Cassazione Penale, Ordinanza n. 31004/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per lesioni personali, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma, quale giudice del rinvio dopo precedente annullamento parziale della Cassazione, ha confermato la condanna dell'imputato per lesioni personali alla pena di otto mesi di reclusione. Il ricorso per cassazione è stato proposto contro tale sentenza articolando due motivi: il primo denunciava l'eccessività della pena irrogata, la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il diniego della sospensione condizionale della pena e l'erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.; il secondo deduceva la violazione dell'art. 157 c.p. assumendo la sopravvenuta prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo ripetitivo di censure già esaminate dal giudice del rinvio, privo di specifica critica alla motivazione impugnata e in parte diretto a sollecitare una rivalutazione del merito; ha ritenuto il secondo manifestamente infondato perché, dopo un annullamento con rinvio che non incide sull'affermazione di responsabilità, il giudicato sul punto impedisce il decorso ulteriore della prescrizione nel giudizio di rinvio, e comunque la prescrizione non era maturata alla data dell'annullamento parziale.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La dedotta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata come vizio della decisione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché già scrutinato o comunque non specificamente censurato.
art. 163 c.p.
Richiamato insieme all'art. 164 c.p. per contestare il diniego della sospensione condizionale della pena.
art. 164 c.p.
Richiamato insieme all'art. 163 c.p. come norma asseritamente erroneamente applicata nel negare la sospensione condizionale.
art. 157 c.p.
La Corte esclude che, dopo un annullamento con rinvio non incidente sulla responsabilità, decorra ulteriore prescrizione nel giudizio di rinvio.
art. 160 c.p.
Richiamato nel calcolo del termine massimo di prescrizione, insieme all'art. 157 c.p.
art. 131-bis cod. pen.
Indicata quale causa di non punibilità dedotta nel ricorso, ma non riconosciuta nel giudizio di legittimità per le ragioni processuali esposte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice del rinvio senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, soprattutto se tende a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Quando l'annullamento con rinvio non riguarda l'affermazione di responsabilità, su quest'ultima si forma il giudicato e nel giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione.
- Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento, se la prescrizione non era già maturata a tale data.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata se, al momento dell'annullamento con rinvio, il termine massimo di prescrizione non era ancora spirato, anche considerando il combinato disposto delle norme sulla sospensione/interruzione del termine.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del gravame, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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