Sentenza del 15/10/2015 n. 4445 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Appello - Oggetto dell'impugnazione - Esistenza dell'obbligazione tributaria - Concessionario della riscossione - Convenuto in primo grado - Mancata notifica dell'appello al concessionario - Obbligo di integrare il contraddittorio - Non sussiste - Scindibilità della causa - È tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso di un'eccedenza IVA relativa all'anno 2007. In via preliminare è stata contestata la mancata notifica dell'appello al concessionario della riscossione. Nel merito, l'Ufficio sosteneva l'erroneità della decisione e chiedeva il riesame della controversia, mentre la contribuente chiedeva la conferma della sentenza, evidenziando l'assenza di una rettifica dell'importo richiesto e la mancata comunicazione del diniego di rimborso.
La decisione
La Commissione ha respinto l'eccezione di inammissibilità: poiché l'appello riguardava esclusivamente l'esistenza dell'obbligazione tributaria e il concessionario era estraneo al rapporto sostanziale, la causa era scindibile e non era necessario notificargli l'appello una volta decorso il termine per impugnare. Nel merito, ha ritenuto illegittimo il comportamento dell'Amministrazione, che aveva omesso sia di procedere al rimborso sia di comunicare formalmente il diniego previsto dalla normativa, impedendo alla contribuente di esercitare i rimedi disponibili. L'appello dell'Agenzia è stato quindi integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'Agenzia al pagamento di 1.160 euro per le spese del grado.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado
La disposizione non elimina la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili. Se l'impugnazione riguarda soltanto l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il concessionario della riscossione, estraneo al rapporto sostanziale, non deve necessariamente ricevere la notifica dell'appello quando il termine per impugnare è ormai decorso.
Art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
eventuale sospensione dei rimborsi in presenza di contestazioni o accertamenti
L'Amministrazione può sospendere o negare il rimborso in presenza dei presupposti previsti dalla norma, ma deve comunicare formalmente il provvedimento al contribuente, consentendogli di impugnarlo. L'omessa comunicazione rende illegittimo il comportamento dell'Ufficio secondo la decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre distinguere tra cause inscindibili e cause scindibili: la mancata notifica dell'appello a una parte del primo grado non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il concessionario della riscossione è normalmente estraneo al rapporto sostanziale relativo all'esistenza o all'ammontare del tributo; se l'appello riguarda solo tale rapporto, la controversia può essere trattata separatamente nei suoi confronti.
- La sospensione o il diniego di un rimborso tributario richiedono un provvedimento formalmente comunicato al contribuente. Il semplice mancato pagamento o l'inerzia dell'Amministrazione non sostituiscono tale comunicazione.
- Quando l'Amministrazione non contesta specificamente la quantificazione del credito e omette di comunicare il diniego, il contribuente può far valere l'illegittimità del comportamento e chiedere la tutela giudiziale.
- La soccombenza nel giudizio d'appello comporta normalmente la condanna della parte perdente al rimborso delle spese processuali, salvo diverse ragioni di compensazione.
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