Sentenza n. 928/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, connesso a decreto di espulsione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia dal 2010 e titolare di un'impresa individuale nel settore dei lavori di muratura, ha impugnato il decreto del Questore che ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ritenendo ostativi i suoi precedenti penali. Ha dedotto eccesso di potere, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. In particolare, ha contestato l'applicazione di un automatismo fondato sulle condanne penali e l'omessa valutazione del suo inserimento sociale e della situazione familiare, rappresentando la presenza in Italia della moglie, di un figlio minore, di una figlia cittadina italiana, della sorella e della madre.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che l'istruttoria della Questura avesse evidenziato plurime condanne e recenti segnalazioni di polizia tali da giustificare il giudizio di pericolosità sociale e l'affermazione che lo straniero fosse abitualmente dedito alla commissione di reati. Sono state valorizzate le condanne per tentato furto e furto aggravato, le due successive condanne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e le recenti segnalazioni per reati in materia di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia. Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento e ha escluso l'esistenza di un automatismo, ravvisando un effettivo bilanciamento tra l'interesse al soggiorno e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La situazione familiare è stata ritenuta recessiva sia per la gravità e attualità dei precedenti, sia perché diversa da quella rappresentata nel ricorso: il ricorrente non conviveva con la figlia cittadina italiana e la moglie e il figlio si erano trasferiti altrove dopo gli episodi di maltrattamenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione impone una valutazione non meramente automatica dei presupposti ostativi al soggiorno, tenendo conto degli elementi rilevanti della situazione personale e familiare; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che tale valutazione fosse stata effettuata e che il bilanciamento fosse giustificato dalla pericolosità sociale derivante dai precedenti penali e dalle recenti segnalazioni.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
È richiamato in relazione al decreto di espulsione indicato tra gli atti connessi e consequenziali, senza che il testo esponga una specifica statuizione autonoma su tale atto.
Massime di principio
- Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non è illegittimo per automatismo quando l'amministrazione esamina complessivamente le condanne penali, le recenti segnalazioni di polizia e gli ulteriori elementi del caso concreto, formulando un motivato giudizio di pericolosità sociale.
- La reiterazione e l'attualità dei precedenti, soprattutto quando riguardano reati di diversa natura e successive segnalazioni per fatti recenti, possono sostenere il giudizio secondo cui lo straniero è abitualmente dedito alla commissione di reati.
- La situazione familiare e l'inserimento sociale dello straniero devono essere considerati nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, ma possono risultare recessivi rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica quando il giudizio di pericolosità sociale sia adeguatamente istruito e motivato.
- La valutazione della situazione familiare deve fondarsi su dati effettivi e attuali: la mancata convivenza con i familiari e l'allontanamento del coniuge e del figlio, anche in relazione a episodi di maltrattamenti, incidono sul peso da attribuire ai legami familiari nel bilanciamento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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