Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/379

Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2021 relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2)

Normativa europea32021R0379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde e aggiorna il quadro BCE sulla segnalazione statistica del bilancio del settore delle IFM, adeguandolo alle modifiche intervenute nella normativa prudenziale e nei regimi di riserva minima. Stabilisce soggetti obbligati, definizioni, contenuto delle segnalazioni mensili e trimestrali, deroghe, regole contabili e requisiti minimi di qualità dei dati. Integra inoltre la raccolta informativa per il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva e disciplina cartolarizzazioni, cessioni di crediti, cash pooling nozionale, fusioni e riorganizzazioni. Le nuove regole sostituiscono il regolamento (UE) n. 1071/2013 a partire dal 26 giugno 2021, con applicazione differita di alcune disposizioni al 1o febbraio 2022.

Rifusione della disciplina BCE sugli obblighi di segnalazione statistica relativi alle voci di bilancio degli enti creditizi e delle istituzioni finanziarie monetarie nell’area dell’euro.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti segnalanti residenti nel territorio degli Stati membri la cui moneta è l’euro: le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) diverse dagli enti creditizi, gli enti creditizi autorizzati o esenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e le succursali di enti creditizi stabilite nell’area dell’euro, con esclusione delle succursali situate fuori dall’area dell’euro di enti creditizi residenti nell’area dell’euro. La disciplina riguarda la segnalazione alla banca centrale nazionale competente di informazioni statistiche su attività e passività di bilancio, cartolarizzazioni, trasferimenti di prestiti, aggiustamenti da rivalutazione e dati necessari per il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva ai sensi del regolamento (UE) 2021/378. Le principali applicazioni operative decorrono dal 26 giugno 2021, mentre gli articoli 5, 8 e 9 si applicano dal 1o febbraio 2022; sono previste disposizioni transitorie per il periodo 26 giugno 2021-1o febbraio 2022.

Regolamento (UE) 2021/379 della BCE relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione)

Il regolamento rifonde la disciplina BCE sulla raccolta di informazioni statistiche relative al bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) e degli enti creditizi nell’area dell’euro. La finalità è assicurare alla BCE un quadro statistico omogeneo, completo e tempestivo per l’analisi monetaria, il monitoraggio del credito e il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva, in coordinamento con il regolamento (UE) 2021/378 sulle riserve minime.

Le modifiche tengono conto degli aggiornamenti intervenuti nella normativa prudenziale bancaria, nella disciplina dei fondi comuni monetari e nella cartolarizzazione, oltre che della necessità di ridurre gli oneri di segnalazione e di armonizzare le statistiche con altre fonti BCE.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro dell’articolo 5 dello Statuto del SEBC e dei regolamenti (CE) n. 2533/98 e 2531/98. I considerando chiariscono che la rifusione è resa necessaria dalle modifiche al precedente regolamento BCE/2013/33 e dall’esigenza di allineare le definizioni di IFM ed enti creditizi alle nuove disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033.

Viene inoltre evidenziato che la segnalazione statistica non serve solo alla compilazione degli aggregati monetari dell’area dell’euro, ma anche al monitoraggio:

  • della trasmissione della politica monetaria;
  • delle condizioni del credito verso famiglie e società non finanziarie;
  • delle esposizioni in titoli di debito sovrano;
  • del cash pooling nozionale;
  • delle cartolarizzazioni e degli altri trasferimenti di prestiti;
  • delle relazioni infra-gruppo e interbancarie.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’ambito soggettivo comprende le IFM residenti nell’area dell’euro diverse dagli enti creditizi, gli enti creditizi autorizzati o esentati dalla direttiva 2013/36/UE e le succursali di enti creditizi stabilite in uno Stato membro dell’area dell’euro, incluse quelle di enti con sede fuori area euro ma stabilite nell’area euro. Sono escluse le succursali esterne all’area euro di enti creditizi residenti nell’area euro.

L’ambito oggettivo riguarda le informazioni statistiche sulle voci di bilancio, articolate in segnalazioni mensili e trimestrali, aggiustamenti da rivalutazione, dati su cessioni e trasferimenti di crediti, cartolarizzazioni, posizioni infra-gruppo, strumenti finanziari, attività non finanziarie, derivati, interessi maturati, partecipazioni e componenti del capitale e delle riserve.

Definizioni e classificazioni essenziali

L’articolo 2 e gli allegati definiscono un’ampia serie di nozioni tecniche. Sono particolarmente rilevanti:

  • la nozione di IFM, che include banche centrali, istituti di deposito e fondi comuni monetari;
  • la definizione di ente creditizio rinviata al regolamento (UE) n. 575/2013;
  • la nozione di istituti di deposito, includendo anche alcune istituzioni finanziarie e istituti di moneta elettronica quando la loro attività principale consiste nell’intermediazione finanziaria con raccolta di depositi o strumenti assimilabili;
  • la definizione di fondi comuni monetari autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131;
  • la distinzione tra svalutazione, cancellazione, cessione del credito e fusione;
  • la definizione di cash pooling nozionale;
  • la classificazione di cartolarizzazione tradizionale e di cartolarizzazione con trasferimento dei prestiti a una società veicolo finanziaria.

L’allegato I chiarisce inoltre i criteri di fungibilità dei depositi, basati su liquidità, trasferibilità, convertibilità, certezza e negoziabilità. La disciplina distingue depositi overnight, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e pronti contro termine.

Contenuto delle segnalazioni: bilancio mensile e trimestrale

Le IFM devono trasmettere alla BCN competente:

  • le consistenze di fine mese indicate nella tabella 1 della parte 2 dell’allegato I;
  • gli aggiustamenti da rivalutazione mensili della tabella 1A della parte 4;
  • le cessioni nette di crediti mensili della tabella 5a della parte 5;
  • le consistenze e rivalutazioni mensili relative alle cessioni di crediti della tabella 5b;
  • le consistenze trimestrali delle tabelle 2, 3 e 4 della parte 3;
  • gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali della tabella 2A.

Gli enti creditizi diversi dalle IFM segnalano un set più limitato di informazioni, con esclusione di alcune voci come cash pooling nozionale e quote/partecipazioni in FCM emesse. Le BCN possono comunque scegliere di raccogliere alcune informazioni trimestrali con periodicità mensile se ciò agevola la produzione dei dati.

Disaggregazioni richieste

Il regolamento richiede numerose disaggregazioni per garantire l’utilità statistica dei dati:

  • per strumento e scadenza;
  • per valuta;
  • per settore e sottosettore della controparte;
  • per residenza nazionale, area dell’euro e resto del mondo;
  • per finalità del prestito verso famiglie;
  • per titolarità delle quote/partecipazioni in FCM;
  • per paese;
  • per controparti specifiche come BCE, MES, FESF, SRB e altre istituzioni dell’UE.

Sono previste anche disaggregazioni specifiche per prestiti alle famiglie, prestiti alle società non finanziarie, attività immobiliari, strumenti di capitale, derivati, interessi maturati, titoli di debito, passività verso controparti IFM e per il calcolo delle riserve minime.

Segnalazioni di gruppo e consolidamento

Il regolamento consente la segnalazione a livello di gruppo in due ipotesi principali:

  • consolidamento delle attività delle controllate IFM da parte della società madre quando tutti i soggetti sono nello stesso Stato membro;
  • autorizzazione della BCN a un ente creditizio per segnalare su base aggregata per un gruppo di enti creditizi, a condizione che il gruppo sia composto da IFM residenti nello stesso Stato membro e che l’ente sia l’intermediario autorizzato ai fini delle riserve minime.

In tali casi, devono comunque essere fornite le informazioni minime necessarie al calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di ciascun membro, salvo autorizzazione a segnalare l’aggregato su base consolidata secondo il regolamento (UE) 2021/378. Tutti i membri del gruppo restano iscritti separatamente nell’elenco statistico delle IFM.

Aggregato soggetto a riserva e raccordo con il regolamento (UE) 2021/378

Una parte centrale della disciplina è la connessione con le riserve minime. L’articolo 12 e l’allegato III impongono agli enti creditizi la segnalazione dei dati necessari al calcolo dell’aggregato soggetto a riserva. L’allegato III individua le voci di passivo rilevanti, con particolare riferimento a depositi, strumenti negoziabili e passività verso enti soggetti a riserva.

Le norme speciali di fusione prevedono che, per il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva nei periodi successivi alla fusione, l’ente incorporante sommi il proprio aggregato a quello dell’ente incorporato come se la fusione non fosse avvenuta, utilizzando le informazioni segnalate secondo il presente regolamento.

Regole contabili e trattamento delle operazioni

L’articolo 8 impone, salvo diversa previsione, l’applicazione della direttiva 86/635/CEE e delle altre norme internazionali applicabili. Il principio generale è la segnalazione lorda delle attività e passività. Sono previste regole specifiche per:

  • depositi e prestiti, con esclusione di svalutazioni e cancellazioni dal capitale segnalato;
  • divieto di compensazione tra depositi/prestiti e altre attività/passività;
  • trattamento degli accantonamenti per perdite su crediti, se ammesso dalla BCN;
  • esclusione delle disponibilità proprie in titoli emessi dall’IFM, salvo autorizzazione BCN a segnalazione separata.

Deroghe e semplificazioni

L’articolo 9 è molto articolato e consente alle BCN numerose deroghe, soprattutto per piccoli soggetti e per voci statistiche di minore rilevanza. Tra le principali:

  • deroghe per IFM di piccole dimensioni, entro il limite complessivo del 5% delle attività totali del bilancio delle IFM nazionali;
  • deroghe per enti creditizi piccoli, con soglia del 10% delle attività totali nazionali e dell’1% dell’area euro;
  • deroghe per FCM su talune voci, con soglie variabili e limiti al 5% per specifiche disaggregazioni;
  • deroghe per enti creditizi diversi dalle IFM con attivi inferiori o pari a 350 milioni di EUR;
  • deroghe per il cash pooling nozionale entro soglie di 2 miliardi di EUR a livello nazionale o 500 milioni di EUR per singolo ente;
  • deroghe per la ripartizione dei prestiti a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche se il loro peso è inferiore al 5% dei prestiti alle famiglie.

Sono inoltre previste semplificazioni per gli enti creditizi di piccole dimensioni, che possono segnalare taluni dati solo trimestralmente e con esclusione di varie disaggregazioni (valuta, controparti centrali, prestiti sindacati, immobiliare, settore, paese, valuta).

Cartolarizzazioni e trasferimenti di prestiti

La parte 5 dell’allegato I disciplina in dettaglio la segnalazione di cartolarizzazioni e altri trasferimenti di prestiti. Vanno distinti:

  • trasferimenti che incidono sulle consistenze di bilancio;
  • trasferimenti che non incidono sulle consistenze, ad esempio per effetto dell’IFRS 9 o di norme analoghe;
  • operazioni in cui l’IFM agisce come gestore dei prestiti trasferiti.

Sono richiesti dati sui trasferimenti netti di prestiti, sulle consistenze dei prestiti trasferiti e sugli aggiustamenti da rivalutazione connessi, inclusi i casi di cessioni con cancellazione dal bilancio e differenze tra valore contabile e valore dell’operazione.

Requisiti minimi, controlli e qualità dei dati

L’allegato IV stabilisce requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione. Tra i punti principali:

  • trasmissione tempestiva entro i termini fissati dalla BCN;
  • conformità al formato tecnico richiesto;
  • completezza e coerenza dei dati su tutte le frequenze;
  • spiegazione delle lacune e delle discontinuità;
  • rispetto delle definizioni statistiche del regolamento;
  • tracciabilità delle revisioni non ordinarie.

L’articolo 13 riconosce alle BCN il potere di verifica e raccolta coattiva, specialmente in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi.

Entrata in vigore, applicazione e regime transitorio

Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, ma si applica dal 26 giugno 2021. Gli articoli 5, 8 e 9 si applicano dal 1o febbraio 2022. La prima segnalazione mensile riguarda gennaio 2022, mentre la prima segnalazione trimestrale riguarda il primo trimestre 2022.

Dal 26 giugno 2021 il regolamento (UE) n. 1071/2013 è abrogato. Tuttavia, per il periodo transitorio fino al 1o febbraio 2022, IFM ed enti creditizi diversi dalle IFM continuano ad applicare in parte il vecchio regime, con alcune precisazioni e deroghe. Le BCN possono anche fissare una data non successiva al 31 marzo 2022 per la prima segnalazione di talune informazioni degli enti creditizi diversi dalle IFM.

Disposizioni principali

Oggetto e soggetti obbligati

L’articolo 1 definisce l’oggetto: obblighi di segnalazione statistica sulle voci di bilancio per IFM diverse dagli enti creditizi, per gli enti creditizi autorizzati o esentati ex direttiva 2013/36/UE e per le succursali di enti creditizi stabilite nell’area dell’euro. Sono escluse le succursali fuori area euro di enti creditizi residenti nell’area dell’euro.

Definizioni chiave

L’articolo 2 contiene le definizioni di IFM, ente creditizio, istituto di deposito, ente creditizio diverso dalle IFM, fondi comuni monetari, soggetti segnalanti, residente, BCN competente, società veicolo finanziaria, cartolarizzazione, istituto di moneta elettronica, svalutazione, cancellazione, gestore, posizioni infra-gruppo, ente nella coda, accantonamenti per perdite su crediti, disponibilità proprie in titoli, cash pooling nozionale, succursale, cessione del credito, fusione e altre nozioni tecniche rilevanti per la classificazione statistica.

Elenco statistico delle IFM

L’articolo 4 prevede la redazione e l’aggiornamento dell’elenco statistico delle IFM da parte del Comitato esecutivo sulla base dei dati BCN; la BCE pubblica l’elenco aggiornato anche per via elettronica. In caso di errore manifesto nell’elenco, i soggetti che abbiano fatto affidamento in buona fede sull’elenco errato non sono sanzionati.

Obblighi di segnalazione mensili e trimestrali

L’articolo 5 distingue gli obblighi delle IFM e quelli degli enti creditizi diversi dalle IFM. Le IFM segnalano consistenze di fine mese, aggiustamenti da rivalutazione mensili, cessioni nette di crediti e dati trimestrali su attività/passività; gli enti creditizi diversi dalle IFM segnalano un sottoinsieme di tali dati, con esclusioni specifiche (tra cui cash pooling nozionale e quote/partecipazioni in FCM emesse per talune voci). Le BCN possono raccogliere alcuni dati trimestrali su base mensile e, in taluni casi, raccogliere informazioni titolo per titolo o sui detentori di quote FCM da altre fonti.

Segnalazioni di gruppo

L’articolo 6 consente la segnalazione consolidata intra-gruppo quando società madre e controllate IFM sono nello stesso Stato membro; in alternativa, una BCN può autorizzare un ente creditizio a segnalare per conto di un gruppo di enti creditizi su base aggregata se ricorrono condizioni legate alle riserve minime e alla residenza dei membri. In caso di segnalazione di gruppo devono comunque essere fornite, almeno, le informazioni necessarie al calcolo dell’aggregato soggetto a riserva per ciascun membro, salvo autorizzazione a segnalare l’aggregato su base aggregata ai sensi del regolamento (UE) 2021/378.

Tempistica di trasmissione

L’articolo 7 affida alle BCN la fissazione della frequenza e dei termini di ricezione dai soggetti segnalanti. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro il 15o giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento e le statistiche trimestrali entro il 28o giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento.

Regole contabili di segnalazione

L’articolo 8 stabilisce l’applicazione della direttiva 86/635/CEE e delle altre norme internazionali applicabili, con segnalazione lorda di attività e passività. Sono previste regole specifiche per depositi e prestiti, divieto di compensazione, trattamento degli accantonamenti e possibilità, in certi casi, di segnalare prestiti al netto degli accantonamenti. Le IFM devono escludere le proprie disponibilità in titoli emessi; le BCN possono consentirne la segnalazione in casi specifici.

Deroghe per piccoli soggetti e altre esenzioni

L’articolo 9 disciplina deroghe per IFM di piccole dimensioni, FCM, enti creditizi diversi dalle IFM e IFM in relazione a specifiche voci, con soglie quantitative precise (ad esempio 5%, 10%, 30%, 350 milioni di EUR, 2 miliardi di EUR, 500 milioni di EUR, 5% per talune disaggregazioni). Sono previste esenzioni ulteriori per la segnalazione di rivalutazioni, per dati su paesi non area euro, per cash pooling nozionale, per imprese individuali/società di persone e per altre voci, nonché obblighi di verifica periodica delle soglie da parte delle BCN.

Requisiti minimi e norme nazionali

L’articolo 10 impone il rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all’allegato IV. Le BCN devono adottare disposizioni nazionali coerenti, sufficienti a garantire le informazioni richieste e la verifica della conformità.

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

L’articolo 11 impone la comunicazione preventiva alla BCN di fusioni, scissioni o altre riorganizzazioni che possano incidere sugli obblighi di segnalazione. In caso di fusione tra soggetti segnalanti, l’istituzione incorporante adempie, in alcuni casi, anche per le incorporate; la BCN può consentire per un periodo non superiore a sei mesi la segnalazione separata delle posizioni delle società incorporate.

Segnalazione dell’aggregato soggetto a riserva

L’articolo 12 impone agli enti creditizi di segnalare i dati dell’allegato III necessari al calcolo dell’aggregato soggetto a riserva ex regolamento (UE) 2021/378. Per gli enti nella coda e per i gruppi composti solo da enti nella coda è prevista una segnalazione almeno trimestrale di talune informazioni minime.

Verifica e raccolta coattiva

L’articolo 13 riconosce alle BCN il potere di verificare o raccogliere coattivamente le informazioni statistiche, salvi i poteri della BCE; il potere è esercitabile in particolare quando non siano rispettati i requisiti minimi dell’allegato IV.

Decorrenza della prima segnalazione

L’articolo 14 fissa l’avvio della prima segnalazione mensile ai dati di gennaio 2022 e della prima segnalazione trimestrale ai dati del primo trimestre 2022.

Modifiche tecniche agli allegati

L’articolo 15 attribuisce al Comitato esecutivo BCE, sentito il Comitato per le statistiche, il potere di apportare modifiche tecniche agli allegati purché non alterino l’impianto concettuale né gli oneri di segnalazione.

Abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 16 abroga il regolamento (UE) n. 1071/2013 con effetto dal 26 giugno 2021 e dispone che i riferimenti al regolamento abrogato si intendano fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI.

Disposizioni transitorie

L’articolo 17 disciplina il periodo transitorio 26 giugno 2021-1o febbraio 2022, durante il quale IFM ed enti creditizi diversi dalle IFM continuano ad applicare, in parte, il regolamento abrogato. Sono previste ulteriori regole su segnalazione degli enti creditizi diversi dalle IFM, deroghe per soggetti sotto soglia, esclusione temporanea di alcune disaggregazioni e continuità di talune segnalazioni trimestrali fino al 28 febbraio 2022.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione dal 26 giugno 2021, salvo gli articoli 5, 8 e 9 che si applicano dal 1o febbraio 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistiche bancariepolitica monetariariserve minimevigilanza bancariacartolarizzazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.