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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24118/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al Giudice di pace, di un decreto prefettizio di espulsione e della connessa dichiarazione di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, riferita a un precedente titolo scaduto nel 2016. Il ricorrente ha dedotto di essere titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Croazia, valido dal 15/03/2023 al 20/12/2023, di avere dichiarato la propria presenza in Italia l’11/07/2023 e, quindi, di trovarsi ancora nel periodo di soggiorno consentito dall’ordinamento europeo e interno al momento dell’espulsione notificata il 04/08/2023. Ha inoltre censurato la mancata informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, l’omessa attività istruttoria sulle ragioni della lunga assenza dall’Italia e la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della mancata impugnazione del decreto di irricevibilità del rinnovo del permesso. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri in possesso di titolo rilasciato da altro Stato UE e sulla disciplina del soggiorno fino a 90 giorni; 3) violazione di legge per avere attribuito rilievo alla mancata impugnazione del decreto di irricevibilità dell’istanza di rinnovo, ritenuta non dovuta; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la titolarità del permesso croato in corso di validità e la mancata informativa sulla protezione internazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo decisivo e non esaminato il fatto storico costituito dal possesso, da parte del ricorrente, di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea e ancora valido, circostanza potenzialmente idonea a escludere l’irregolarità del soggiorno al momento dell’espulsione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Suprema Corte ha osservato che, alla luce della disciplina interna e convenzionale richiamata, l’esame della validità del titolo estero e delle condizioni di soggiorno in Italia avrebbe potuto condurre a un esito diverso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti

  • art. 2697 c.c.

    evocato per chiarire che il "fatto" rilevante può essere anche costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell’ingresso e del soggiorno in presenza di titolo estero valido

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato dal ricorrente come base del provvedimento espulsivo e della sua contestazione

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998

    gli stranieri muniti di titolo rilasciato da uno Stato UE possono soggiornare in Italia nei limiti e alle condizioni previsti da specifici accordi

  • art. 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

    gli stranieri con titolo di soggiorno valido rilasciato da una Parte contraente possono circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, purché ricorrano le condizioni previste

  • art. 5, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998

    impone agli stranieri muniti di titolo UE valido per il soggiorno in Italia di dichiarare la presenza al questore entro il termine previsto

  • art. 5, commi 7-bis e 7-ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    disciplinano il caso di trattenimento oltre tre mesi e l’intimazione a recarsi nello Stato membro che ha rilasciato il titolo, con successiva espulsione solo in caso di inottemperanza

  • art. 55 c.p.a.

    richiamato nel ricorso come possibile rimedio cautelare in luogo dell’impugnazione del decreto di irricevibilità

  • art. 3, paragrafo 1, punto 19, Regolamento (UE) n. 2017/2226

    richiamato dal ricorrente in combinazione con la disciplina interna sul soggiorno regolare

  • art. 2, punto 16, Regolamento (UE) 2016/399

    richiamato dal ricorrente in relazione alla nozione di soggiorno e ai presupposti dell’ingresso

Massime di principio

  • Ai fini del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il "fatto" omesso deve essere un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo, cioè idoneo, se esaminato, a determinare un esito diverso della controversia.
  • Nel giudizio sull’espulsione dello straniero, la verifica della validità di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea può costituire fatto decisivo, perché incide sulla legittimità del soggiorno in Italia e sui presupposti del provvedimento espulsivo.
  • Lo straniero munito di permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro UE è soggetto a una disciplina specifica: può soggiornare in Italia nei limiti previsti dagli accordi applicabili, deve dichiarare la presenza al questore e, se si trattiene oltre il termine consentito, l’espulsione presuppone il rispetto della procedura prevista dai commi 7-bis e 7-ter dell’art. 5 T.U. immigrazione.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull’asserita irregolarità del soggiorno, l’omesso esame della documentazione idonea a dimostrare un titolo di soggiorno estero ancora efficace integra un vizio decisivo della motivazione e impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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