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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-326/25

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 11 March 2026. — Kiss Nail Products, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU word mark IMPRESS – Absolute ground for refusal – Lack of distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Legal certainty – Equal treatment – Principle of sound administration. — Case T-326/25

Giurisprudenza europea62025TJ0326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Kiss Nail Products contro il rigetto della domanda di registrazione del marchio UE denominativo IMPRESS. Conferma che, per i prodotti cosmetici e per la cura estetica in questione, il segno è percepito come una semplice espressione promozionale che invita a scegliere prodotti capaci di "impressionare" gli altri, e quindi non svolge la funzione essenziale di indicare l'origine imprenditoriale. Respinge inoltre l'argomento fondato sulle precedenti registrazioni di marchi simili o identici, ribadendo che l'EUIPO deve applicare la normativa UE caso per caso e che precedenti decisioni non vincolano né l'Ufficio né il giudice dell'Unione.

Rifiuto di registrazione del marchio UE denominativo "IMPRESS" per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno verbale "IMPRESS", destinato a prodotti cosmetici e strumenti per manicure/pedicure e cura estetica, sia privo di carattere distintivo perché percepito dal pubblico rilevante come mera formula promozionale o slogan laudativo; e se il richiedente possa fondarsi, per censurare il rigetto, su precedenti registrazioni EUIPO di segni simili o identici invocando i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione.

Principio di diritto

La Corte conferma che un marchio verbale costituito da un termine inglese di significato immediatamente comprensibile, che il pubblico rilevante percepisce come messaggio promozionale o laudativo collegato alle qualità dei prodotti, è privo di carattere distintivo se non è idoneo a indicare l'origine commerciale dei beni; in tale valutazione non rilevano le registrazioni precedenti di segni analoghi o identici effettuate dall'EUIPO, perché ogni domanda deve essere esaminata in modo autonomo e la parità di trattamento non può fondarsi su eventuali decisioni illegittime o non impugnate.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Rifiuto di registrazione del marchio UE "IMPRESS"

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Kiss Nail Products, Inc. avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio denominativo UE "IMPRESS". La controversia concerne prodotti delle classi 3 e 8, in particolare cosmetici, prodotti per la cura estetica e strumenti per manicure/pedicure.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva depositato il 15 aprile 2024 la domanda di registrazione del segno verbale IMPRESS. L'esaminatore aveva rigettato la domanda con decisione del 30 settembre 2024 sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, ritenendo il marchio privo di carattere distintivo per tutti i prodotti indicati nelle classi 3 e 8. Con la decisione impugnata del 26 marzo 2025, la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, rilevando che, per una parte del pubblico rilevante anglofono dell'Unione, il termine "impress" sarebbe stato percepito come messaggio volto a suscitare un effetto forte o favorevole, in relazione a prodotti che migliorano l'aspetto esteriore.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva un motivo unico articolato in due parti:

  • violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per avere l'EUIPO erroneamente ritenuto il segno privo di carattere distintivo;
  • violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione, per non avere considerato precedenti registrazioni di segni analoghi, inclusa una registrazione anteriore del marchio identico IMPRESS per prodotti identici o molto simili.

Ammissibilità del richiamo agli atti amministrativi

Il Tribunale dichiara inammissibile il riferimento generico fatto dalla ricorrente a tutti gli argomenti svolti in sede amministrativa. Richiama la necessità, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e dell'articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, che il ricorso contenga un'esposizione sufficientemente chiara e precisa dei fatti e dei motivi giuridici, senza che il giudice debba ricercare nei fascicoli amministrativi i mezzi di censura non specificamente indicati.

Valutazione del carattere distintivo del segno

Il Tribunale conferma innanzitutto il pubblico rilevante individuato dalla commissione di ricorso: il grande pubblico, con attenzione relativamente bassa rispetto a indicazioni promozionali, e in particolare il pubblico anglofono dell'Unione. Conferma altresì il significato del termine "impress": "to make an impression on; have a strong, lasting or favourable effect on".

Nel valutare il segno in rapporto ai prodotti, il Tribunale osserva che tali prodotti sono idonei a migliorare o accentuare l'aspetto della persona. Di conseguenza, il termine "impress" viene percepito come un messaggio chiaro e immediato che invita il consumatore a scegliere prodotti capaci di fare colpo sugli altri mediante il miglioramento dell'aspetto. Il segno è dunque visto come una formula laudativa o promozionale, non come indicazione dell'origine commerciale.

Il Tribunale richiama la propria e la giurisprudenza della Corte secondo cui:

  • gli slogan o le espressioni promozionali non sono esclusi in quanto tali dalla registrazione;
  • non si applicano agli slogan criteri più severi rispetto agli altri segni;
  • un marchio può essere distintivo anche se veicola un messaggio promozionale, purché il pubblico lo percepisca immediatamente come indicazione di origine;
  • manca il carattere distintivo quando il segno è percepito solo come mera formula pubblicitaria.

Applica tali principi concludendo che il segno IMPRESS, senza elementi aggiuntivi verbali o figurativi, è banale e autoesplicativo, non richiede alcuno sforzo interpretativo e non presenta originalità o risonanza tali da consentirne la percezione come marchio di origine. Il fatto che il termine sia generico e positivo, e non descriva in modo tecnico una caratteristica specifica dei prodotti, non basta a conferirgli distintività.

Precedenti registrazioni e principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione

Quanto al secondo profilo del motivo, il Tribunale respinge l'argomento basato sulle registrazioni precedenti di segni simili o identici. Ribadisce che la sola esistenza di precedenti registrazioni non dimostra che il segno abbia carattere distintivo, perché ciascuna domanda deve essere esaminata autonomamente alla luce del regolamento 2017/1001 e delle circostanze concrete del caso.

Il Tribunale ricorda che l'EUIPO è tenuto a rispettare i principi di parità di trattamento e buona amministrazione, ma sempre nel rispetto della legalità: non vi può essere parità nell'illegittimità. Inoltre, la giurisprudenza dell'Unione ha chiarito che le decisioni precedenti dell'EUIPO non vincolano né l'Ufficio né il giudice dell'Unione. Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva inoltre osservato che la precedente registrazione del marchio identico IMPRESS era avvenuta in sede di primo esame e non era stata impugnata, sicché non aveva potuto essere sottoposta al vaglio della commissione stessa.

Decisione e regolamento delle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Poiché l'EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di udienza orale e nessuna udienza era stata tenuta, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che un segno verbale che il pubblico percepisce immediatamente come messaggio promozionale collegato alle qualità o agli effetti desiderati dei prodotti è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La presenza di precedenti registrazioni analoghe presso l'EUIPO non consente, da sola, di ottenere la registrazione, poiché la valutazione deve restare individuale e fondata sulla sola legalità della domanda esaminata.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeacarattere distintivosegni promozionali e sloganprincipi generali del diritto dell'unioneprocedimento dinanzi al tribunale

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