Cassazione Civile, Ordinanza n. 24118/2025 del 28/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al Giudice di pace, di un decreto prefettizio di espulsione e della connessa dichiarazione di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, riferita a un precedente titolo scaduto nel 2016. Il ricorrente ha dedotto di essere titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Croazia, valido dal 15/03/2023 al 20/12/2023, di avere dichiarato la propria presenza in Italia l’11/07/2023 e, quindi, di trovarsi ancora nel periodo di soggiorno consentito dall’ordinamento europeo e interno al momento dell’espulsione notificata il 04/08/2023. Ha inoltre censurato la mancata informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, l’omessa attività istruttoria sulle ragioni della lunga assenza dall’Italia e la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della mancata impugnazione del decreto di irricevibilità del rinnovo del permesso. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri in possesso di titolo rilasciato da altro Stato UE e sulla disciplina del soggiorno fino a 90 giorni; 3) violazione di legge per avere attribuito rilievo alla mancata impugnazione del decreto di irricevibilità dell’istanza di rinnovo, ritenuta non dovuta; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la titolarità del permesso croato in corso di validità e la mancata informativa sulla protezione internazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo decisivo e non esaminato il fatto storico costituito dal possesso, da parte del ricorrente, di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea e ancora valido, circostanza potenzialmente idonea a escludere l’irregolarità del soggiorno al momento dell’espulsione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Suprema Corte ha osservato che, alla luce della disciplina interna e convenzionale richiamata, l’esame della validità del titolo estero e delle condizioni di soggiorno in Italia avrebbe potuto condurre a un esito diverso del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato a sostegno della dedotta nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti
art. 2697 c.c.
evocato per chiarire che il "fatto" rilevante può essere anche costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell’ingresso e del soggiorno in presenza di titolo estero valido
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato dal ricorrente come base del provvedimento espulsivo e della sua contestazione
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998
gli stranieri muniti di titolo rilasciato da uno Stato UE possono soggiornare in Italia nei limiti e alle condizioni previsti da specifici accordi
art. 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
gli stranieri con titolo di soggiorno valido rilasciato da una Parte contraente possono circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, purché ricorrano le condizioni previste
art. 5, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998
impone agli stranieri muniti di titolo UE valido per il soggiorno in Italia di dichiarare la presenza al questore entro il termine previsto
art. 5, commi 7-bis e 7-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
disciplinano il caso di trattenimento oltre tre mesi e l’intimazione a recarsi nello Stato membro che ha rilasciato il titolo, con successiva espulsione solo in caso di inottemperanza
art. 55 c.p.a.
richiamato nel ricorso come possibile rimedio cautelare in luogo dell’impugnazione del decreto di irricevibilità
art. 3, paragrafo 1, punto 19, Regolamento (UE) n. 2017/2226
richiamato dal ricorrente in combinazione con la disciplina interna sul soggiorno regolare
art. 2, punto 16, Regolamento (UE) 2016/399
richiamato dal ricorrente in relazione alla nozione di soggiorno e ai presupposti dell’ingresso
Massime di principio
- Ai fini del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il "fatto" omesso deve essere un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo, cioè idoneo, se esaminato, a determinare un esito diverso della controversia.
- Nel giudizio sull’espulsione dello straniero, la verifica della validità di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea può costituire fatto decisivo, perché incide sulla legittimità del soggiorno in Italia e sui presupposti del provvedimento espulsivo.
- Lo straniero munito di permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro UE è soggetto a una disciplina specifica: può soggiornare in Italia nei limiti previsti dagli accordi applicabili, deve dichiarare la presenza al questore e, se si trattiene oltre il termine consentito, l’espulsione presuppone il rispetto della procedura prevista dai commi 7-bis e 7-ter dell’art. 5 T.U. immigrazione.
- Quando la decisione di merito si fonda sull’asserita irregolarità del soggiorno, l’omesso esame della documentazione idonea a dimostrare un titolo di soggiorno estero ancora efficace integra un vizio decisivo della motivazione e impone la cassazione con rinvio.
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