Cassazione Civile, Ordinanza n. 22246/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento notificata nel 2020 per crediti risultanti da numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito, relativi in parte a tributi, in parte a contributi previdenziali e in parte a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. La società ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, la mancata/notificata regolarità di alcune cartelle prodromiche, la prescrizione dei crediti azionati e il difetto di motivazione dell’intimazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. e dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, contestando sia la validità di alcune notifiche via PEC provenienti da indirizzi non ricondotti ai pubblici registri, sia la ritenuta prescrizione decennale dei crediti tributari, sia l’omessa considerazione del termine quinquennale per le sanzioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 7, comma 2, l. n. 212/2000, sostenendo che il rispetto del modello ministeriale dell’avviso di intimazione non bastasse a soddisfare l’obbligo motivazionale se, in concreto, il diritto di difesa del contribuente risultava compromesso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile la doglianza sulla PEC perché nuova, e comunque infondata perché l’estraneità dell’indirizzo mittente dal registro INI-PEC non esclude di per sé la riferibilità della notifica, salvo specifica allegazione di un pregiudizio difensivo; inammissibile anche la censura sulle sanzioni per novità e difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti notificatori e il contenuto delle cartelle; infondato, quanto ai tributi, il richiamo alla prescrizione quinquennale, poiché in mancanza di una disciplina speciale opera il termine ordinario decennale. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile per mancata trascrizione del contenuto delle intimazioni; infondato perché l’avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è atto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, e la motivazione è sufficiente se richiama la cartella precedentemente notificata. Ha inoltre escluso l’inammissibilità del ricorso per ne bis in idem dedotta dalle controparti per mancanza di prova del giudicato delle decisioni richiamate. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale non è applicabile ai crediti tributari in esame, salvo specifica previsione di legge.
art. 2946 c.c.
In assenza di una disciplina speciale, i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
La censura relativa alle sanzioni è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza, senza esame del merito della norma invocata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 132 c.p.c.
È stata invocata per lamentare un vizio motivazionale della sentenza impugnata, ma la censura è stata respinta.
art. 7, comma 2, l. n. 212/2000
L’avviso di intimazione è stato ritenuto sufficientemente motivato ove conforme al modello normativo e con richiamo alla cartella presupposta.
art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. n. 602/1973
"l'avviso ... è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze"
L’avviso di intimazione ha contenuto vincolato e non richiede una motivazione ulteriore rispetto al richiamo della cartella già notificata.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come norma sulle modalità di notifica dell’avviso di intimazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, la mera non riconducibilità dell’indirizzo mittente al registro INI-PEC non comporta automaticamente la nullità della notifica; il contribuente deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- Nel ricorso per cassazione, quando si contesta la ritualità della notifica di cartelle o atti presupposti, opera un rigoroso onere di autosufficienza: devono essere trascritti gli atti e le relate notificatorie necessari a consentire il controllo della doglianza sulla base del solo ricorso.
- I crediti tributari definitivi, in mancanza di una disciplina speciale, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche.
- Per le sanzioni amministrative tributarie, ove esista una disciplina speciale di prescrizione, essa deve essere specificamente allegata e dimostrata; in difetto, la censura è inammissibile se non autosufficiente.
- L’avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è atto vincolato e la motivazione è sufficiente se richiama la cartella di pagamento già notificata, non essendo necessaria una motivazione ulteriore rispetto al modello legale.
- La conformità dell’atto al modello ministeriale, per gli atti tipizzati della riscossione, può essere sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale quando il contenuto essenziale è imposto dalla legge.
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