Cassazione Civile, Ordinanza n. 05319/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
All’esito di una verifica fiscale svolta presso una società operante nella ristorazione, l’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori ricavi per l’anno d’imposta 2009, emettendo un avviso di accertamento nei confronti della società ai fini IRES, IVA e IRAP e due ulteriori avvisi nei confronti dei soci per l’imputazione del maggior reddito ai fini IRPEF. I contribuenti hanno impugnato gli atti, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto i ricorsi, ritenendo legittima la rettifica induttiva e la metodologia di ricostruzione dei ricavi. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 per omessa considerazione della censura relativa all’uso del metodo induttivo puro ex comma 2; 2) omesso esame della contestazione sul procedimento induttivo-deduttivo e sulla sua inattendibilità; 3) erronea applicazione della disciplina sulle spese di lite, sia perché l’Agenzia era difesa da propri funzionari sia perché la CTR aveva liquidato le spese per entrambi i gradi senza ricorso incidentale dell’Ufficio, ribaltando anche il capo sulle spese di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi: il primo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e, comunque, infondato perché dalla sentenza di merito emergeva un accertamento induttivo fondato sulle scritture contabili ai sensi del comma 1 dell’art. 39; il secondo è stato ritenuto inammissibile se qualificato come vizio motivazionale, oppure infondato se ricondotto a omessa pronuncia, poiché la CTR aveva effettivamente esaminato e respinto le critiche sulla metodologia di ricostruzione dei ricavi. Sul terzo motivo la Corte ha accolto solo la censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado: ha confermato che l’Agenzia, pur assistita da propri funzionari, aveva diritto al rimborso delle spese, ma ha rilevato ultrapetizione perché la CTR, in assenza di appello incidentale dell’Ufficio, non poteva porre a carico dei contribuenti anche le spese del primo grado, già compensate. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la sola rideterminazione delle spese del secondo grado e di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
L’accertamento risulta legittimamente fondato sul metodo induttivo quando la ricostruzione dei ricavi è desunta dalle scritture contabili; la censura sul diverso comma applicabile è inammissibile se non sorretta da specifica indicazione delle deduzioni svolte nei gradi di merito.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia va ricondotta alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma nel caso concreto la CTR aveva comunque deciso sulle contestazioni dei contribuenti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, indicando specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, il loro contenuto rilevante e la fase processuale di produzione, a pena di inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso deve essere accompagnato da un riferimento idoneo a identificarne la collocazione nel processo di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame censurabile deve riguardare un fatto storico decisivo; non basta denunciare l’omessa considerazione di una contestazione giuridica o difensiva.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti ha diritto alla liquidazione delle spese, applicando i parametri forensi con la riduzione prevista.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992
Il riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta conferma il diritto dell’ente pubblico alla rifusione dei costi di assistenza tecnica prestata dai propri dipendenti.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulle spese, ma la Corte ritiene decisiva soprattutto la regola processuale sull’assenza di appello incidentale per modificare il capo sulle spese.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di un vizio relativo al metodo di accertamento o all’omessa pronuncia è inammissibile se non è accompagnata da puntuale indicazione di dove e come la relativa questione sia stata proposta nei gradi di merito e dei documenti rilevanti.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo con riguardo a un fatto storico decisivo, non rispetto a mere contestazioni difensive o qualificazioni giuridiche.
- In presenza di una sentenza di merito che abbia comunque esaminato le critiche sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, non sussiste omessa pronuncia se il giudice di appello abbia confutato analiticamente le doglianze sulla metodologia utilizzata dall’Ufficio.
- Nel processo tributario la parte pubblica vittoriosa, anche se assistita da propri funzionari, ha diritto alla rifusione delle spese secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista dalla legge.
- Il giudice di appello non può, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, modificare in danno dell’appellante il capo di primo grado sulle spese già compensate, ponendo anche quelle del primo grado a carico della parte soccombente in appello.
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