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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-62/25

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 11 March 2026. — Shenzen Smoore Technology Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark V VENILO – Earlier EU figurative mark V – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Earlier mark’s lack of enhanced distinctiveness acquired through use – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-62/25

Giurisprudenza europea62025TJ0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte generale, nel contesto di un’opposizione tra due marchi figurativi fondati su una "V" stilizzata, ha ritenuto che la Commissione di ricorso EUIPO avesse errato nel negare il rischio di confusione per alcuni prodotti di Classe 34. Ha invece confermato che i servizi di Classi 35 e 42 non erano sufficientemente collegati ai prodotti del marchio anteriore per integrare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. È stata anche esclusa la violazione dell’obbligo di motivazione.

Opposizione a marchio UE: la Corte annulla parzialmente la decisione EUIPO sul segno V VENILO, riconoscendo il rischio di confusione per alcuni prodotti di Classe 34 ma non per i servizi di Classi 35 e 42.

La questione giuridica

Nell’ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO, la questione principale era se sussistesse un rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 tra il marchio figurativo anteriore V e il marchio figurativo richiesto V VENILO, in presenza di prodotti identici in Classe 34 e di servizi asseritamente complementari in Classi 35 e 42; in subordine, se la Commissione di ricorso avesse violato l’obbligo di motivazione e il diritto al contraddittorio ex articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Principio di diritto

In materia di opposizione al marchio UE, anche un marchio anteriore dotato di debole distintività può fondare il rifiuto della registrazione quando, per una parte non trascurabile del pubblico rilevante, il segno richiesto è dominato dal medesimo elemento figurativo essenziale, i prodotti sono identici e l’insieme dei fattori globali induce a ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nel caso di specie, la Corte ha annullato la decisione EUIPO limitatamente ad alcuni prodotti di Classe 34, perché per essi sussisteva rischio di confusione, mentre ha confermato il rigetto dell’opposizione per i servizi delle Classi 35 e 42, ritenuti dissimili rispetto ai prodotti del marchio anteriore; ha inoltre respinto il motivo relativo alla motivazione e al contraddittorio, ritenendo la decisione sufficientemente motivata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001

Opposizione al marchio UE V VENILO: rischio di confusione e motivazione della decisione EUIPO

Si tratta di un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, proposto da Shenzen Smoore Technology Ltd contro EUIPO, in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo. La controversia riguarda il confronto tra il marchio richiesto V VENILO e il marchio anteriore figurativo V, entrambi impiegati nel settore dei prodotti per il fumo elettronico e affine.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio richiesto, depositato da Dongguan BEC Technology Co. Ltd, riguardava prodotti e servizi delle Classi 34, 35 e 42, tra cui sigarette elettroniche, liquidi, attività pubblicitarie e servizi tecnici di ricerca e sviluppo. Shenzen Smoore Technology Ltd ha presentato opposizione basata sul marchio anteriore figurativo V, registrato per prodotti delle Classi 9 e 34, tra cui componenti per sigarette elettroniche e vari articoli per fumatori. L’Opposition Division ha respinto l’opposizione e la Commissione di ricorso ha confermato il rigetto, escludendo il rischio di confusione.

Normativa rilevante

La pronuncia interpreta principalmente:

  • articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo al rischio di confusione nell’opposizione;
  • articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, sull’obbligo di motivazione delle decisioni EUIPO;
  • articoli 263 TFUE e 296 TFUE, richiamati nel quadro del controllo di legittimità e della motivazione.

Primo motivo: comparazione dei prodotti e dei servizi

La Corte ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi. Conferma che i prodotti in Classe 34 del marchio richiesto sono identici a quelli della stessa classe coperti dal marchio anteriore.

Per contro, ritiene corretto il giudizio di dissimilarità dei servizi di Classi 35 e 42 rispetto ai prodotti del marchio anteriore. In particolare:

  • i servizi di Classe 35 non sono servizi di vendita al dettaglio in senso proprio, ma attività di promozione, consulenza e marketplace, rivolte a un pubblico professionale, diverso dal pubblico dei prodotti di Classe 34;
  • i servizi di Classe 42 sono formulati in termini generali e non presentano un nesso sufficientemente stretto con i prodotti del marchio anteriore.

La Corte esclude quindi la complementarità invocata dalla ricorrente, osservando che la destinazione a pubblici diversi impedisce di per sé di qualificare beni e servizi come complementari.

Comparazione dei segni

Il Tribunale procede a un’analisi visiva, fonetica e concettuale dei due segni. Entrambi contengono una "v" nera in grassetto inscritta in un cerchio nero, ma il marchio richiesto aggiunge l’elemento verbale "venilo".

La Corte censura la Commissione di ricorso per aver sottovalutato il ruolo dominante dell’elemento figurativo nel marchio richiesto per una parte non trascurabile del pubblico rilevante. L’elemento verbale, per dimensioni e collocazione, può apparire secondario, cosicché la "v" figurativa tende a dominare l’impressione d’insieme.

Sul piano visivo, le differenze grafiche tra le due "v" sono giudicate marginali e non idonee a neutralizzare la forte somiglianza derivante dalla struttura comune del segno. Sul piano fonetico, per la parte del pubblico che pronuncia la lettera, i segni risultano mediamente simili. Sul piano concettuale, la Corte rileva che una parte del pubblico potrebbe associare la "v" al termine "vaping", ma ciò non esclude che per altri segmenti il confronto sia neutro o non vi sia contenuto concettuale percepibile.

Distintività del marchio anteriore e distintività acquisita

La Corte conferma che il marchio anteriore ha distintività intrinseca debole, poiché si tratta essenzialmente di una singola lettera stilizzata in modo non particolarmente fantasioso. Esclude inoltre che la ricorrente abbia provato una distintività rafforzata acquisita con l’uso.

Le prove prodotte, pur indicando una certa notorietà commerciale del segno, non consentono di desumere in modo affidabile:

  • la quota di mercato del marchio;
  • la percentuale di pubblico che lo riconduce a una specifica impresa;
  • un livello di conoscenza tale da integrare una distintività acquisita rilevante ai fini dell’opposizione.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando l’interdipendenza tra identità dei prodotti e somiglianza dei segni, la Corte conclude che per una parte non trascurabile del pubblico rilevante sussiste un rischio di confusione quanto ai prodotti di Classe 34. L’elemento verbale "venilo", nonostante sia presente nel marchio richiesto, resta secondario rispetto alla componente figurativa comune e non impedisce al pubblico di percepire una medesima origine imprenditoriale o una variante del marchio anteriore.

Al contrario, per i servizi delle Classi 35 e 42, la dissimilarità rispetto ai prodotti del marchio anteriore esclude il primo presupposto richiesto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sicché non vi può essere rischio di confusione.

Secondo motivo: motivazione e diritto di difesa

La Corte respinge il motivo relativo all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Rileva che la Commissione di ricorso ha esposto in modo chiaro e comprensibile le ragioni per cui una parte del pubblico poteva collegare la lettera "v" al concetto di "vaping". Tale motivazione è sufficiente sia per consentire alla ricorrente di difendere le proprie ragioni sia per permettere al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità.

La Corte aggiunge che il diritto di essere sentiti non impone alla Commissione di ricorso di preannunciare la posizione finale che intende adottare, ma solo di consentire alle parti di prendere posizione sui fatti e sugli elementi giuridici pertinenti.

Dispositivo

La Corte annulla la decisione della Commissione di ricorso EUIPO soltanto nella parte in cui ha respinto l’opposizione con riferimento ai prodotti di Classe 34 elencati nel dispositivo. Per il resto, respinge il ricorso. Le parti sopportano le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione al marchiorischio di confusionemotivazione degli atti dell'uediritto di difesa

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