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Ordinanza

Ordinanza n. 268/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Disposizione Dirigenziale n° 1102I/2025/958 del 30.09.2025, notificata il 02.10.2025, con cui il Dirigente del SUAP del Comune di Napoli disponeva la inefficacia della licenza n° 303414 del 21.09.1993 relativa ad attività di vicinato non alimentare svolta in un cespite ubicato al Viale Traiano nn. 215/217 del Comune di Napoli; - di ogni atto conseguente, presupposto o connesso, qualora lesivo.

Giustizia amministrativa202505971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Disposizione dirigenziale del SUAP che ha dichiarato l'inefficacia della licenza commerciale relativa a un'attività di vicinato non alimentare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale con cui il Dirigente del SUAP del Comune di Napoli ha dichiarato l'inefficacia della licenza commerciale rilasciata nel 1993 per l'attività svolta in un immobile sito nel Comune di Napoli, nonché ogni atto presupposto, conseguente o connesso. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta proposta la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli opposti interessi e in assenza di elementi contrari, mantenere inalterata la situazione di fatto nelle more della decisione di merito, anche per consentire la prosecuzione dell'attività commerciale avviata da lungo tempo. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia della disposizione dirigenziale impugnata. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state differite alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato all'esito del bilanciamento degli interessi coinvolti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e in assenza di elementi contrari, risulti opportuno conservare la situazione di fatto nelle more della definizione del giudizio di merito.
  • La prosecuzione di un'attività commerciale esercitata da lungo tempo può essere considerata, nell'ambito del bilanciamento cautelare, un interesse rilevante ai fini della conservazione interinale della situazione esistente.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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