Sentenza n. 5026/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 19821 del 7 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende e contro il diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ministero vigilante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR che aveva confermato il decreto ministeriale del 27 giugno 2024, con cui era stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, nonché il provvedimento del 7 agosto 2024 di diniego dell'annullamento in autotutela. Le appellanti hanno dedotto, tra l'altro, la nullità della verificazione disposta in primo grado per difetto di contraddittorio; l'insussistenza di una grave irregolarità, trattandosi al più della mancata trasmissione formale del bilancio; l'avvenuto deposito del bilancio presso il Registro delle imprese e il conseguente obbligo del Ministero di acquisirlo d'ufficio; la sufficienza della documentazione depositata presso la CCIAA; la riconducibilità della mancata ritrasmissione a un disguido interno; il difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione della revoca; l'idoneità della sola sospensione a sanzionare l'inadempimento; la possibilità di verificare la ricezione di una e-mail del 9 novembre 2023; nonché l'illegittimità derivata del diniego di autotutela. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la reiterata inosservanza degli obblighi documentali necessari all'esercizio della vigilanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'art. 16 del D.M. 16 gennaio 1995 imponesse alla società la trasmissione annuale al Ministero, entro trenta giorni dall'approvazione, non solo del bilancio, ma anche della nota integrativa, degli eventuali allegati previsti dal codice civile, del prospetto dettagliato delle poste riclassificato e del documento conoscitivo destinato ai fiducianti. La società aveva reiteratamente omesso l'adempimento nonostante le sollecitazioni ministeriali del 27 settembre e 27 ottobre 2023, la contestazione degli addebiti e l'avvio del procedimento del 16 novembre 2023, la sospensione del 13 dicembre 2023 con espresso preavviso di revoca dopo sei mesi e l'ulteriore sollecito del 5 giugno 2024. Tale condotta aveva sottratto la società all'attività di vigilanza e integrava i gravi motivi che consentono la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 1966 del 1939. È stata ritenuta irrilevante l'assenza, allo stato, di violazioni sostanziali, poiché gli obblighi documentali presidiano l'interesse pubblico al controllo ministeriale su attività delicate. L'eventuale deposito del bilancio presso il Registro delle imprese non trasferiva sul Ministero l'obbligo di acquisire d'ufficio la documentazione, trattandosi di adempimento posto direttamente a carico della società vigilata e potenzialmente comprensivo di ulteriori documenti. La e-mail del 9 novembre 2023 non è stata valorizzata perché non risultava provata la ricezione e non era stata fatta valere dalla società nel procedimento di sospensione. Le appellanti sono state condannate, in parti uguali, al pagamento delle spese, liquidate complessivamente in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 D.M. 16 gennaio 1995
la trasmissione annuale del bilancio, redatto in conformità allo schema di rappresentazione previsto dal d.lgs. n. 127/1991 … dovrà avvenire nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua approvazione; unitamente a tale documento, comprensivo della nota integrativa, dovranno essere trasmessi al Ministero gli allegati previsti dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile laddove le ipotesi ricorrano, un prospetto dettagliato delle poste di bilancio riclassificato secondo le indicazioni riportate nel modello allegato sub C e copia del documento conoscitivo di cui all’art. 14, comma 2, in distribuzione ai fiducianti
La disposizione pone a carico della società vigilata un obbligo autonomo e completo di trasmissione al Ministero della documentazione necessaria all'esercizio della vigilanza, non sostituibile dal deposito del bilancio presso il Registro delle imprese.
art. 2, commi 1 e 2, legge n. 1966 del 1939
le società fiduciarie e di revisione sono soggette alla vigilanza ministeriale; l'autorizzazione è revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati
La reiterata inosservanza degli obblighi documentali che impedisce o compromette l'esercizio della vigilanza ministeriale costituisce grave motivo idoneo a giustificare la revoca dell'autorizzazione, dopo la contestazione degli addebiti.
d.lgs. n. 127/1991
È richiamato quale fonte dello schema di rappresentazione cui deve conformarsi il bilancio trasmesso al Ministero.
artt. 2428 e 2429 c.c.
Sono richiamati dall'art. 16 del D.M. 16 gennaio 1995 per individuare gli allegati da trasmettere al Ministero, quando ricorrano i relativi presupposti.
art. 14, comma 2, D.M. 16 gennaio 1995
È richiamato quale fondamento del documento conoscitivo da trasmettere al Ministero e destinato ai fiducianti.
Massime di principio
- Quando una disciplina di vigilanza impone a un soggetto autorizzato la trasmissione periodica di una pluralità di documenti all'amministrazione vigilante, il deposito di uno solo di tali documenti presso un registro pubblico non esonera il soggetto dall'adempimento né impone all'amministrazione di acquisire d'ufficio la documentazione mancante.
- La reiterata omissione degli adempimenti documentali necessari all'esercizio della vigilanza ministeriale può integrare un grave motivo idoneo alla revoca dell'autorizzazione, anche in assenza dell'accertamento di violazioni sostanziali ulteriori, quando la condotta sottrae il soggetto al controllo pubblico previsto dalla legge.
- La gravità dell'inadempimento agli obblighi di vigilanza deve essere valutata anche alla luce delle reiterate sollecitazioni dell'amministrazione e dell'eventuale precedente sospensione dell'autorizzazione accompagnata da un espresso preavviso di revoca in caso di persistente omissione.
- La prova dell'invio di una comunicazione elettronica non è sufficiente a dimostrare l'adempimento se non risulta provata la ricezione e se la circostanza non è stata tempestivamente dedotta nel procedimento amministrativo nel quale l'inadempimento è stato contestato.
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