Cassazione Penale, Sentenza n. 444/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava la misura di prevenzione (sorveglianza speciale per 4 anni) a carico di Giastin Stendardo e la confisca di un terreno intestato a Sharol Olivieri e del fabbricato abusivo sopra di esso. Giastin Stendardo ha dedotto l'erronea dichiarazione di inammissibilità per tardività del suo appello (sostenendo che la notifica fatta ad altra parte avrebbe fissato un termine diverso) e difetto di motivazione riguardo alle sue condizioni di salute. Sharol Olivieri ha censurato il rigetto della rinnovazione istruttoria (audizione di testimoni e consulente tecnico), ha contestato la perdita di utilità delle dichiarazioni assunte senza contraddittorio e ha dedotto carenza di motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale, la perimetrazione temporale della stessa, la sproporzione reddituale della coppia e la valutazione del pregio e del valore dell'immobile confiscato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la tesi di Stendardo sulla connessione che avrebbe sanato la tardività; la sua impugnazione è perciò inammissibile. Quanto al ricorso di Olivieri, la Corte ha richiamato i limiti del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione (ammissibile solo per violazione di legge) e ha escluso la sindacabilità di vizi di motivazione quale l'illogicità manifesta, salvo i casi di assoluta assenza di motivazione. In ordine al merito della confisca la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito: il terreno e la costruzione sono stati ritenuti frutto di risorse illecite in periodi di manifesta pericolosità sociale, la costruzione ha valore superiore al terreno e si applica il principio dell'accessione invertita. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte di Cassazione non svolge un sindacato esteso sulla motivazione salvo il caso in cui vi sia assenza o mera apparenza di motivazione, obbligo imposto al giudice d'appello dal comma 9 dello stesso art. 4
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma
art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiama e conferma il criterio limitativo del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione, circoscrivendo la cognizione della Cassazione a violazioni di legge
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
art. 606, lett. e) c.p.p.
L'art. 606 c.p.p. elenca i motivi di ricorso per cassazione; tuttavia, nel contesto dei procedimenti di prevenzione, la giurisprudenza limita la deducibilità del vizio di illogicità manifesta in sede di legittimità, ammettendolo solo se configurabile come violazione dell'obbligo di motivare
Giurisprudenza: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Rv. 260246)
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246
Precedente della Suprema Corte che chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione nei procedimenti di prevenzione: non è sindacabile l'illogicità manifesta se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge: i rilievi meramente critici sulla motivazione sono generalmente inammissibili salvo assoluta mancanza di motivazione.
- La tardività dell'impugnazione è causa di inammissibilità che non può essere sanata richiamando la connessione con il ricorso di un altro impugnante; eccezioni di collegamento processuale non depenalizzano termini perentori.
- Il terzo che rivendica la titolarità di beni sottoposti a sequestro/confisca non può, in via ordinaria, sollevare censure ampie sulla valutazione della pericolosità sociale del proposto; deve piuttosto dimostrare la lecita provenienza delle risorse e la mancata correlazione temporale con la pericolosità.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria (riassunzione di testimonianze già acquisite senza contraddittorio) richiede motivazione specifica: la Corte può ritenere inutilizzabili dichiarazioni acquisite senza contraddittorio e tuttavia negare la rinnovazione se non è dimostrata la necessità dell'acquisizione in udienza.
- Per la confisca di immobili costruiti su terreni occorre valutare la correlazione temporale tra l'acquisizione delle risorse illecite e la realizzazione dell'opera; se la costruzione ha maggior valore e risulta realizzata in epoca di pericolosità sociale, può applicarsi il principio dell'accessione invertita e disporne la confisca.
- La parte che contesta la valutazione del valore dell'immobile o degli arredi deve fornire elementi probatori concreti (perizia, prova della provenienza lecita di somme, datazione delle opere) per scalfire la motivazione del giudice di merito.
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