Cassazione Civile, Ordinanza n. 02677/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo di un rapporto di conto corrente e per un contratto di finanziamento, con estensione della pretesa anche al fideiussore nei limiti della garanzia prestata. In opposizione, il tribunale revocava il decreto ma condannava comunque i debitori al pagamento delle somme ritenute dovute; la corte d'appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano quattro motivi: (1) motivazione apparente sulla prova del credito, perché la corte territoriale aveva ritenuto provata l'esposizione debitoria nonostante la produzione non integrale della serie degli estratti conto e la mancanza di alcuni scalari trimestrali; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere probatorio del credito non fosse stato assolto dalla banca; (3) violazione delle norme su contratto, nullità e mutuo, sostenendo che il finanziamento fosse nullo perché destinato a uno specifico programma di investimento ma, in concreto, utilizzato per coprire un saldo negativo di un conto anticipi; (4) violazione delle norme sulla fideiussione e sulle clausole predisposte unilateralmente, perché il contratto fideiussorio conteneva clausole che derogavano alla disciplina delle eccezioni opponibili e che, secondo i ricorrenti, richiedevano specifica approvazione separata. La banca resisteva con controricorso; interveniva inoltre una società cessionaria del credito, la cui partecipazione è stata poi dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste di vizio motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c., miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità; ha chiarito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la qualificazione corretta del mutuo di scopo convenzionale comporta che l'eventuale mancato perseguimento della finalità incida, di regola, sul piano dell'inadempimento e della risoluzione, non sulla validità del contratto; pertanto la doglianza sulla nullità era non pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, poiché presupponeva la nullità del rapporto principale, non ravvisata. È stato inoltre dichiarato inammissibile l'intervento della cessionaria del credito nel giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della banca controricorrente, con compensazione tra ricorrenti e interveniente.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La norma è violata solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove raccolte.
art. 1325 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del mutuo; la Corte non accoglie la censura perché il problema, nel mutuo di scopo convenzionale, attiene all'inadempimento e non alla validità del contratto.
art. 1418 c.c.
Invocato per dedurre la nullità del finanziamento; la Corte esclude che la destinazione diversa della somma comporti, nel caso concreto, nullità della fattispecie.
art. 1813 c.c.
Richiamato in relazione alla nozione di mutuo; la Corte ribadisce che il mutuo di scopo convenzionale, ove configurato, si differenzia dal mutuo tipico per il vincolo funzionale dello scopo.
art. 1341 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di specifica approvazione delle clausole predisposte unilateralmente; la censura è dichiarata inammissibile per mancanza di interesse, dato che non è stata ravvisata la nullità del rapporto principale.
art. 1342 c.c.
Richiamato in tema di condizioni generali di contratto; la Corte non affronta nel merito la vessatorietà delle clausole per difetto di interesse.
art. 1939 c.c.
Richiamato per sostenere l'invalidità della fideiussione in relazione all'eventuale invalidità dell'obbligazione principale; la Corte osserva che il presupposto manca, perché il rapporto principale è ritenuto valido.
art. 1941 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di fideiussione; la Corte non esamina il profilo nel merito, ritenendo il motivo privo di interesse.
art. 1945 c.c.
Richiamato per la possibilità del fideiussore di opporre le eccezioni al creditore; la doglianza resta inammissibile perché fondata sulla pretesa nullità del rapporto principale non accolta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è configurabile solo se si contesta l'erronea regola di diritto applicata, non la ricognizione del fatto o la valutazione delle prove.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Consente la declaratoria di inammissibilità del motivo quando la censura è manifestamente infondata alla luce di principi di diritto già consolidati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione del merito sotto le spoglie del vizio di motivazione o della violazione dell'art. 2697 c.c.; la censura sull'onere della prova è ammissibile solo se il giudice abbia invertito la regola di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.
- La prova del saldo di conto corrente può essere ritenuta raggiunta sulla base di una serie adeguata di estratti conto e della documentazione contrattuale, se il materiale acquisito consente la ricostruzione del rapporto dare-avere; la mancanza di singoli prospetti accessori non comporta automaticamente carenza di prova.
- Nel mutuo di scopo convenzionale, la destinazione impressa alle somme, se pattuita nell'interesse anche del mutuante, incide sul piano funzionale del rapporto: il mancato perseguimento dello scopo determina di regola inadempimento e può legittimare la risoluzione, ma non comporta di per sé nullità del contratto.
- Le doglianze sulla fideiussione che presuppongono l'invalidità del rapporto principale difettano di interesse quando la nullità o inefficacia del contratto base non sia stata accertata.
- Nel giudizio di cassazione l'intervento di soggetti estranei ai gradi di merito è, in linea generale, inammissibile; resta la peculiare eccezione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, nei limiti indicati dalla giurisprudenza consolidata.
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