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Sentenza

Sentenza n. 4302/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna, sezione lavoro, n. 21/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico di 500 euro annui mediante accredito sulla carta docente. In appello ha contestato le ragioni di inammissibilità individuate dal giudice di primo grado e ha chiesto l’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato ha disposto adempimenti istruttori per verificare l’avvenuta esecuzione della pronuncia. L’Amministrazione ha comunicato l’adozione del dispositivo di pagamento e la parte appellante ha dichiarato di avere ricevuto le somme dovute, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando l’appello come improcedibile, poiché nelle more del giudizio l’Amministrazione ha eseguito la sentenza del Tribunale di Ravenna mediante il pagamento delle somme riconosciute alla parte. L’avvenuta soddisfazione della pretesa ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’appello e sull’ottemperanza. Le spese di giudizio sono state compensate, come già disposto in primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando nelle more del processo l’amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale e la parte interessata dichiara di avere ricevuto quanto dovuto, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’esecuzione sopravvenuta del giudicato determina l’improcedibilità della domanda di ottemperanza, anche quando il giudizio sia stato introdotto in appello contro una pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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