Tribunale, Sentenza T-195/25
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell' 11 marzo 2026. — Friedrich Erlbacher contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Posto di direttore – Rigetto della candidatura – Atto recante pregiudizio – Ricevibilità – Incompetenza dell’autore dell’atto – Criteri di ammissibilità – Nozione di “funzione dirigenziale di livello intermedio” – Errore di diritto. — Causa T-195/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il rigetto della candidatura del ricorrente a un posto di direttore della Commissione. Ritiene che il messaggio dell’11 giugno 2024 abbia avuto effetti definitivi ed esclusivi sulla sua partecipazione alla selezione e che sia stato adottato da un’autorità incompetente. Nel merito, chiarisce che la nozione di "consigliere" nella decisione sulla dirigenza di livello intermedio non coincide automaticamente con il consigliere giuridico del servizio giuridico, ma riconosce che il ricorrente poteva invocare la verifica concreta delle sue funzioni dirigenziali. La Commissione è condannata alle spese.
Annullamento del rigetto della candidatura di un funzionario a un posto di direttore per incompetenza dell’autore dell’atto e per errata applicazione dei criteri di ammissibilità relativi alle funzioni dirigenziali di livello intermedio.
La questione giuridica
Se il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024, con cui la DG "Risorse umane e sicurezza" ha respinto la candidatura del ricorrente al posto di direttore, costituisse un atto impugnabile e adottato da un’autorità competente; e, nel merito, se la Commissione avesse correttamente applicato la condizione di ammissibilità relativa all’esercizio di una "funzione dirigenziale di livello intermedio" ai sensi della normativa interna della Commissione e dell’avviso di posto vacante.
Principio di diritto
In una procedura di selezione per un posto di direttore, un messaggio di rigetto della candidatura inviato dalla DG competente può costituire l’atto lesivo impugnabile quando, in concreto, esclude definitivamente il candidato dalla procedura prima delle fasi successive e non risulta che la candidatura sia stata effettivamente riesaminata dagli organi competenti; inoltre, la valutazione dell’ammissibilità non può fondarsi su una lettura automatica e restrittiva della nozione di "funzione dirigenziale di livello intermedio" che assimili i consiglieri giuridici del servizio giuridico ai consiglieri esclusi dalla decisione sui consiglieri, poiché tale esclusione non li riguarda in quanto tali. Poiché la decisione è stata adottata da un’autorità incompetente, essa va annullata, senza che sia necessario esaminare l’ulteriore censura di errore manifesto di valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione C(2016) 3288 final della Commissione, del 15 giugno 2016, relativa al personale dirigenziale di livello intermedio
- Decisione C(2016) 3214 final della Commissione, del 7 giugno 2016, sulle funzioni di consigliere
- Decisione C(2013) 8979 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, relativa agli impieghi tipo e ai titoli
- Documento sinottico sulla politica riguardante i funzionari di grado superiore [SEC(2004) 1352/2]
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Annullamento del rigetto della candidatura a direttore per incompetenza e errata interpretazione dei criteri di ammissibilità
Il Tribunale, adito con ricorso ex articolo 270 TFUE da un funzionario della Commissione, esamina il rigetto della candidatura del ricorrente a un posto di direttore AD 14/AD 15 nella DG "Agricoltura e sviluppo rurale". La pronuncia affronta sia la ricevibilità dell’atto impugnato sia la corretta individuazione dell’autorità competente e l’interpretazione delle condizioni di ammissibilità richiamate dall’avviso di posto vacante.
Fatti e svolgimento della procedura
Il ricorrente è funzionario della Commissione dal 1996 e dal 2004 è assegnato al servizio giuridico, dove ha ricoperto anche funzioni di consigliere giuridico e poi di vice consigliere giuridico principale. Il 14 maggio 2024 è stato pubblicato un avviso di posto vacante per un posto di direttore nella DG "Agricoltura e sviluppo rurale", con rinvio a una pagina intranet che indicava, tra i criteri di ammissibilità, che erano eleggibili i funzionari di grado AD 14 che occupavano o avevano occupato per almeno due anni una "funzione dirigenziale di livello intermedio".
Il 27 maggio 2024 il ricorrente ha presentato la candidatura. Con messaggio dell’11 giugno 2024, un membro del personale della DG "Risorse umane e sicurezza" gli ha comunicato che la candidatura non poteva essere presa in considerazione perché non soddisfaceva tutte le condizioni di ammissibilità, in particolare quella relativa alla funzione dirigenziale di livello intermedio. Un successivo invito a colloquio del 13 giugno 2024 è stato poi revocato il 14 giugno 2024 proprio perché la candidatura era stata ritenuta inammissibile. Il ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto con decisione dell’APN dell’11 dicembre 2024.
Ricevibilità: natura lesiva del messaggio dell’11 giugno 2024
La Commissione sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché il messaggio non proveniva dall’APN e sarebbe stato un atto intermedio della procedura, non ancora definitivo. Il Tribunale ricorda i principi consolidati sugli atti lesivi: occorre guardare alla sostanza dell’atto, agli effetti giuridici vincolanti e al contesto procedurale; nelle procedure articolate in più fasi, sono impugnabili gli atti che fissano in modo definitivo la posizione dell’istituzione.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che la DG "Risorse umane e sicurezza" ha di fatto escluso il ricorrente dalla procedura già prima della preselezione, tanto che il colloquio inizialmente previsto è stato annullato. La Commissione non ha fornito prova convincente che il comitato di preselezione, il CCN o il collegio dei membri della Commissione avessero effettivamente ricevuto e valutato la candidatura del ricorrente o che abbiano riesaminato in concreto l’ammissibilità. Il documento prodotto dalla Commissione mostra anzi che la candidatura del ricorrente non era stata trasmessa al membro della Commissione competente per il bilancio e l’amministrazione, e gli altri atti non dimostrano un successivo esame autonomo. Per questo il messaggio dell’11 giugno 2024 è qualificato come rigetto definitivo della candidatura e quindi come atto impugnabile.
Incompetenza dell’autore dell’atto
Pur avendo il ricorrente formulato il motivo in via condizionata nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il Tribunale lo esamina come motivo di ordine pubblico. Osserva che l’atto impugnato è stato adottato da un membro del personale della DG "Risorse umane e sicurezza", mentre l’APN competente per la nomina dei funzionari di grado superiore è il collegio dei membri della Commissione.
Il Tribunale rileva che una delega di poteri non si presume e deve essere espressa; inoltre, può riguardare soltanto poteri di esecuzione precisamente definiti. Nel caso concreto non risulta alcuna delega espressa che autorizzasse la DG "Risorse umane e sicurezza" a pronunciare il rigetto definitivo delle candidature in questa fase. Ne consegue che la decisione impugnata è stata adottata da un’autorità incompetente e deve essere annullata.
Esame del primo motivo: interpretazione della nozione di "funzione dirigenziale di livello intermedio"
Il Tribunale affronta comunque il primo motivo per delineare il quadro giuridico utile all’esecuzione della sentenza ex articolo 266 TFUE. Il ricorrente sosteneva che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto nell’applicare automaticamente la condizione controversa, senza tener conto della sua qualità di consigliere giuridico e delle sue reali competenze dirigenziali.
La Corte chiarisce che la decisione C(2016) 3288 final sulla dirigenza di livello intermedio si applica a tutti i dipartimenti della Commissione, compreso il servizio giuridico, e che l’articolo 2, paragrafo 3, esclude i "consiglieri" solo nella misura in cui non esercitino funzioni dirigenziali. Dall’interpretazione letterale, contestuale e teleologica emerge che il riferimento ai "consiglieri" riguarda i consiglieri disciplinati dalla decisione C(2016) 3214 final, adottata contestualmente per distinguere più nettamente la carriera dei consiglieri da quella dei capi unità.
Tuttavia, il Tribunale precisa che ciò non comporta un automatismo in favore dei consiglieri giuridici del servizio giuridico: le loro funzioni non sono menzionate tra quelle che, in linea di principio, rientrano nella dirigenza di livello intermedio. Di conseguenza, per essere considerati idonei a tale nozione, devono comunque soddisfare le condizioni sostanziali dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio, che richiede una verifica concreta delle funzioni effettivamente esercitate.
Valutazione finale e dispositivo
Il Tribunale conclude che la Commissione ha erroneamente trattato i consiglieri giuridici del servizio giuridico come esclusi, in modo automatico, dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio al pari dei consiglieri contemplati dalla decisione sui consiglieri. Questa interpretazione costituisce un errore di diritto. Poiché, in ogni caso, la decisione impugnata era già viziata da incompetenza dell’autore, il Tribunale non esamina ulteriormente se vi sia stato un errore manifesto di valutazione nella concreta verifica delle competenze del ricorrente.
La domanda di annullamento è quindi accolta e la Commissione è condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
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