Parere n. 744/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Edimpresa Murant s.r.l. contro la Regione Sardegna, avverso la delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera della Giunta regionale della Sardegna 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, e degli atti connessi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, proprietaria di aree comprese nel piano di lottizzazione “Golfo di Palmas” nel Comune di Sant’Antioco, ha impugnato l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e gli atti connessi deducendo numerosi vizi, tra cui la violazione della legge regionale Sardegna n. 8 del 2004, l’incompetenza della Giunta regionale, la mancata acquisizione di intese e il mancato coinvolgimento dello Stato e dei Comuni, l’inosservanza delle regole procedimentali relative alle osservazioni e ai pareri, il difetto di istruttoria e motivazione, l’illegittimità delle norme tecniche di attuazione e l’assenza di competenza legislativa regionale in materia paesaggistica. La società ha tuttavia dichiarato che l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione, secondo la propria interpretazione, non impediva la realizzazione dell’intervento e non arrecava alcun pregiudizio. Ha prospettato una lesione soltanto eventuale, nell’ipotesi di una diversa interpretazione della disposizione, che avrebbe potuto assoggettare l’intervento all’intesa prevista dall’art. 11 delle N.T.A. Nel corso del procedimento la ricorrente non ha risposto alle ripetute richieste del Consiglio di Stato volte a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla Regione Sardegna e l’ha ritenuta fondata. L’interesse a ricorrere costituisce una condizione dell’azione che deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; esso richiede un’utilità concreta, attuale e personale derivante dall’eventuale accoglimento. Nel caso concreto la società aveva fondato l’impugnazione su un danno meramente possibile, derivante da una futura e ipotetica interpretazione delle N.T.A. difforme da quella da essa stessa sostenuta. La società aveva inoltre affermato espressamente che il P.P.R. non impediva la realizzazione dell’intervento e non arrecava alcun pregiudizio. Il Collegio ha rilevato anche che il ricorso mirava all’annullamento dell’intero Piano Paesaggistico Regionale e non della sola disposizione potenzialmente lesiva. La mancata risposta alle richieste di conferma della permanenza dell’interesse ha ulteriormente confermato l’assenza di un interesse effettivo alla decisione. Non è ammissibile utilizzare il ricorso per ottenere una pronuncia di principio, destinata a essere invocata soltanto in futuro e all’occorrenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
Osservazioni
Interesse a ricorrere
L’interesse al ricorso deve consistere in un vantaggio pratico, concreto, attuale e personale derivante dall’accoglimento dell’impugnazione e deve permanere sino alla decisione.
Lesione meramente eventuale
È inammissibile il ricorso fondato sulla mera eventualità che l’amministrazione possa in futuro interpretare una disposizione in senso sfavorevole al ricorrente, quando quest’ultimo riconosca che l’atto impugnato, secondo la propria interpretazione, non gli arreca alcun pregiudizio.
Mancata conferma della permanenza dell’interesse
La mancata risposta del ricorrente alle reiterate richieste del Consiglio di Stato di confermare la permanenza dell’interesse alla decisione costituisce elemento ulteriore della carenza di un interesse effettivo e attuale.
Pronuncia di principio
Non è ammissibile il ricorso volto a ottenere una pronuncia di principio utilizzabile all’occorrenza in relazione a una futura e incerta interpretazione dell’atto amministrativo.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
La disposizione, applicabile al processo amministrativo, richiede la sussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Prevede il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 100 c.p.c., anche con riferimento al ricorso straordinario.
art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
La società ha ritenuto che la disposizione consentisse la realizzazione dell’intervento, prospettando una lesione soltanto nell’ipotesi di una diversa interpretazione del suo ambito applicativo.
art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
Prevede l’intesa quale condizione per la realizzazione di determinati interventi secondo la disciplina richiamata dall’art. 15, comma 4, delle N.T.A.
art. 15, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
È stato richiamato dalla ricorrente quale disposizione che avrebbe subordinato l’intervento al raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 11.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, e quindi anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione che deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione.
- L’interesse a ricorrere richiede un’utilità concreta, attuale e personale derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione; non è sufficiente la prospettazione di un danno meramente possibile o ipotetico.
- È inammissibile l’impugnazione proposta quando il ricorrente riconosca che l’atto non gli arreca alcun pregiudizio secondo l’interpretazione da lui stesso sostenuta e fondi la domanda soltanto sull’eventualità di una futura interpretazione amministrativa sfavorevole.
- Il ricorso amministrativo non può essere utilizzato per ottenere una pronuncia di principio destinata a essere invocata in futuro, all’occorrenza, in assenza di una lesione attuale e concreta.
Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Edimpresa Murant s.r.l. contro la Regione Sardegna, avente a oggetto la delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, nonché gli atti connessi di adozione e pubblicazione.
La posizione della società ricorrente
La società era proprietaria di un’area nel Comune di Sant’Antioco, ricadente in zona omogenea C e compresa nel piano di lottizzazione “Golfo di Palmas”, già approvato e convenzionato. Nel ricorso ha sostenuto che l’intervento possedesse i requisiti previsti dall’art. 15, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. e che, pertanto, il Piano non ne impedisse la realizzazione.
La società ha tuttavia prospettato il rischio che l’intervento fosse ricondotto al diverso regime dell’art. 15, comma 3, con conseguente applicazione del comma 4 e necessità dell’intesa prevista dall’art. 11 delle N.T.A. La lesione denunciata consisteva quindi nell’eventuale aggravamento del procedimento e nel possibile ritardo nel rilascio dei titoli edilizi.
Motivi dedotti
La ricorrente ha formulato numerosi motivi, relativi, tra l’altro:
- alla violazione della legge regionale Sardegna n. 8 del 2004 e dell’art. 15 delle N.T.A.;
- all’illogicità, irragionevolezza e al difetto di istruttoria;
- all’incompetenza della Giunta regionale rispetto al Consiglio regionale;
- alla mancata acquisizione delle intese con gli organi statali;
- all’istituzione di organi e uffici non previsti dalla disciplina applicabile;
- all’asserita inversione del procedimento di esame delle osservazioni e di acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica;
- all’omesso esame delle osservazioni dei privati;
- alla mancata partecipazione dei Comuni e al difetto di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale;
- all’illegittimità dell’istituto dell’intesa e delle attribuzioni conferite alla Giunta regionale;
- alla violazione della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali;
- alla carenza di competenza legislativa regionale in materia paesaggistica.
Evoluzione del procedimento consultivo
Il Consiglio di Stato ha adottato più pareri interlocutori, nel 2015, nel 2022 e nel 2024, chiedendo di verificare la permanenza dell’interesse e disponendo approfondimenti sul mutato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di pianificazione paesaggistica.
Il parere interlocutorio del 2024 ha richiamato, tra l’altro, l’evoluzione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la legge regionale Sardegna n. 21 del 2020 e le sentenze della Corte costituzionale 23 dicembre 2021, n. 257, e 28 gennaio 2022, n. 24. La società ricorrente non ha però risposto alle reiterate richieste del Presidente della Sezione di confermare la permanenza dell’interesse alla decisione.
La Regione Sardegna, con relazione del 7 agosto 2025, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ha controdedotto anche nel merito ai motivi dedotti.
Valutazione sull’interesse a ricorrere
Il Collegio ha ricordato che le condizioni dell’azione comprendono la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere e che tali condizioni devono sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione.
L’interesse a ricorrere consiste nel vantaggio pratico e concreto che il ricorrente può ottenere dall’accoglimento dell’impugnazione. Il processo amministrativo non è una giurisdizione di diritto oggettivo finalizzata alla sola restaurazione astratta della legalità, ma serve a definire una controversia nella quale il ricorrente deduca una lesione diretta, concreta e attuale della propria posizione giuridica.
La parte ricorrente deve provare la sussistenza di tale interesse, secondo i requisiti di attualità, concretezza e personalità, in applicazione dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, la società aveva espressamente affermato che il P.P.R., secondo la propria interpretazione dell’art. 15 delle N.T.A., non impediva la realizzazione dell’intervento e non arrecava alcun pregiudizio. La lesione era stata prospettata soltanto in relazione all’eventualità che l’amministrazione adottasse in futuro un’interpretazione diversa e assoggettasse l’intervento all’intesa prevista dall’art. 11.
Il Collegio ha ritenuto che tale prospettazione non integrasse un interesse attuale e concreto. Ha inoltre rilevato che il ricorso era diretto all’annullamento dell’intero Piano Paesaggistico Regionale e non soltanto della disposizione asseritamente lesiva.
La mancata risposta alle richieste di conferma della permanenza dell’interesse ha costituito un ulteriore elemento dimostrativo dell’assenza di un interesse effettivo alla definizione del ricorso.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza originaria dell’interesse concreto e attuale all’annullamento del P.P.R. La società non poteva ottenere una pronuncia meramente astratta o di principio, da utilizzare in futuro nell’ipotesi di una diversa interpretazione delle Norme Tecniche di Attuazione. Il Collegio ha quindi espresso il parere che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, senza esaminare nel merito i numerosi motivi dedotti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 21 apr 2026Parere n. 111/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 21 apr 2026Parere n. 112/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 21 apr 2026Parere n. 113/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 21 apr 2026Parere n. 711/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 apr 2026Parere n. 712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 apr 2026Parere n. 713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →