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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10800/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento notificato alla società per l'anno d'imposta 2001, con recupero di maggiori IRPEG, IRAP e IVA, oltre accessori e sanzioni. La contribuente impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, la tardività della notifica per decorso dei termini decadenziali e l'intervenuto perfezionamento della definizione automatica ex art. 9 l. n. 289/2002, che avrebbe precluso ulteriori accertamenti. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento, in particolare la rilevanza penale delle violazioni e l'esistenza della denuncia. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse introdotto d'ufficio una censura non proposta dalla contribuente; 2) violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, perché il raddoppio dei termini non richiederebbe la prova dell'effettiva denuncia penale né dell'esito del procedimento penale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché l'Ufficio aveva richiamato nel pvc gli elementi da cui desumere reati tributari (in particolare l'emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), elementi che la CTR avrebbe ignorato. La Cassazione ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui la CTR aveva escluso il raddoppio per IRPEG e IVA per mancanza di prova della denuncia e per l'assoluzione in sede penale, ha dichiarato assorbito il terzo e inammissibile il primo; ha invece escluso la rilevanza del raddoppio per l'IRAP. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per nuovo esame sulla validità dell'accertamento, tenendo conto del condono e dell'eventuale raddoppio dei termini per IRPEG e IVA, e per le spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha accolto il secondo motivo limitatamente alle riprese IRPEG e IVA, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame della questione del raddoppio dei termini e della preclusione derivante dal condono; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La Corte ha precisato che il raddoppio dei termini non presuppone la prova dell'effettiva denuncia penale né l'esito del processo penale, ma l'astratta configurabilità di reati tali da far sorgere l'obbligo di denuncia; ha però escluso che tale meccanismo si applichi all'IRAP. Il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto le condizioni ostative al condono e la rilevanza della disciplina unionale sull'IVA, regolando anche le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile; la Corte ha escluso che vi fosse ultrapetizione, evidenziando anche difetto di autosufficienza del ricorso e mancanza di una pronuncia extra petita.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per i periodi rilevanti, il termine di accertamento può raddoppiare in presenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, senza necessità di prova dell'effettiva denuncia o dell'esito del procedimento penale.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Analogo principio vale per l'IVA: il raddoppio dei termini opera al ricorrere dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, senza che sia decisiva la presentazione della denuncia o la condanna penale.

  • art. 9 l. n. 289 del 2002

    comma 10; comma 14, lett. a) e b)

    La CTR aveva fondato la decisione sulla preclusione al potere accertativo derivante dalla definizione automatica; il rinvio impone di verificare se tale preclusione sia superata dal raddoppio dei termini e dalle eventuali condizioni ostative al condono.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia rileva ai fini del raddoppio dei termini; non occorre l'effettiva presentazione della denuncia, ma la sussistenza dei presupposti che la impongano.

  • art. 405 c.p.p.

    L'esercizio dell'azione penale non è decisivo ai fini del raddoppio dei termini, che dipende dall'obbligo di denuncia e dalla astratta configurabilità del reato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e precisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato accolto il motivo di violazione di legge sulle norme che disciplinano il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di omesso esame è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura principale.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento tributario, nella disciplina applicabile ratione temporis, richiede soltanto la ricorrenza di elementi che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non è necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia né l'esito del processo penale.
  • In presenza di contestazioni sul superamento dei termini decadenziali, il contribuente deve contestare specificamente la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; il giudice tributario non può invece sindacare nel merito la sussistenza del reato, se non nei limiti dell'astratta configurabilità rilevante per il raddoppio.
  • L'eventuale assoluzione in sede penale del legale rappresentante o di altri soggetti non esclude di per sé il raddoppio dei termini nei confronti della società, poiché opera il regime del doppio binario tra giudizio penale e procedimento tributario.
  • Il raddoppio dei termini non opera per l'IRAP, quando le violazioni contestate non sono presidiate da sanzioni penali.
  • Una decisione che neghi il raddoppio dei termini per mancanza di prova della denuncia effettiva o per l'assoluzione penale, senza verificare l'obbligo di denuncia e l'astratta configurabilità dei reati, viola la disciplina sostanziale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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