Sentenza del 20/06/2016 n. 3985 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Deposito documenti - Ammissibilità - Termini - Art. 32 D.Lgs. 546/1992 - Natura perentoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità e l'utilizzabilità, nel processo tributario d'appello, di documenti prodotti oltre il termine previsto in primo grado. L'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce il termine perentorio di venti giorni liberi prima della data di trattazione per il deposito dei documenti. La violazione del termine comporta la decadenza dalla produzione nel grado in cui essa è avvenuta. Tuttavia, la questione è se il giudice d'appello possa utilizzare quei documenti quando siano stati acquisiti al fascicolo e nuovamente depositati, tempestivamente e ritualmente, in appello.
La decisione
È stato affermato che la tardività della produzione documentale in primo grado non impedisce automaticamente al giudice d'appello di fondare la decisione sugli stessi documenti. Essi possono essere valutati se siano stati acquisiti al fascicolo processuale e siano stati tempestivamente e ritualmente prodotti in appello entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, applicabile al giudizio d'appello ai sensi dell'art. 61. La decadenza opera quindi per il deposito tardivo nel singolo grado, ma non esclude una successiva produzione valida nel grado d'appello.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione per il deposito di documenti
Il termine è perentorio e il suo mancato rispetto comporta la decadenza dalla produzione documentale nel grado interessato. Tuttavia, i documenti possono essere utilizzati in appello se nuovamente prodotti tempestivamente e ritualmente entro il termine previsto.
Art. 61, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Estende al giudizio d'appello le disposizioni applicabili al giudizio di primo grado, tra cui la disciplina dell'art. 32 sul deposito dei documenti.
Art. 345 c.p.c.
Richiamato nel contesto della disciplina dell'appello e dei limiti alla produzione documentale in secondo grado; la decisione valorizza la possibilità di utilizzare documenti già acquisiti al fascicolo quando siano ritualmente riprodotti nel rispetto dei termini processuali.
Massime di principio
- Il termine per il deposito dei documenti nel processo tributario è perentorio: il deposito tardivo determina, di regola, la decadenza dalla produzione nel relativo grado di giudizio.
- La tardività in primo grado non rende necessariamente inutilizzabile il documento anche in appello: il documento può essere valutato se viene nuovamente depositato nel giudizio d'appello entro il termine di venti giorni liberi prima della trattazione.
- La mera presenza del documento nel fascicolo non è sufficiente: occorre che esso risulti acquisito agli atti e che la parte lo produca o lo richiami ritualmente nel grado d'appello.
- Per evitare contestazioni, i documenti già prodotti tardivamente in primo grado devono essere depositati nuovamente in appello nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge.
- La decadenza processuale è normalmente riferita al grado nel quale si è verificata la tardività e non impedisce, di per sé, una successiva produzione tempestiva nel grado superiore, salvo specifici divieti o preclusioni applicabili al caso concreto.
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