Cassazione Penale, Ordinanza n. 15034/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, deducendo due censure. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, in particolare l'attendibilità della persona offesa e il riconoscimento dell'imputato, sostenendo che vi fosse un dato discordante rispetto agli altri elementi valorizzati dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione della recidiva, assumendo che la motivazione della Corte di appello fosse erronea quanto alla ritenuta pericolosità dell'imputato. È stata inoltre depositata memoria difensiva, ritenuta però meramente reiterativa delle doglianze già svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione sulla attendibilità della persona offesa e sul riconoscimento dell'imputato fosse coerente e sorretta da riscontri. Ha inoltre considerato inammissibile il secondo motivo sulla recidiva, reputando manifestamente infondata la critica alla motivazione della Corte di appello, che aveva congruamente giustificato la ritenuta pericolosità dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, perché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
- La motivazione di merito sul riconoscimento dell'imputato e sull'attendibilità della persona offesa è insindacabile in cassazione quando risulti logicamente coerente e sorretta da riscontri esterni, anche se il ricorrente evidenzia un dato discordante ritenuto dal giudice recessivo.
- La censura sulla recidiva è inammissibile quando si risolve in una critica generica o meramente contrappositiva alla motivazione con cui il giudice di merito ha spiegato la pericolosità dell'imputato.
- La riproposizione in memoria delle stesse doglianze già contenute nel ricorso non è idonea a superare i profili di inammissibilità dell'impugnazione.
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