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Sentenza

Sentenza n. 2670/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 286/2023 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 286/2023 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, recante condanna all'accredito degli importi sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente euro 500,00 annui: euro 1.500,00 complessivi in favore di una ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ed euro 500,00 in favore dell'altra per l'anno scolastico 2020/2021. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 febbraio 2024. Le ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di accreditare alle ricorrenti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario sia investito direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Il TAR ha escluso il diritto del commissario a compensi, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione rende procedibile il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
  • In presenza di un giudicato che riconosce somme determinate e dell'assenza di allegazioni o prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'accredito delle somme dovute, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
  • Le funzioni di commissario ad acta, quando affidate a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientranti nei suoi compiti istituzionali, non comportano il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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