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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39349/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'istante, parte civile nel procedimento per falsa testimonianza (art. 372 c.p.), ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza della Corte di Cassazione n. 45407/22 del 08/11/2022, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che anche la parte civile avesse proposto ricorso di legittimità su questioni attinenti all'art. 576 c.p.p. (riguardanti i profili civili), quando invece il ricorso degli imputati era limitato alla responsabilità penale. In subordine ha chiesto la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per poter riassumere il giudizio davanti al giudice civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili le istanze. Ha ritenuto che non sussista errore materiale: la Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado nei profili civili in accoglimento dell'appello della parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., e gli imputati hanno legittimamente proposto ricorso di legittimità nei limiti delle disposizioni investite. La Corte ha precisato che l'istanza di correzione per errore materiale non è lo strumento idoneo per censurare la presunta estensione delle attribuzioni del Collegio, e che l'impugnazione adeguata sarebbe il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., rimasto però precluso alla parte civile. Conseguentemente l'istanza è stata dichiarata inammissibile e il richiedente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di falsa testimonianza, oggetto del processo principale; viene richiamata per identificare il capo di imputazione, ma non è stata oggetto di correzione di errore materiale.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità per la parte civile di proporre impugnazione su questioni civili; la Corte ha ricordato che le questioni impugnabili dalla parte civile non si confondono con le attribuzioni del giudice investito dal ricorso di una parte (che può riguardare capi civili), e ha ritenuto corretta l'operatività dell'art. 576 nel quadro fattuale.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Prevede il rinvio al giudice civile competente per valore per la determinazione degli effetti civili; la Corte ha confermato che la decisione di annullamento limitatamente agli effetti civili con rinvio è conforme a questa norma e legittima la riassunzione davanti al giudice civile.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Disciplina la restituzione nel termine per proporre impugnazioni; la Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza subordinata di restituzione perché la correzione per errore materiale non era lo strumento idoneo e la rimessione straordinaria prevista dall'art. 625-bis sarebbe la via corretta, ma non disponibile alla parte civile.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Prevede il ricorso straordinario gerarchico; la Corte ha osservato che, per censurare il vizio prospettato, sarebbe necessaria un'impugnazione di grado superiore come il ricorso ex art. 625-bis, rimessa però alla disponibilità soggettiva e in concreto preclusa alla parte civile nel caso di specie.

Massime di principio

  • La procedura di correzione per errore materiale ha un ambito molto limitato: non è idonea a sostituirsi a veri e propri mezzi di impugnazione o a rivedere valutazioni giurisdizionali sull'oggetto del gravame.
  • Le questioni impugnabili dalla parte civile (art. 576 c.p.p.) e le attribuzioni del giudice investito dal ricorso di una parte sono distinte: un giudice di legittimità può annullare e disporre il rinvio limitatamente agli effetti civili anche se il ricorso proviene dagli imputati e riguarda aspetti che incidono sui profili civili.
  • Se una decisione di cassazione rinvia la materia degli effetti civili al giudice civile (art. 622 c.p.p.), la parte civile interessata deve riassumere il giudizio davanti al giudice civile per far valere le proprie pretese; l'eventuale incertezza sul termine non si sanerà tramite un'istanza di correzione materiale quando esistono rimedi straordinari specifici.
  • Per far valere vizi di eccesso di potere o di travisamento dell'oggetto del ricorso in sede di legittimità è necessario utilizzare gli strumenti di impugnazione appropriati (es. ricorso straordinario ex art. 625-bis), salvo che non risultino applicabili i limiti soggettivi che impediscono l'uso di tali rimedi.
  • La mancata impugnazione di correzioni della Corte d'appello (es. rettifiche subsequenti) può restringere gli interessi delle parti in sede di legittimità; la parte civile deve vigilare attivamente sui termini e sugli strumenti procedurali per non perdere la possibilità di tutelare i propri diritti civili.

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