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Sentenza

Sentenza n. 5007/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202505471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti contro i dinieghi dell’ASL relativi a un trattamento sanitario individualizzato e, in alternativa, al rimborso delle spese sostenute privatamente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La parte appellante contestava la sentenza del TAR Piemonte relativa alla richiesta di accertamento del diritto dell’assistito alla predisposizione di un piano socio-sanitario individualizzato, fondato su una specifica metodologia terapeutica, con un numero di ore settimanali ritenuto congruo in esito a una valutazione multidisciplinare e, in alternativa, al rimborso delle spese sostenute per il trattamento privato. In precedenza, il TAR Piemonte aveva ordinato all’ASL di provvedere sull’istanza, originariamente rimasta senza riscontro. L’ASL aveva quindi adottato provvedimenti di diniego, impugnati in primo grado, e successivamente, a seguito di una pronuncia cautelare che aveva rilevato difetto di istruttoria e motivazione, aveva proceduto a un riesame, adottando nuove determinazioni gravate con motivi aggiunti. In appello erano state dedotte, in particolare, l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, l’omessa considerazione di una relazione clinica e degli elementi specifici relativi al singolo paziente, l’utilizzo di affermazioni generali sull’efficacia della metodologia in rapporto all’età, senza verifica scientifica nel caso concreto, nonché l’illegittima valorizzazione dei vincoli di bilancio e delle risorse disponibili. Nel corso del giudizio d’appello l’ASL ha adottato un ulteriore provvedimento all’esito del riesame; entrambe le parti hanno dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione dell’appello, poiché il nuovo atto aveva sostituito quelli originariamente impugnati ed era stato autonomamente contestato davanti al TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudizio proseguire nei confronti dei provvedimenti originari, sostituiti da una nuova determinazione adottata all’esito di una nuova valutazione e oggetto di un distinto giudizio di primo grado. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha tuttavia applicato il criterio della soccombenza virtuale, procedendo a una sommaria delibazione della pretesa originaria. Ha ritenuto che l’ASL fosse virtualmente soccombente perché dapprima aveva omesso di provvedere sull’istanza, rendendo necessario l’intervento giudiziario, e poi aveva adottato provvedimenti caratterizzati da gravi carenze istruttorie e motivazionali, già rilevate in sede cautelare sia dal TAR sia dal Consiglio di Stato. In particolare, l’amministrazione non aveva adeguatamente considerato la documentazione clinica disponibile né verificato, con riferimento al singolo paziente, se i miglioramenti osservati potessero dipendere dalla terapia richiesta, limitandosi a richiami generali e assertivi sull’efficacia della metodologia in relazione all’età. Il giudice ha precisato che la mera reiterazione della precedente valutazione nel nuovo provvedimento non dimostra la legittimità degli atti originari e che il nuovo provvedimento non può essere esaminato nel presente giudizio. Ha inoltre escluso che, nell’accertamento della spettanza di una prestazione sanitaria, possano utilizzarsi generici accomodamenti tra il diritto alla salute e le esigenze dell’amministrazione: occorre invece verificare, in modo rigoroso, individualizzato e scientificamente fondato, se la prestazione spetti o non spetti. L’ASL è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    "azione avverso il silenzio"

    La precedente controversia era stata riqualificata dal TAR come azione avverso il silenzio, poiché l’ASL aveva omesso di provvedere sull’istanza sanitaria.

  • art. 60 D.P.C.M. 17 gennaio 2017

    Indicato quale fondamento normativo della richiesta di redazione di un piano socio-sanitario di cura e trattamento individualizzato.

  • D.G.R. Piemonte 16 maggio 2019, n. 88-8997

    Richiamata quale ulteriore disciplina posta a fondamento della pretesa di trattamento individualizzato.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie conclusionali nel giudizio d’appello.

  • art. 81 Cost.

    "Il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’art. 81 Cost. ... impone un preciso vincolo non al giudice"

    Il vincolo di copertura finanziaria non impedisce al giudice di riconoscere la tutela giurisdizionale dei diritti né esonera l’amministrazione dall’attivarsi per far fronte alle maggiori spese derivanti dalle decisioni giudiziarie.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    Richiamato, insieme alle tabelle dei parametri forensi, per la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, per la tutela dei dati relativi alla salute e l’oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento amministrativo impugnato viene sostituito da una nuova determinazione adottata all’esito di un riesame, il giudizio originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; la legittimità del nuovo atto deve essere fatta valere in un autonomo giudizio e non può essere esaminata nel processo relativo agli atti sostituiti.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impone, ai fini della liquidazione delle spese, una sommaria delibazione della fondatezza della pretesa secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nella soccombenza virtuale, la delibazione deve riferirsi esclusivamente all’oggetto originario del giudizio; non possono essere utilizzati fatti successivi o argomenti attinenti al nuovo provvedimento sostitutivo, soprattutto quando quest’ultimo è oggetto di un distinto giudizio.
  • La mera reiterazione, nel provvedimento di riesame, della medesima valutazione contenuta nell’atto originario non dimostra, di per sé, la legittimità dell’atto precedente, né consente di superare i vizi istruttori e motivazionali già dedotti.
  • Quando l’amministrazione deve valutare la spettanza di una prestazione sanitaria individualizzata, non può fondare il diniego su affermazioni generali e astratte sull’efficacia della terapia o sull’età dell’assistito: deve svolgere un’istruttoria concreta, individualizzata e scientificamente verificabile, considerando la documentazione clinica disponibile e le peculiarità del singolo paziente.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche dell’amministrazione, pur limitato ai profili di irragionevolezza e travisamento, richiede che le affermazioni scientifiche poste a base del diniego siano adeguatamente verificate nel caso concreto; il vincolo di bilancio non può essere utilizzato per comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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