Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17295/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava tre profili: (1) vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del reato da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice, sostenendo che non fosse provato il dolo specifico e che l'imputato avesse cessato di tenere la contabilità dal 2010 senza agire in frode verso i creditori; (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Voicu, il quale avrebbe detto di aver intestato per cortesia due automezzi su richiesta del Cappon e avrebbe dovuto essere sentito come indagato, con conseguente vizio probatorio ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. c) c.p.p.; (3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 219 ult. co. legge fall.), data l'esiguità del valore dei beni distratti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato la responsabilità di Cappon per bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta/occlusione delle scritture contabili) e per bancarotta per distrazione di beni. Motivazioni principali: (1) l'omessa tenuta delle scritture può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale se è accertato lo scopo di assicurarsi un profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori; nel caso concreto la Corte territoriale ha riscontrato una strategia distrattiva (intestazioni fittizie dei beni) e la sparizione dei riscontri contabili, idonee a provare il dolo specifico; (2) l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Voicu è stata ritenuta generica e non decisiva: la pronuncia di merito si è fondata su un complesso indiziario, non solo su quelle dichiarazioni, e il ricorrente non ha precisato quali atti sarebbero viziati e in che misura; inoltre la questione circa il mancato ascolto in veste di indagato non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione senza previa valutazione di merito; (3) la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è applicabile quando l'occultamento delle scritture contabili rende impossibile la ricostruzione della gestione e del danno per la massa creditoria; con un passivo di circa 122.000 euro e la totale indisponibilità delle scritture, l'attenuante non poteva essere concessa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la sentenza di condanna confermata; a norma dell'art. 616 c.p.p. si è proceduto alla condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 216 comma 1 nn. 1 e 2, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale se accompagnata dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurarsi un profitto ingiusto; la fattispecie comprende sia la sottrazione fisica sia l'inesistenza degli adempimenti contabili volontaria

  • art. 217 comma 2, R.D. n. 267/1942 (bancarotta semplice documentale)

    La bancarotta semplice documentale riguarda la cura irregolare o incompleta della contabilità e richiede dolo generico di fraudolenza; va distinta dall'omissione totale delle scritture che può configurare la fraudolenta documentale

  • art. 219 ultimo comma, R.D. n. 267/1942 (circostanza attenuante del danno di speciale tenuità)

    La circostanza attenuante non è applicabile quando l'occultamento delle scritture rende impossibile la ricostruzione dei fatti gestori e del danno alla massa creditoria; non può essere valutata solo sul valore economico isolato dei beni distratti

  • art. 223 comma 1, R.D. n. 267/1942

    Norma richiamata in relazione alle fattispecie di bancarotta; inserita tra i reati contestati all'imputato

  • art. 87 legge fallimentare

    Rilevanza dell'obbligo di verità del fallito verso il curatore; l'inosservanza può giustificare un'inversione dell'onere della prova in ordine alla destinazione dei beni aziendali

  • art. 2740 c.c.

    Richiama il vincolo legale sulla responsabilità patrimoniale dell'imprenditore e giustifica la nozione di distrazione quando beni aziendali sono destinati a fini diversi con danno per i creditori

  • art. 63 c.p.p.

    Richiama il diverso regime probatorio delle dichiarazioni rese da chi è sentito come indagato/imputato rispetto a terzi; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato che Voicu avesse dovuto essere ascoltato sin dall'inizio in tali vesti

  • art. 606 comma 1 lett. c), c.p.p.

    Censura di legittimità relativa all'inutilizzabilità di dichiarazioni: la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo della specificazione richiesta per valutare l'incidenza sul giudizio

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze della reiezione del ricorso (condanna alle spese) applicata dalla Corte

  • art. 173 comma 1 disp. att. c.p.p.

    Richiama i limiti di censura del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti di ammissibilità

Massime di principio

  • L'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale se è provato lo scopo di procurarsi un profitto ingiusto o di arrecare pregiudizio alla massa dei creditori; non è sufficiente l'assenza meramente formale della contabilità
  • La prova del dolo specifico può essere ricavata da un quadro indiziario complessivo (intestazioni fittizie, atti di distrazione, sproporzione tra passivo e mancanza di attivo, atti depauperativi) e non richiede necessariamente un'unica prova diretta
  • In caso di beni aziendali non rinvenuti, l'onere probatorio grava sul fallito/amministratore di spiegare la destinazione o la provenienza; la mancata giustificazione può fondare la responsabilità per distrazione
  • Le questioni relative all'inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali per mancato ascolto in veste di indagato devono essere specificamente dedotte e provate in sede di merito; in cassazione tali censure generiche sono normalmente inammissibili
  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è compatibile con condotte che, ostacolando la ricostruzione contabile, impediscono di valutare il danno per la massa creditoria; il valore economico isolato dei beni distratti non è criterio decisivo
  • In sede di cassazione non sono ammesse nuove valutazioni di fatto: chi impugna deve indicare chiaramente gli atti viziati e dimostrare l'incidenza sul giudizio di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.