Sentenza n. 328/2026 - Napoli, Sezione 9
avverso e per l'annullamento: - del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del Comune di Torre Annunziata emesso il -OMISSIS- e notificato a mezzo PEC in pari data con cui i Servizi sociali - Ambito 30 - del Comune di Torre Annunziata rendevano valutazione negativa in merito alla richiesta dei ricorrenti alla prosecuzione del percepimento del reddito di cittadinanza sino al 31/12/2023; - di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione negativa dei servizi sociali comunali sulla prosecuzione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già titolari del reddito di cittadinanza, hanno impugnato la valutazione negativa resa dai servizi sociali del Comune dopo una precedente sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato all’amministrazione di inserirli nella piattaforma GEPI e di valutarne la presa in carico ai fini dell’eventuale ripristino della prestazione. Il provvedimento impugnato affermava che, alla data della richiesta del 10 novembre 2023 e alla data della verifica effettuata nel gennaio 2025, il nucleo familiare non risultava preso in carico né dai servizi sociali territoriali né dal Servizio sanitario nazionale. I ricorrenti hanno dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 313 e seguenti, della l. n. 197/2022, come modificata dalla l. n. 85/2023; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per illogicità e sviamento; difetto assoluto di istruttoria; violazione dei principi di buona amministrazione, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Il Comune ha eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, il possibile difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la spettanza di una prestazione sociale il cui diritto, alla scadenza del termine legislativo, non dipende più dall’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, ma dalla verifica di un fatto oggettivo: l’avvenuta presa in carico da parte dei servizi sociali e la relativa comunicazione all’INPS entro il 30 novembre 2023. Poiché dal provvedimento impugnato risultava che la presa in carico non era avvenuta entro tale termine, l’eventuale potere valutativo dell’amministrazione doveva considerarsi ormai esaurito e la posizione azionata qualificarsi, in astratto, come diritto soggettivo. La prospettazione della richiesta di una positiva definizione del procedimento non è stata ritenuta decisiva per il riparto di giurisdizione, determinato in base al petitum sostanziale e alla causa petendi. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il giudizio sia riproposto dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Il TAR ha inoltre precisato che resta salva l’eventuale proposizione, davanti al giudice competente, di un’azione risarcitoria per l’omessa attività amministrativa entro il termine di legge. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 313, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza [...] è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale [...] non si applica per i percettori [...] che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. [...] i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa.
La prosecuzione della prestazione fino al 31 dicembre 2023 presupponeva la presa in carico del percettore e la comunicazione all’INPS entro il 30 novembre 2023; scaduto tale termine, la spettanza del beneficio dipendeva dalla verifica di un fatto oggettivo e non dall’esercizio di un potere amministrativo valutativo.
art. 386 c.p.c.
La giurisdizione si determina sulla base della domanda.
Il riparto di giurisdizione deve essere stabilito in base al petitum sostanziale, individuato soprattutto attraverso la causa petendi e la natura intrinseca della situazione giuridica dedotta, non sulla base della mera prospettazione formale della parte.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può rilevare d’ufficio una questione decisiva, quale il difetto di giurisdizione, dopo averla sottoposta al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina in base al petitum sostanziale, individuato soprattutto mediante la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, non in base alla qualificazione formale attribuita dalla parte alla propria domanda.
- Quando la legge subordina la prosecuzione di una prestazione sociale alla presa in carico del beneficiario e alla comunicazione di tale presa in carico entro un termine stabilito, la scadenza del termine esaurisce l’eventuale potere valutativo dell’amministrazione; la controversia sulla spettanza della prestazione attiene quindi, in linea di principio, a un diritto soggettivo.
- Le controversie relative all’esistenza e alla spettanza di una prestazione sociale, quando l’amministrazione sia chiamata soltanto a verificare la sussistenza di condizioni normativamente predeterminate e non disponga di un potere discrezionale attuale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La declinatoria di giurisdizione impone di fare salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
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