Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26688/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza su un autoarticolato con targa polacca, condotto dall'indagato e concesso in leasing a una società terza, nel quale veniva rinvenuta una cisterna contenente circa 30.150 litri di prodotto dichiarato come liquido anticorrosivo ma ritenuto, all'esito degli accertamenti, olio lubrificante soggetto a imposta di consumo e agli obblighi di tracciabilità previsti dal d.lgs. n. 504 del 1995. Il G.I.P. aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza del trattore, del rimorchio cisterna, dei documenti e del prodotto trasportato; il Tribunale del riesame confermava. I ricorrenti hanno dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 2, comma 4, lett. e), e 61 del d.lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che il regime di solidarietà invocato dalla cautela non sarebbe estensibile all'imposta di consumo su oli lubrificanti di provenienza comunitaria, distinta dall'accisa. Hanno inoltre sostenuto che il soggetto obbligato al codice amministrativo di riscontro sarebbe la sola società italiana destinataria della spedizione, e non l'autista o la società di trasporto; hanno contestato il periculum, rilevando che non vi sarebbe reato concorsuale e che i beni appartenevano a soggetti estranei, nonché la sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e l'imposta dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che, nel giudizio ex art. 325 c.p.p. avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo, è deducibile solo la violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando/in procedendo e dei vizi motivazionali estremi, ma non la mera illogicità manifesta. Nel caso concreto ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo adeguato e non apparente: aveva valorizzato gli esiti dell'indagine, la natura del prodotto come olio lubrificante soggetto a imposta di consumo, l'assenza di tracciabilità e di pagamento dell'imposta, la mancata richiesta del codice amministrativo di riscontro e la necessità di mantenere il vincolo reale per impedire l'ulteriore conseguenza del reato e nuove analoghe condotte. Le doglianze difensive sono state ritenute attinenti, in sostanza, alla valutazione del fatto e della prova, non deducibili in cassazione nel perimetro del rimedio utilizzato. In conseguenza, la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, includendo errors in iudicando e in procedendo e vizi motivazionali solo se radicali e tali da rendere la motivazione mancante o apparente.

  • art. 606 c.p.p.

    l'illogicità manifesta della motivazione non è deducibile nel ricorso ex art. 325 c.p.p., potendo essere fatta valere solo attraverso il motivo specifico previsto per il giudizio di legittimità nei limiti consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito dell'inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 61

    per i prodotti mancanti alle verifiche e dei quali non sia possibile accertare il regolare esito, l'immissione in consumo si considera verificata al momento della constatazione; in tale situazione può rispondere dell'omissione anche chi sia trovato in possesso del bene sottoposto a imposta di consumo.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 2

    richiamato dalla difesa per sostenere che il regime di solidarietà previsto per l'accisa non sarebbe estensibile all'imposta di consumo su oli lubrificanti.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 7-bis

    evoca gli obblighi di tracciabilità del prodotto soggetto a imposta di consumo, non risultando rispettati nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 40

    richiamato nella contestazione del reato insieme all'art. 49 del medesimo decreto, in relazione alla sottrazione al pagamento dell'imposta di consumo.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 49

    richiamato nella contestazione del reato insieme all'art. 40 del medesimo decreto, in relazione alla sottrazione al pagamento dell'imposta di consumo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge; non è consentito dedurre la mera illogicità manifesta della motivazione, salvo che il vizio sia talmente radicale da tradursi in motivazione mancante o apparente.
  • Ai fini del sequestro preventivo è sufficiente una motivazione che dia conto, in modo coerente e non apparente, degli elementi indiziari e del periculum; la diversa lettura del materiale probatorio proposta dalla difesa non è censurabile in cassazione quando si risolva in contestazione di merito.
  • In tema di prodotti soggetti a imposta di consumo, la mancata tracciabilità e l'assenza di evidenze circa il regolare destino del bene possono fondare la presunzione di immissione in consumo al momento della constatazione, con possibile riferibilità dell'omissione a chi sia trovato in possesso del bene.
  • Il vincolo cautelare reale può essere mantenuto non solo per impedire la definitiva consumazione dell'illecito economico contestato, ma anche per evitare la reiterazione di condotte analoghe mediante l'impiego dei medesimi mezzi materiali utilizzati per il trasporto.

Come è indicizzato

MaterieSequestroOmesso versamentoEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleReati tributariMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.