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Sentenza

Sentenza n. 5149/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al decreto decisorio cron. 486/2025, reso in data 6 marzo 2025 nel procedimento R.G. n. 1054/2025 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione Civile, e pubblicata il 7 marzo 2025, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001

Giustizia amministrativa202505324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento del credito riconosciuto con decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli e conseguente giudizio di ottemperanza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli, concernente la liquidazione dell’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. Il Ministero della Giustizia si è costituito con mero atto di stile. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ragione del regime temporaneo introdotto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. In particolare, il ricorso è stato notificato il 13 ottobre 2025 e depositato il 16 ottobre 2025, durante il periodo nel quale la legge escludeva la possibilità di iniziare giudizi di ottemperanza relativi ai crediti di equa riparazione. La ricorrente, avvisata in camera di consiglio, non ha formulato osservazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha interpretato il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, nella formulazione vigente, nel senso che, dal 21 gennaio 2025 al 21 gennaio 2027, i creditori delle somme liquidate ai sensi della legge Pinto non possono iniziare giudizi di ottemperanza e che i giudizi già pendenti sono sospesi. Secondo il Collegio, il divieto riguarda tutti i creditori richiamati dal comma 1 e non soltanto quelli titolari di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021, poiché tale limite temporale compare nella prima parte della disposizione ma non nel successivo riferimento ai creditori del comma 1. Ai fini dell’individuazione del momento di inizio del giudizio di ottemperanza rileva la data di deposito del ricorso, con cui il giudizio viene formalmente incardinato davanti al TAR, e non la data di notificazione. Poiché il ricorso è stato depositato il 16 ottobre 2025, durante il periodo di divieto, esso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale è stato proposto il ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di dare alle parti avviso della possibile decisione di inammissibilità rilevata d’ufficio.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

    Il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza opera dal 21 gennaio 2025 al 21 gennaio 2027 e riguarda tutti i creditori richiamati dal comma 1, senza limitazione alle somme liquidate fino al 31 dicembre 2021.

  • art. 1, comma 817, lett. m), l. 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

  • art. 9, comma 1, lett. b), n. 5), d.l. 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla l. 3 ottobre 2025, n. 148

    Ha sostituito il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, confermando il divieto di iniziare giudizi di ottemperanza fino al 21 gennaio 2027.

Massime di principio

  • Nel periodo compreso tra il 21 gennaio 2025 e il 21 gennaio 2027, i creditori delle somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 non possono iniziare giudizi di ottemperanza, mentre quelli già pendenti restano sospesi, secondo il regime previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della medesima legge.
  • Ai fini dell’individuazione del momento di inizio del giudizio di ottemperanza rileva la data di deposito del ricorso, perché tale adempimento incardina formalmente il giudizio davanti al giudice amministrativo; un deposito effettuato durante il periodo di divieto determina l’inammissibilità del ricorso.
  • Il riferimento ai creditori di cui al comma 1 dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 estende il divieto temporaneo di proporre ottemperanza a tutti i creditori contemplati da tale comma, senza il limite temporale relativo alle somme liquidate fino al 31 dicembre 2021, previsto invece nella distinta disciplina del rinnovo della dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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