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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48108/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ierardi era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: in qualità di amministratore (di diritto fino al 13/03/2010 e di fatto successivamente) avrebbe distratto macchinari indicati nel capo d'imputazione e sottratto scritture e altra documentazione contabile al fine di recare pregiudizio ai creditori e procurarsi un ingiusto profitto. In cassazione ha contestato in quattro motivi la qualifica di amministratore di fatto e la concreta sussistenza della condotta distrattiva (contestando l'attendibilità delle prove, la plausibilità della denuncia di furto e la rilevanza di alcuni elementi), la mancanza della volontà distrattiva (dolo), l'imputabilità di bancarotta documentale (poiché la contabilità sarebbe stata consegnata dal contabile al nuovo amministratore) e la negazione delle circostanze attenuanti generiche (giovane età, incensuratezza, collaborazione e pagamento della transazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (per carenza d'interesse su alcune censure e per manifesta infondatezza su altre) e ha confermato la decisione dei giudici di merito. Ha ritenuto corretta e insindacabile in sede di legittimità la valutazione fattuale operata dalla Corte d'appello, che aveva individuato una pluralità di indici a supporto della qualifica di amministratore di fatto (pregressa formale carica, dichiarazioni di dipendenti e fornitori che trattavano con Ierardi, dichiarazioni del curatore, denuncia di furto ritenuta poco credibile, ritrovamento di documentazione societaria nell'abitazione). Quanto alla distrazione, la Corte ha ricordato che incombe sull'amministratore l'onere di dimostrare che i beni fossero destinati al soddisfacimento delle esigenze sociali: l'inattendibilità della denuncia di furto e l'assenza dei beni hanno consentito di ritenere provata la distrazione. Sulla dotazione psicologica del reato, è stato ribadito che il dolo richiesto è il dolo generico (consapevole volontà di dare ai beni destinazione diversa da quella di garanzia), che risultava implicito nella consapevole sottrazione. In ordine alla bancarotta documentale, è stato affermato che la documentazione rilevante può comprendere anche agendine o file estratti dal pc e che l'amministratore di fatto risponde penalmente come l'amministratore di diritto. Infine il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la particolare intensità del dolo e la scarsa collaborazione (omessa consegna della documentazione occulta e pagamento incompleto della transazione). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534

    Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534

    Principio secondo cui la prova della funzione gestoria di fatto si fonda su elementi sintomatici che dimostrano l'inserimento organico del soggetto in settori gestionali dell'attività aziendale

  • Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli

    Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli

    Affermato che il dolo per la bancarotta fraudolenta per distrazione è dolo generico: non è richiesta la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, ma la volontà di dare ai beni una destinazione diversa da quella di garanzia

  • Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, De Bernardi, Rv. 281875

    Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, De Bernardi, Rv. 281875

    L'oggetto materiale della bancarotta documentale comprende non solo i libri obbligatori, ma ogni documentazione utile alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (es. agendine, file estratti dal pc)

  • Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844

    Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844

    L'amministratore di fatto è soggetto agli stessi doveri e alla stessa responsabilità penale dell'amministratore di diritto; pertanto può essere ritenuto penalmente responsabile dei reati fallimentari

  • Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710

    Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710

    E' onere dell'amministratore provare che i beni in epoca anteriore o prossima al fallimento erano destinati al soddisfacimento delle esigenze sociali; l'assenza di tale prova può far desumere l'occultamento o la distrazione

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si determina sulla base di indici concreti (gestione del personale, rapporti con fornitori, iniziative gestorie, documentazione) e la valutazione è riservata ai giudici di merito: in sede di legittimità è sindacabile solo la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Per la bancarotta per distrazione non è necessario dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza: è sufficiente la volontà cosciente di destinare i beni societari in modo difforme dalla funzione di garanzia verso i creditori
  • L'onere probatorio circa la destinazione dei beni spetta all'amministratore: se non dimostra che i beni erano stati destinati a fini societari o al soddisfacimento dei creditori, la sottrazione o l'occultamento può essere desunta dalla mancata prova
  • La "documentazione contabile" ai fini della bancarotta documentale ha un'accezione ampia e può comprendere anche appunti, agendine e file elettronici utili alla ricostruzione del patrimonio e delle operazioni aziendali
  • In piccole imprese la qualità di socio non esclude che lo stesso soggetto svolga funzioni gestorie: la circostanza di essere socio non vale automaticamente a escludere la qualifica di amministratore di fatto
  • La valutazione delle attenuanti generiche è discrezionale: il giudice di merito può ritenerle escluse se riscontra una particolare intensità del dolo o scarsa collaborazione, e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata

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