Cassazione Penale, Sentenza n. 9970/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del GUP del Tribunale di Parma (6/3/2024) che aveva condannato l'imputata, con i seguenti motivi: (i) falsa applicazione dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p.; (ii) difetto di motivazione quanto alla responsabilità, sostenuta esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa in assenza del requisito della minaccia; (iii) violazione di legge per mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. Il ricorso per Cassazione deduceva tali censure contro l'ordinanza che aveva ritenuto tardivo l'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: corretta declaratoria di tardività da parte della Corte d'Appello, poiché l'accesso al rito alternativo ex art. 438 c.p.p. ha fatto sì che l'imputata fosse considerata presente, escludendo la dilazione prevista dall'art. 585, comma ibis, per l'imputato assente. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non conforme ai requisiti di specificazione di cui all'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; gli altri motivi, attinenti a valutazioni di merito e prova, sono stati preclusi dall'interruzione della catena devolutiva conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, rendendo irrevocabile la pronunzia di primo grado. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, con statuizioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod.pen.
Norma penale in base alla quale l'imputata era stata dichiarata responsabile in primo grado; la Corte di Cassazione non ha riesaminato la responsabilità sostanziale essendo intervenuta sull'ammissibilità dell'impugnazione
art. 420, comma 2-ter, cod.proc.pen.
Richiamata dal ricorrente come presunta falsa applicazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente motivata ai sensi di legge, perciò inammissibile
art. 438 cod.proc.pen.
L'accesso al rito alternativo (rito abbreviato) produce l'effetto che l'imputato sia considerato presente ai fini delle regole processuali, come rilevato dalla Corte per escludere la dilazione dei termini prevista per l'imputato assente
art. 585, comma ibis, cod.proc.pen.
La disposizione che consente una dilazione del termine per l'appello in caso di imputato assente non è applicabile se l'imputato è considerato presente per effetto del rito alternativo; pertanto la Corte ha ritenuto inapplicabile la dilazione nel caso concreto
art. 581, comma 1, lett. d) cod.proc.pen.
Prevede i requisiti di specificazione delle censure in Cassazione; la Corte ha escluso il primo motivo perchè formulato in modo generico, violando tale norma
art. 62 n. 6 cod.pen.
Circostanza attenuante richiamata dal ricorrente come non valorizzata; la Corte non ha pronunciato sul merito della sua applicazione perchè la questione è stata preclusa dall'inammissibilità dell'impugnazione
art. 616 cod.proc.pen.
Norma richiamata per le statuizioni consequenziali; la Corte ha disposto, in ragione dell'inammissibilità, la condanna della ricorrente alle spese e al pagamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- L'accesso al rito alternativo (es. giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p.) può far considerare l'imputato "presente" ai fini dei termini processuali, impedendo l'applicazione di dilazioni previste per l'imputato assente
- Le doglianze in Cassazione devono essere formulate con la specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.; motivi generici o privi di adeguata indicazione delle ragioni sono dichiarati inammissibili
- Se l'appello è dichiarato inammissibile per condizioni formali (es. tardività), le questioni di merito e di valutazione della prova risultano precluse per intervenuta irrevocabilità della pronunzia di primo grado
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare oneri a carico del ricorrente, comprese spese processuali e somme a titolo di ammenda ai sensi delle norme procedurali
- In casi analoghi è essenziale verificare preventivamente lo status (presenza/assenza) dell'imputato e i termini applicabili prima di proporre impugnazioni, nonché articolare i motivi di ricorso con precisione giuridica e fattuale
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