Cassazione Penale, Ordinanza n. 00984/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona interessata aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, ma il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza rilevando l'assenza di un domicilio regolare, poiché il richiedente viveva in un alloggio occupato abusivamente. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, è stato dedotto un unico motivo di vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter l. n. 354/1975, sostenendo che la motivazione del provvedimento sarebbe incongrua perché assimilerebbe l'inidoneità del domicilio alla mera circostanza che l'alloggio fosse occupato abusivamente, mentre tale alloggio sarebbe comunque un domicilio idoneo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo riproponesse una censura già esaminata e adeguatamente confutata dal provvedimento impugnato, senza confrontarsi realmente con la motivazione del Tribunale. Inoltre ha osservato che è intuitivo che un immobile di proprietà altrui occupato abusivamente non possa essere considerato domicilio idoneo per l'espiazione domiciliare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando il criterio della non colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
norma invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di affidamento in prova; la Corte non entra nel merito applicativo, ma rileva che la censura non si confronta con la motivazione di rigetto fondata sull'assenza di un domicilio regolare e idoneo.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una doglianza già scrutinata dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la disponibilità di un domicilio deve essere regolare e idonea; un alloggio di proprietà di terzi occupato abusivamente non può essere considerato sede idonea per l'espiazione domiciliare.
- La mera allegazione di un vizio di motivazione non è sufficiente quando la motivazione del giudice di merito sia chiara e logicamente coerente, e la censura si risolva in una contestazione apodittica.
- L'inammissibilità del ricorso determina, oltre alle spese processuali, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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