Sentenza del 17/02/2016 n. 3120 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni relative alle imposte ipotecaria, catastale e INVIM. In particolare, ha sostenuto che la precedente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale non avrebbe potuto formare giudicato perché, nel primo grado, non era stata invitata a munirsi di un difensore tecnico, nonostante il valore della controversia. Ha inoltre dedotto la decadenza dell'Amministrazione dalla contestazione delle sanzioni, l'erroneità del riferimento all'imposta di registro nell'avviso, l'assenza di colpevolezza nella dichiarazione del valore dell'immobile e l'illegittimità degli interessi di mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'omessa assegnazione del termine per munirsi di difensore tecnico determina una nullità relativa, non un'inesistenza giuridica della sentenza; tale vizio doveva essere fatto valere tempestivamente con l'appello e, non essendo stato dedotto nei termini, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è passata in giudicato. Di conseguenza, è divenuta incontestabile anche la pretesa tributaria posta a fondamento dell'avviso di liquidazione. È stata inoltre respinta la censura sulla decadenza dalle sanzioni, poiché l'avviso era stato notificato entro il termine triennale decorrente dalla definitività della decisione tributaria. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per la formulazione non corretta delle censure e per la mancanza dei quesiti di diritto e del momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 12
L'omissione dell'ordine alla parte priva di difensore di munirsi di difensore tecnico dà luogo a nullità, e non ad inesistenza giuridica, della sentenza.
Nel processo tributario, l'assenza dell'invito a nominare un difensore tecnico, quando obbligatorio, produce una nullità relativa. Il vizio deve essere eccepito dalla parte interessata mediante tempestiva impugnazione e non è rilevabile d'ufficio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 79
Regime transitorio relativo all'obbligo di assistenza tecnica.
La disciplina sull'assistenza tecnica si applica anche alle controversie soggette al regime transitorio previsto dalla norma.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 1
La parte costituita nel giudizio si considera ritualmente a conoscenza del processo.
La costituzione personale della parte consente di ritenere che essa conoscesse il procedimento; pertanto, l'eventuale vizio relativo all'assistenza tecnica non impedisce il decorso dei termini ordinari di impugnazione.
Art. 157 c.p.c.
La nullità relativa può essere fatta valere soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito il requisito.
La nullità derivante dalla mancata assistenza tecnica deve essere eccepita dalla parte che lamenta la lesione del diritto di difesa e non può essere rilevata d'ufficio.
Art. 327 c.p.c.
Termine lungo per l'impugnazione delle sentenze.
La nullità relativa non sospende né impedisce il decorso del termine ordinario per impugnare la sentenza.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 17, 20, 22 e 25
Disciplina della contestazione e dei termini per l'irrogazione delle sanzioni tributarie.
Per le violazioni anteriori all'entrata in vigore della disciplina, occorre applicare il regime temporale previsto dalle norme transitorie e dalla disciplina specifica del tributo; nel caso concreto, il termine è stato ritenuto rispettato.
D.P.R. n. 131/1986, art. 76, commi 2 e 4
Le sanzioni devono essere applicate entro tre anni dalla notificazione della decisione tributaria o dalla sua definitività, quando sia stato proposto ricorso contro l'avviso di rettifica e liquidazione.
Quando la pretesa tributaria è stata contestata e il relativo giudizio si è concluso con una decisione definitiva, il termine per la liquidazione delle sanzioni decorre dalla definitività della decisione.
Art. 366-bis c.p.c.
I motivi di ricorso devono concludersi, a pena di inammissibilità, con un quesito di diritto o, per il vizio motivazionale, con un momento di sintesi.
Nel regime temporale applicabile alla causa, la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi comportava l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.
Art. 360 c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione.
Le censure devono essere ricondotte con precisione al vizio denunciato: violazione di legge, nullità processuale o vizio motivazionale. La formulazione contraddittoria o non pertinente può determinare l'inammissibilità.
Massime di principio
- La mancata nomina o l'assenza dell'invito a nominare un difensore tecnico nel processo tributario, quando richiesto, non rende inesistente la sentenza: determina una nullità relativa che deve essere eccepita tempestivamente con l'impugnazione.
- Un vizio processuale conosciuto o conoscibile dalla parte non può essere fatto valere dopo il passaggio in giudicato della sentenza; il giudicato rende definitiva la pretesa tributaria accertata.
- Quando un atto di liquidazione delle sanzioni segue una controversia sull'accertamento del tributo, il termine per la sua notifica può decorrere dalla definitività della decisione giudiziale, secondo la disciplina applicabile al tributo e al periodo interessato.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale distinguere tra violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale, formulando censure coerenti e specifiche.
- Quando è applicabile una disciplina che richiede un quesito di diritto o un momento di sintesi, la loro omissione può comportare l'inammissibilità del motivo indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della doglianza.
- La contestazione di errori formali nell'avviso o di questioni sulla colpevolezza non può superare gli effetti del giudicato sull'accertamento se tali questioni avrebbero dovuto essere dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
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