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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9962/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna inflitta in primo grado (artt. 110, 628, comma terzo, cod. pen.) e deduceva la violazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., sostenendo che la riduzione di pena di un sesto prevista per la mancata impugnazione dovesse applicarsi anche nel caso di rinuncia all'appello, richiamando recenti pronunce di legittimità (in particolare Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo). Il ricorrente quindi chiedeva che la sentenza di condanna fosse beneficiata della diminuzione prevista dalla novella processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ribadito il principio secondo cui la diminuzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. opera soltanto in caso di radicale mancata impugnazione (assenza dell'atto d'appello) e non è applicabile quando l'imputato abbia invece promosso l'appello e successivamente abbia rinunciato al gravame; la rinuncia non è equiparabile alla mancanza dell'impugnazione. Ha inoltre precisato che il precedente richiamato dal ricorrente (Pompeo) riguarda una fattispecie diversa e non è sovrapponibile. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    norma sulla concorso di persone nel reato; citata come riferimento al fatto per cui è stato condannato il ricorrente

  • art. 628, comma terzo, cod. pen.

    norma sostanziale relativa al reato contestato (rapina/condotta violenta), indicata come titolo di imputazione

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    prevede la riduzione di pena di un sesto per la mancata impugnazione della sentenza di primo grado; la Corte ha interpretato che tale riduzione si applica solo quando manca completamente l'impugnazione e non quando vi sia stata un'impugnazione seguita da rinuncia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che disciplina le conseguenze per il ricorso inammissibile, utilizzata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e, avendo ravvisato profili di colpa nella condotta, il pagamento alla cassa delle ammende

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023 (Galdi) e Sez.1, n. 49255 del 20/09/2023 (Bartolomeo)

    precedenti di legittimità confermanti il principio che la riduzione ex art. 442(2-bis) non si applica alla rinuncia all'appello

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023 (Pompeo)

    precedente richiamato dal ricorrente ma ritenuto non sovrapponibile per diversità fattuale; la Corte ha escluso che quel principio valga automaticamente nel caso di rinuncia all'impugnazione

Massime di principio

  • La riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p. si applica solo quando la sentenza di primo grado non è stata impugnata affatto; non è automaticamente applicabile se l'imputato ha promosso l'appello e poi ha rinunciato all'impugnazione.
  • La rinuncia all'appello è giuridicamente distinta dall'assenza di impugnazione: chi rinuncia ha comunque posto in essere un atto impugnatorio che impedisce l'operatività della diminuzione prevista per la mancata impugnazione.
  • Non è possibile estendere automaticamente a casi differenti un principio ricavato da una pronuncia precedente: è necessario verificare la sovrapponibilità fattuale e temporale (cronologia degli atti rispetto all'entrata in vigore della norma).
  • Se si intende ottenere la diminuzione di pena prevista dalla novella che penalizza l'appello, l'opzione corretta è non proporre impugnazione (lasciare la sentenza inoppugnata), non proporre l'appello per poi rinunciarvi.
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e, se vi sono profili di colpa nella condotta che ha determinato l'inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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