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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-566/25

Order of the Court (Eighth Chamber) of 12 March 2026. — FF v European Union Agency for Criminal Justice Cooperation and European Union Agency for Law Enforcement Cooperation. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Cooperation of the police authorities and other law enforcement agencies of the Member States – Article 340 TFEU – Regulation (EU) 2016/794 – Article 50(1) – Non-contractual liability of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) – Alleged unlawful processing of personal data transmitted to Europol by national authorities – Reality of the damage allegedly suffered – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-566/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’appello di FF contro l’ordinanza del Tribunale nella causa Sky ECC III. Ha confermato che il Tribunale poteva esaminare per primo la mancanza di prova del danno, senza affrontare prima l’asserita illiceità del comportamento di Europol. Ha inoltre confermato che il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare la realtà e l’incidenza personale del danno non patrimoniale lamentato.

Responsabilità extracontrattuale di Europol per asserita illecita trattazione di dati personali: la Corte respinge l’appello perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato: 1) nel non esaminare per prima la condizione dell’illiceità del comportamento di Europol ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione; 2) nel ritenere non provata la realtà del danno non patrimoniale allegato dal ricorrente, con riferimento sia al rischio che i suoi dati finissero in mani sbagliate, sia alla loro effettiva divulgazione o circolazione illecita; 3) nell’escludere la possibilità di fondare il danno su elementi probatori prodotti tardivamente o non prodotti al primo grado.

Principio di diritto

In base all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794 e all’articolo 340 TFUE, l’azione risarcitoria contro Europol presuppone, come per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la prova cumulativa di illiceità, danno e nesso causale; il giudice dell’Unione può esaminare tali condizioni in qualunque ordine e, se una sola manca, deve respingere la domanda senza esaminare le altre. Quanto al danno non patrimoniale, esso deve essere reale, certo e provato dal ricorrente, che deve dimostrare almeno in via prima facie di essere personalmente interessato; non basta invocare in astratto un rischio futuro né il pregiudizio sofferto da altri utenti, e i documenti prodotti per la prima volta in appello sono in linea di principio irricevibili.

Norme richiamate

  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) 2016/794
  • Articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794
  • Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea
  • Direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 13 della Convenzione del 29 maggio 2000

Responsabilità extracontrattuale di Europol per asserita illecita trattazione di dati personali

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Sezione ottava, resa in sede di impugnazione ex articolo 56 dello Statuto e articolo 181 del regolamento di procedura. Il ricorso riguarda un’azione risarcitoria proposta da FF contro Europol e Eurojust, connessa al contesto investigativo "Sky ECC" e alla presunta illecita acquisizione e utilizzazione di dati personali in procedimenti penali.

Fatti e procedimento principale

FF sosteneva di aver subito un danno non patrimoniale per effetto del trattamento, da parte di Europol, di dati personali trasmessi dalle autorità nazionali nell’ambito di una joint investigation team costituita tra Belgio, Francia e Paesi Bassi. Il Tribunale aveva dichiarato l’azione manifestamente irricevibile nei confronti di Eurojust e manifestamente infondata nei confronti di Europol, ritenendo non provata la realtà del danno e, in particolare, non dimostrata l’esistenza e l’entità del pregiudizio allegato.

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794, che prevede il diritto al risarcimento per danni derivanti da operazioni di trattamento illecite di dati da parte di Europol;
  • l’articolo 340 TFUE, quale base della responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • la Convenzione del 29 maggio 2000, in particolare l’articolo 13 sulle squadre investigative comuni;
  • la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale.

Primo motivo di ricorso: ordine di esame dei presupposti della responsabilità

FF sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare anzitutto l’illiceità del comportamento di Europol, anche perché egli lamentava un danno non patrimoniale e perché, secondo lui, il riconoscimento dell’illiceità avrebbe avuto rilevanza autonoma, anche ai fini delle spese e della riparazione morale.

La Corte respinge tale censura ricordando che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede cumulativamente:

  • una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli;
  • un danno;
  • un nesso causale diretto.

Tali condizioni possono essere esaminate in qualsiasi ordine; se una manca, l’azione deve essere respinta integralmente e il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulle altre. Di conseguenza, il Tribunale poteva legittimamente verificare per prima la realtà del danno e fermarsi una volta constatata la sua mancanza. La Corte aggiunge che né la giurisprudenza invocata da FF, né il fatto che si trattasse di un preteso danno non patrimoniale, né i riferimenti a prassi di altri giudici internazionali modificano questa regola, poiché l’ordinamento dell’Unione è autonomo. Anche il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU non può alterare il principio secondo cui la sola constatazione di un’illiceità non basta, da sola, a fondare il risarcimento se gli altri presupposti non sono soddisfatti.

Secondo motivo di ricorso: realtà del danno non patrimoniale

FF contestava poi la valutazione del Tribunale sulla prova del danno. La Corte distingue tra due ipotesi:

  • il timore che i dati potessero finire in mani sbagliate, considerato dal Tribunale come danno futuro e ipotetico;
  • l’allegazione che i dati fossero effettivamente finiti in mani sbagliate.

Quanto al primo profilo, la Corte conferma che un danno solo ipotetico non è risarcibile se non è dimostrato che sia imminente e sufficientemente certo.

Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che il ricorrente non aveva fornito, dinanzi al Tribunale, elementi idonei a provare o almeno a rendere verosimile il danno. In particolare, il Tribunale non aveva imposto un onere probatorio eccessivo: il danneggiato deve dimostrare che il danno è reale, certo e personale. Nel caso di specie, l’asserita documentazione che attestava che FF fosse utilizzatore di più account Sky ECC non era stata prodotta tempestivamente, e la sua produzione in appello è stata dichiarata tardiva e quindi manifestamente irricevibile.

La Corte sottolinea inoltre che il ricorrente non poteva invocare il danno eventualmente subito da altri utenti del servizio criptato per supplire alla mancanza di prova del proprio pregiudizio individuale. Né la giurisprudenza della Corte EDU richiamata dall’interessato muta tale esito: anche lì, infatti, è richiesta la dimostrazione di appartenere al gruppo colpito dalla misura, senza che ciò autorizzi a sostituire la prova individuale del danno con mere affermazioni generali.

Prova e specificità del pregiudizio

La Corte ribadisce che, per ottenere il risarcimento ex articolo 340 TFUE, il ricorrente deve:

  • produrre elementi concludenti sull’esistenza del danno e sulla sua entità;
  • dimostrare che il danno lo riguarda personalmente;
  • collegare il danno alla condotta contestata.

In assenza di tali elementi, il Tribunale poteva legittimamente concludere che la realtà del danno non fosse provata, senza dover passare all’esame dell’illiceità o del nesso causale.

Decisione e dispositivo

L’impugnazione è stata respinta perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. FF è stato inoltre condannato a sopportare le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle parti appellate, che quindi non avevano ancora sostenuto costi processuali.

Principi affermati

La pronuncia conferma in modo netto che:

  • il giudice dell’Unione non è vincolato a esaminare prima l’illiceità rispetto agli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale;
  • il danno non patrimoniale deve essere attuale, certo e provato;
  • il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio personale, non potendo fare affidamento su affermazioni astratte o sul danno sofferto da terzi;
  • la produzione tardiva di prove in appello è, di regola, inammissibile.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unioneprotezione dei dati personalicooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria penaleprova del danno non patrimonialeappello e irricevibilità manifesta

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