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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8907/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PM ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Napoli (art. 530, comma 2, c.p.p.) contestando vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali nella valutazione della deposizione della persona offesa e travisamento della prova. In particolare ha sostenuto che il giudice non avrebbe considerato correttamente le deposizioni di due testi che avrebbero confermato l'aggressione (descrivendo Titoli mentre apriva lo sportello e colpiva la vittima) e non avrebbe adeguatamente valutato il referto medico dell'ospedale Cardarelli, che riferiva una data due giorni dopo l'evento perché il dolore sarebbe peggiorato successivamente con diagnosi di frattura nasale. Il ricorso invocava dunque una diversa valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei testimoni e chiedeva l'annullamento dell'assoluzione per travisamento e contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM. Ha ritenuto il ricorso genericamente formulato e sostanzialmente volto a sollecitare una rivalutazione nel merito delle prove (valutazione riservata al giudice di merito), senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha condiviso che il giudice di pace aveva motivato l'assoluzione sulla base dell'incongruenza tra il racconto della persona offesa e il contenuto del certificato sanitario (che evidenziava un politraumatismo non conciliabile con la limitata lesione descritta), e che tale ragionamento non risultava manifestamente illogico. Inoltre il ricorso non ha specificato in modo puntuale un errore tale da disarticolare l'intero impianto probatorio; pertanto non sussistevano i presupposti per intervenire in sede di legittimità. Richiesta del Procuratore Generale di accoglimento del ricorso respinta.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma penale relativa alle lesioni personali; nel caso indicato è uno dei capi d'imputazione per cui l'imputato è stato assolto.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma penale relativa alle minacce; anch'essa indicata tra i capi d'imputazione per i quali è intervenuta l'assoluzione.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'assoluzione per "il fatto non sussiste"; è la formula utilizzata dal Giudice di Pace per dichiarare l'assoluzione.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 36

    Disciplina i rimedi esperibili contro le decisioni del giudice di pace: il PM può proporre appello per alcune sentenze e ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace, secondo i limiti indicati dalla norma.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione nel processo penale; il PM può invocare tali motivi (compresa la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) contro sentenze inappellabili del giudice di pace.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Prevede la possibilità di trasmettere requisitoria scritta al giudice della cassazione in certe fattispecie processuali; qui è richiamata per giustificare la trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione del PM avverso una sentenza di proscioglimento del giudice di pace richiede una precisa e specifica enunciazione dei vizi di diritto o di un travisamento dei fatti che renda manifestamente illogica la motivazione; non è sufficiente proporre una diversa valutazione delle stesse fonti di prova.
  • La Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di fatto svolta dal giudice di merito; il ricorrente deve dimostrare che l'errore è tale da aver disarticolato l'intero ragionamento probatorio (travisamento puntuale e decisivo).
  • Quando l'assoluzione è motivata con l'incongruenza tra il racconto della persona offesa e gli esiti documentali (es. certificato medico), il PM deve confrontarsi specificamente con quella ratio decidendi, spiegando perché la valutazione documentale è errata o come i fatti accertati rendano infondata la conclusione del giudice.
  • Le deposizioni della persona offesa e dei testimoni vanno valutate dal giudice di merito nel loro complesso; il mero richiamo, in cassazione, alla presenza di testimonianze favorevoli non mette automaticamente in crisi una motivazione che ritiene le fonti inconciliabili.
  • Per contestare la motivazione sotto il profilo della "manifesta illogicità" occorre individuare punti determinanti del ragionamento probatorio compromessi dall'errore, non limitarsi a rilievi generici o a proposte alternative di lettura delle prove.
  • In casi con esiti medici posteriori all'evento (es. peggioramento del dolore e diagnosi differita), è necessario dettagliare il nesso temporale e causale tra evento e certificazione per mettere in dubbio la credibilità dell'interpretazione data dal giudice di merito.

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