Sentenza n. 951/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1613/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 28.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 23609/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1613/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per quattro annualità e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la carta elettronica del docente per quattro annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di € 2.000,00 e pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il ricorso era tempestivo, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non risultava provato l’adempimento dell’amministrazione. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione comprovante l’adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento e compiere tutte le fasi contabili e di pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli eventuali interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche se tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario. La penalità è comunque soggetta al limite massimo del 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre le misure necessarie all’attuazione del giudicato, compresa la penalità di mora; la misura deve essere non manifestamente iniqua e deve mantenere una funzione compulsoria, senza trasformarsi in un’indebita locupletazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è trattato con il rito camerale secondo le regole richiamate dal giudice.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è stato designato il commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all’obbligo derivante dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione esatta e integrale della decisione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, anche attribuendogli il compito di compiere gli atti contabili necessari all’impegno, alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e fino all’effettiva esecuzione, anche se l’amministrazione adempie dopo l’insediamento del commissario, purché la misura resti non manifestamente iniqua e sia previsto un limite massimo idoneo a evitare una sproporzionata locupletazione; nel caso concreto il limite è stato fissato al 10% dell’importo dovuto.
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