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Ordinanza

Ordinanza n. 549/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) del Piano Educativo Individualizzato approvato in data 27.11.2025, e trasmesso ai ricorrenti in data 9.12.2025, nella parte in cui ha illegittimamente riconosciuto all’alunna -OMISSIS- solo 18 ore settimanali di copertura del docente di sostegno; 2) se e per quanto occorra, degli eventuali provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti ai ricorrenti) con i quali il Ministero dell'Istruzione l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania hanno assegnato all’Istituto d’istruzione superiore “-OMISSIS-” un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico all'alunna; d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto dai ricorrenti e per il riconoscimento del diritto della minore -OMISSIS- ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola o, in subordine, nella misura massima stabilita dall’Ecc.mo Giudicante adito, e quantomeno nella misura di 24 ore settimanali.

Giustizia amministrativa202600606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato che ha assegnato 18 ore settimanali di sostegno e gli eventuali atti presupposti di assegnazione di un numero insufficiente di insegnanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori della studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La minore, affetta da disturbo dello spettro autistico e disturbo d'ansia, riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequenta la scuola secondaria di secondo grado per 35 ore settimanali. I genitori hanno impugnato il PEI approvato il 27 novembre 2025, trasmesso il 9 dicembre 2025, nella parte in cui ha previsto soltanto 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'assegnazione del docente per l'intero orario scolastico o, in subordine, per un numero di ore ritenuto congruo dal giudice e comunque non inferiore a 24. È stato dedotto che l'assegnazione fosse insufficiente e priva di motivazione, anche perché lo stesso PEI riconosceva espressamente la necessità del supporto continuo dell'insegnante di sostegno in tutte le ore. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, gli atti ministeriali e dell'Ufficio Scolastico Regionale relativi all'assegnazione all'istituto di un numero di insegnanti non sufficiente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando l'assenza di motivazione dell'assegnazione delle sole 18 ore e la contraddizione con la valutazione contenuta nel PEI circa la necessità di un supporto continuo in tutte le ore. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerati gli interessi superiori coinvolti e il pregiudizio arrecato alla frequenza e alla piena integrazione scolastica della minore; tale pregiudizio non è venuto meno a seguito del minimo incremento disposto dopo una redistribuzione organizzativa. La domanda cautelare è stata quindi accolta, con sospensione degli atti ai fini del riesame e della conseguente assegnazione, previa integrazione del PEI 2025/2026, di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027, con data da comunicare.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La certificazione della situazione di gravità costituisce il presupposto richiamato per la tutela della minore e per la valutazione delle esigenze di sostegno scolastico.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; il TAR ha ritenuto integrati il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il PEI riconosce la necessità del supporto continuo dell'insegnante di sostegno in tutte le ore scolastiche, l'assegnazione di un numero significativamente inferiore di ore deve essere specificamente motivata; in mancanza, sussiste un profilo di illegittimità cautelativamente apprezzabile.
  • La riduzione delle ore di sostegno rispetto alle esigenze individuali formalmente rilevate nel PEI non può essere giustificata implicitamente da esigenze organizzative, ma richiede un riesame individualizzato e l'integrazione del PEI.
  • Il pregiudizio alla frequenza e alla piena integrazione scolastica di una studentessa con disabilità grave integra il periculum in mora necessario per la tutela cautelare, quando derivi dall'assegnazione di un sostegno manifestamente insufficiente.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'atto di determinazione delle ore di sostegno e ordinare il riesame amministrativo, con previa integrazione del PEI, finalizzato all'assegnazione del numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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