Tribunale, Sentenza T-301/25
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 11 March 2026. — Dariusz Kowalski v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark FLAMBIT – Earlier national word mark flambriks – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-301/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione di EUIPO che aveva accolto un’opposizione al marchio figurativo FLAMBIT. Pur correggendo alcuni passaggi della valutazione della commissione di ricorso, il Tribunale ha confermato che esiste rischio di confusione con il marchio anteriore flambriks per prodotti identici in classe 4. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’interveniente.
Opposizione a marchio UE: sussistenza del rischio di confusione tra il segno figurativo FLAMBIT e il marchio nazionale anteriore flambriks ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se la decisione della commissione di ricorso di EUIPO abbia correttamente ritenuto integrato il rischio di confusione, per il pubblico pertinente in Germania, tra il marchio richiesto FLAMBIT e il marchio anteriore flambriks, tenuto conto della valutazione della somiglianza dei segni, del carattere distintivo degli elementi comuni e dell’identità dei prodotti in classe 4.
Principio di diritto
Nel valutare l’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il Tribunale conferma che può sussistere rischio di confusione anche quando gli elementi comuni tra i segni sono debolmente distintivi, se i prodotti sono identici e i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica almeno media, unitamente a una somiglianza concettuale bassa ma non nulla. Nel caso di specie, pur ravvisando errori della commissione di ricorso nel considerare i segni indivisibili, nell’escludere la comparazione concettuale e nel qualificare come alta la somiglianza fonetica, il Tribunale ha ritenuto che tali errori non incidessero sull’esito complessivo: il marchio richiesto e quello anteriore generano comunque un rischio di confusione per il pubblico tedesco in relazione ai prodotti identici in classe 4, sicché il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione a marchio UE: FLAMBIT e flambriks
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale è chiamato a verificare se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussista rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto FLAMBIT e il marchio nazionale anteriore flambriks per prodotti della classe 4.
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente aveva depositato nel settembre 2022 una domanda di registrazione per un segno figurativo destinato a prodotti quali firelighters, fluidi accendifuoco e solid fire starters, tutti in classe 4. L’opposizione era stata proposta da Hoyer SE sulla base di un marchio tedesco anteriore denominativo flambriks e di un marchio tedesco figurativo anteriore, per prodotti e servizi in classi 4, 11 e 40.
La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione in relazione ai prodotti contestati, ravvisando un rischio di confusione. In sede di ricorso amministrativo, la commissione di ricorso aveva respinto l’impugnazione del richiedente fondando la decisione soltanto sul marchio anteriore denominativo flambriks.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva un unico motivo, sostenendo la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza contestava:
- l’assenza di una somiglianza complessiva sufficiente tra i segni;
- l’erronea valutazione degli elementi distintivi e dominanti, in particolare del segmento comune "flam";
- la sussistenza di differenze visive, fonetiche e concettuali tali da escludere il rischio di confusione.
Normativa e criteri applicabili
Il Tribunale richiama il contenuto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, esiste rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda inoltre che:
- il rischio di confusione va valutato globalmente;
- rileva la percezione del pubblico di riferimento;
- opera un principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.
Pubblico di riferimento e prodotti
Il Tribunale rileva che il ricorrente non contestava le valutazioni della commissione di ricorso secondo cui il pubblico pertinente è il pubblico generale in Germania, con livello di attenzione medio. Quanto ai prodotti, il Tribunale conferma l’identità dei prodotti in classe 4 e respinge le contestazioni del ricorrente, che non erano supportate da argomentazioni precise e strutturate.
Valutazione degli elementi distintivi e dominanti
Su questo punto il Tribunale corregge parzialmente l’analisi della commissione di ricorso. Osserva che il pubblico pertinente non percepirà i segni come unità indivisibili, ma tenderà a scomporli nei segmenti "flam" e "briks" per il marchio anteriore e "flam" e "bit" per il marchio richiesto.
Il Tribunale ritiene che:
- il segmento "flam" possa essere percepito come allusivo al fuoco o alla fiamma e quindi ai prodotti interessati;
- tale segmento abbia pertanto carattere distintivo debole;
- i segmenti finali "briks" e "bit" abbiano invece un grado di distintività medio.
Conseguentemente, la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che i segni fossero percepiti come unità inscindibili. Tuttavia, l’errore non è di per sé decisivo.
Somiglianza visiva
Il Tribunale conferma, in sostanza, che esiste una somiglianza visiva media. I segni coincidono nella sequenza iniziale di cinque lettere "flamb" e nella presenza della lettera "i", divergendo solo nella parte finale. Il Tribunale precisa che il basso potere distintivo dell’elemento comune "flam" ne riduce il peso relativo, ma non elimina la rilevante somiglianza complessiva.
Respinge inoltre gli argomenti fondati sulle differenze grafiche tra i segni e sulla distinzione tra maiuscole e minuscole, ricordando che il marchio denominativo tutela la parola in quanto tale e non la sua stilizzazione grafica.
Somiglianza fonetica
Anche sul piano fonetico il Tribunale non condivide integralmente la valutazione della commissione di ricorso. Ritiene che la somiglianza sia media, non alta, poiché i segni condividono l’inizio "flam" e il segmento iniziale "b-i" della parte finale, ma divergono nelle ultime lettere.
L’errore di qualificazione della somiglianza fonetica come alta non incide però sul dispositivo, perché il grado di somiglianza resta comunque sufficiente a supportare il rischio di confusione alla luce degli altri fattori del caso.
Somiglianza concettuale
Il Tribunale censura anche la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i segni non sarebbero comparabili concettualmente. Poiché il segmento "flam" può evocare una fiamma o un getto di gas ardente, i segni non sono privi di significato per il pubblico pertinente.
Tuttavia, dato il carattere distintivo debole di tale elemento, l’impatto concettuale complessivo è ridotto. Ne deriva una somiglianza concettuale bassa, ma non assente.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale considera congiuntamente:
- l’identità dei prodotti;
- la percezione del pubblico generale tedesco, con attenzione media;
- la somiglianza visiva media;
- la somiglianza fonetica media;
- la somiglianza concettuale bassa;
- il carattere distintivo medio del marchio anteriore nel suo complesso.
Pur rilevando che il comune segmento "flam" è allusivo o debolmente distintivo, il Tribunale afferma che ciò non basta a escludere il rischio di confusione quando gli altri fattori convergono nella stessa direzione. La rappresentazione figurativa del marchio richiesto, inoltre, ha un ruolo secondario e non è sufficiente a neutralizzare l’impressione complessiva di prossimità tra i segni.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il motivo unico e, quindi, l’intero ricorso. Conferma la decisione impugnata e mantiene l’opposizione accolta in relazione ai prodotti contestati. Quanto alle spese, condanna il ricorrente a sopportare le proprie e quelle dell’interveniente Hoyer SE; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non era stata chiesta la condanna del ricorrente alle spese in via incondizionata e non si è tenuta udienza.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, in materia di marchi, un elemento comune debolmente distintivo non impedisce automaticamente la sussistenza del rischio di confusione. Se i prodotti sono identici e i segni condividono una struttura iniziale molto vicina, con somiglianza visiva e fonetica media e un significato comune allusivo, il rischio di confusione può essere confermato anche quando alcuni profili della valutazione amministrativa siano stati erroneamente motivati, purché tali errori non incidano sull’esito finale.
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