Regolamento (UE) 2016/1939
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1939 della Commissione, del 4 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1939 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata. La misura dà applicazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero dei valori sulla base di dati variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati per codice NC e, se del caso, per paese terzo di origine. I valori si utilizzano ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1939: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento della Commissione del 4 novembre 2016 fissa i valori forfettari all'importazione di una serie di prodotti ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nel mercato unionale. Si tratta di un atto di esecuzione collegato al quadro dell'OCM unica dei prodotti agricoli e al sistema previsto per gli ortofrutticoli freschi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si spiega che, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, i valori forfettari all'importazione sono fissati dalla Commissione per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011. Il meccanismo si basa su calcoli giornalieri feriali, effettuati tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Ambito oggettivo
Il regolamento non introduce obblighi sostanziali per gli operatori, ma aggiorna i parametri economici utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata all'importazione. I valori riportati nell'allegato riguardano specifici codici NC di ortofrutticoli freschi e variano in funzione del paese terzo di provenienza; è espressamente previsto il codice "ZZ" per indicare le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto dell'articolo 1
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la fissazione dei valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato riporta i valori in euro per 100 kg e li associa alle singole voci doganali, tra cui ad esempio pomodori, cipolle/agli? no, specificatamente i codici NC elencati nel testo, con valori differenziati per origine. Per alcune voci sono presenti più origini, con valori distinti per paesi come Marocco, Turchia, Giamaica, Perù, Argentina, Brasile, Cile, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda e Cina.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato secondo la data di pubblicazione.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali il regolamento è rilevante perché determina il valore forfettario da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata, incidendo quindi sulla quantificazione degli oneri all'importazione dei prodotti interessati. L'aggiornamento è puntuale e temporalmente limitato, in quanto sostituisce i valori applicabili per il periodo di riferimento individuato dal sistema previsto dal regolamento n. 543/2011.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per varie origini paesi terzi, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini".
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che, in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, la Commissione fissa i valori forfettari per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011 e che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per prodotto e origine
L'allegato contiene una tabella di valori forfettari all'importazione per singole voci doganali, tra cui, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, diverse sottovoci di 0805 20, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati in base al paese di origine (ad esempio MA, TR, JM, PE, AR, BR, CL, ZA, AU, NZ, CN) o all'origine generale "ZZ".
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