Sentenza del 14/06/2016 n. 663 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - Avviso di accertamento - Notifica a persona familiare del contribuente - Legittimità - Sussiste - Termine di notifica di avviso di accertamento per omessa dichiarazione - 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notifica dell'avviso fosse invalida perché l'atto era stato consegnato, mediante notificazione postale diretta, a una persona di famiglia presente presso la sua abitazione, senza che nell'avviso di ricevimento fosse esplicitato il rapporto di convivenza. È stata inoltre contestata la tardività dell'accertamento relativo all'omessa presentazione della dichiarazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La consegna dell'atto a una persona di famiglia trovata presso l'abitazione del destinatario consente di presumere il rapporto di convivenza e rende valida la notificazione, anche se tale rapporto non è indicato nell'avviso di ricevimento. Il destinatario avrebbe dovuto fornire la prova dell'assoluta estraneità del consegnatario alla propria sfera personale o familiare. Inoltre, in caso di omessa dichiarazione, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Norme richiamate
Termine di decadenza per l'accertamento in caso di omessa dichiarazione
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria dispone di un termine più ampio e può notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello previsto per la presentazione.
Regole sulla notificazione postale diretta a persona di famiglia
La consegna dell'atto a un familiare trovato nell'abitazione del destinatario fa presumere la convivenza e la regolarità della notifica, anche se il rapporto non è indicato nell'avviso di ricevimento. Il destinatario può superare la presunzione soltanto dimostrando l'assoluta estraneità del consegnatario alla propria sfera personale o familiare.
Massime di principio
- La consegna di un atto tributario a un familiare presso l'abitazione del destinatario è normalmente valida, anche se l'avviso di ricevimento non specifica espressamente la convivenza.
- Chi contesta la notifica deve fornire una prova concreta dell'estraneità del consegnatario e non può limitarsi a negare genericamente il rapporto familiare o la convivenza.
- In caso di omessa dichiarazione, il termine per notificare l'accertamento decorre secondo il termine speciale del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- La verifica della tempestività dell'accertamento richiede di individuare correttamente l'anno d'imposta, il termine ordinario per la dichiarazione e la data entro cui l'atto è stato notificato.
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