frattaminore

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere che i requisiti dimensionali del sottotetto ne imponessero la qualificazione come abitabile; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 24 e 34-bis d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono state richiamate dai ricorrenti in relazione alle tolleranze costruttive e alla possibile incidenza sull'agibilità; il TAR non ha deciso tali questioni sostanziali.

  • Adunanza Plenaria n. 22/2021

    Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

    La vicinitas non dimostra automaticamente l'interesse a impugnare un titolo edilizio. Il ricorrente deve allegare e, se contestato, provare uno specifico pregiudizio derivante dall'intervento e l'utilità concreta dell'annullamento.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione di un titolo edilizio, la vicinitas può fondare la legittimazione del proprietario confinante, ma non dimostra automaticamente l'interesse a ricorrere, che costituisce una condizione autonoma dell'azione.
  • L'interesse a impugnare un titolo edilizio richiede la prospettazione di uno specifico pregiudizio, anche potenziale, derivante dall'intervento autorizzato e dell'utilità concreta conseguibile mediante il suo annullamento.
  • Quando la controparte contesta l'esistenza del pregiudizio e deposita elementi volti a escluderlo, il ricorrente deve precisare e comprovare il pregiudizio nel corso del processo; la mancata replica può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • La valutazione dell'interesse al ricorso compiuta in precedenti giudizi relativi a interventi edilizi diversi non può essere automaticamente trasferita a un nuovo titolo, se mutano la natura dell'intervento e il suo potenziale impatto urbanistico.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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