Cassazione Penale, Ordinanza n. 15192/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento soggetta all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, lo ha condannato anche al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pretesa insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza resa ex art. 444 c.p.p. su istanza di patteggiamento proposta dopo il 3 agosto 2017, il ricorso è soggetto ai limiti di ammissibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non consentono la deduzione dei vizi prospettati.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze ex art. 444 c.p.p. proposte dopo il 3 agosto 2017; non consente di dedurre i vizi prospettati nel caso concreto.
art. 129 c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per sostenere l'esistenza di cause di proscioglimento, ma la relativa censura non è ammissibile nel ricorso proposto.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per valutare la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'ulteriore sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento proposta su istanza successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti tassativi stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i motivi non consentiti determinano l'inammissibilità.
- La deduzione della mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile come motivo di ricorso per cassazione nei casi in cui opera il regime limitativo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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