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Sentenza

Sentenza n. 11531/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento «Della determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022 (doc 1), modificata e integrata con la determinazione dirigenziale n. 1 dell’8.2.2023 (doc 9), con il quale viene addebitato alla ricorrente l’importo relativo al c.d. payback dei dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015 – 2018 e di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale, in particolare, il Decreto del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 in data 15 settembre 2022, “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189) (doc. 2); l’accordo tra Stato e Regioni rep. atti 181 CSR del 7 novembre 2019, che stabilisce il tetto di spesa per ciascuna Regione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc 3); il decreto 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26.10.2022, recante l’“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146) (doc. 4)”».

Giustizia amministrativa202302976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimenti regionali di individuazione dell'impresa e quantificazione della quota di ripiano

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La società ha contestato il sistema del payback sui dispositivi medici, impugnando il decreto ministeriale 6 luglio 2022, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e i provvedimenti regionali applicativi. Ha dedotto eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell'art. 7 l. 241/1990, violazione degli artt. 9-ter d.l. 78/2015 e 1, comma 557, l. 145/2018, difetto di competenza, violazione del legittimo affidamento, irretroattività, sproporzionalità, travisamento nella determinazione del fatturato, violazione dell'art. 18 d.l. 115/2022, della direttiva 2014/24/UE e dei principi eurounitari. Ha inoltre chiesto il rinvio alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, ha sostenuto che la fissazione postuma dei tetti regionali e la richiesta di ripiano avrebbero alterato retroattivamente l'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura stipulati negli anni 2015-2018.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda di annullamento degli atti statali e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, sulle impugnazioni dei provvedimenti regionali applicativi, compresi quelli successivi di rideterminazione della quota al 48%. Quanto agli atti statali, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, secondo cui il payback per il quadriennio 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria, non viola la riserva di legge, il principio di irretroattività né il legittimo affidamento. Il sistema era conoscibile già dal 2015: erano previste sia le percentuali di concorso delle imprese sia il criterio proporzionale basato sul fatturato; il tetto nazionale del 4,4% costituiva inoltre un parametro conoscibile, poi applicato anche a livello regionale. Il payback non modifica le gare né i contratti, non incide sulla quantità fornita o sul prezzo contrattuale e opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa. Non è stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. Sono state quindi respinte anche le richieste di rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia. Quanto agli atti regionali, il TAR ha ritenuto che le Regioni svolgano un'attività meramente vincolata, tecnico-contabile e riepilogativa: verificano il fatturato, individuano le imprese e applicano percentuali già determinate dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare potere autoritativo o discrezionale. La pretesa dell'impresa a non pagare o a pagare una somma minore integra pertanto un diritto soggettivo patrimoniale, collocato a valle del potere statale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La causa può essere riassunta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La norma pone a carico delle imprese fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, calcolata in proporzione al fatturato; per gli anni 2015-2018 prevede percentuali crescenti di concorso delle imprese.

  • art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015

    «rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»

    Il superamento del tetto è rilevato sulla base del fatturato lordo IVA e dichiarato con decreto ministeriale secondo la disciplina temporale prevista dalla legge.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»

    Per gli anni 2015-2018 attribuisce alle Regioni il compito di individuare le imprese obbligate e imporre il pagamento sulla base dei dati e degli importi previamente determinati a livello statale; l'attività regionale è vincolata e tecnico-contabile.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, disciplinando la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato e dei dati di fatturazione elettronica.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter d.l. 78/2015, disciplinando la procedura regionale di individuazione delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    «solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata»

    Ha istituito un fondo e previsto la riduzione della quota di ripiano; la Corte costituzionale ha esteso tale riduzione anche alle imprese che avevano instaurato o mantenuto il contenzioso.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    Il riparto è effettuato secondo il criterio del petitum sostanziale, non ricorrendo nel caso concreto una fattispecie di giurisdizione esclusiva.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri essenziali del ripiano.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo del payback per gli anni 2015-2018, escludendo violazioni degli artt. 2, 23, 41 e 117 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non estendeva la riduzione al 48% anche alle imprese che non avevano rinunciato al contenzioso.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattivo né lesivo del legittimo affidamento quando l'obbligo di ripiano, le percentuali di concorso e il criterio di calcolo proporzionale al fatturato erano già previsti dalla legge al momento della partecipazione alle gare, anche se la concreta attuazione è intervenuta successivamente.
  • Il payback opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o esiti delle gare, ma incide sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore mediante un contributo collegato al superamento del tetto di spesa.
  • Quando la legge e gli atti statali hanno già determinato il tetto di spesa, certificato il suo superamento e fissato i criteri di riparto, i provvedimenti regionali che individuano le imprese, verificano il fatturato e applicano matematicamente la quota di ripiano costituiscono attività vincolata, tecnico-contabile e priva di potere autoritativo.
  • Le controversie relative alla corretta quantificazione della quota di payback regionale, in quanto attinenti a un'obbligazione patrimoniale e al corrispondente diritto soggettivo dell'impresa, appartengono alla giurisdizione ordinaria; la qualificazione dell'atto come provvedimento amministrativo o l'indicazione del giudice amministrativo quale giudice competente non modificano il riparto di giurisdizione.
  • Il criterio del petitum sostanziale impone di distinguere tra contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo, devoluta al giudice amministrativo, e controversia collocata a valle del potere, relativa a un rapporto paritario e a un diritto patrimoniale, devoluta al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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