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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34137/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (passeggero)

La controversia

La controversia nasce dal ritardo di oltre quattro ore di un volo internazionale da Camaguey (Cuba) a Milano, con conseguente perdita della coincidenza per il volo Milano-Comiso acquistato per il rientro nella residenza del passeggero. In primo grado il giudice di pace aveva riconosciuto la compensazione pecuniaria di euro 250,00 e aveva respinto la domanda risarcitoria; in appello il tribunale, in parziale riforma, aveva liquidato solo euro 50,00 a titolo di differenza rispetto alla compensazione prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, ritenendo il ritardo pari a 3 ore e 20 minuti e quindi applicando il dimezzamento della compensazione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno ex art. 329 c.p.c., sostenendo che fosse ormai coperta da giudicato la statuizione di primo grado sul ritardo superiore a quattro ore, non impugnata dal vettore; 2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per mancata spiegazione delle ragioni della diversa quantificazione del ritardo; 3) violazione del Regolamento CE n. 261/2004 e della giurisprudenza della Corte di giustizia, assumendo che per ritardi di tre o più ore spetti la compensazione integrale e non dimezzata; 4) violazione del principio di causalità per non avere il tribunale accertato il nesso tra il ritardo del volo principale e la perdita della coincidenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudice di appello, a fronte dell’accertamento del giudice di pace sul ritardo superiore a quattro ore e in assenza di appello del vettore su tale punto, aveva rideterminato il ritardo in 3 ore e 20 minuti senza esplicitare le ragioni di tale diversa conclusione. Il difetto di motivazione sulla misura del ritardo ha assorbito le altre censure. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    è richiamato come parametro del giudicato interno: la parte non impugnata della decisione di primo grado non poteva essere rimessa in discussione se coperta da acquiescenza implicita o mancata impugnazione

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene invocato per le doglianze di violazione di legge relative al Regolamento CE n. 261/2004 e al nesso di causalità

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    viene invocato per il vizio di motivazione in ordine alla diversa quantificazione del ritardo

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso

  • art. 7, comma 2, lett. c), Regolamento CE n. 261/2004

    è richiamato per la misura della compensazione pecuniaria, indicata come euro 600,00 ridotti del 50%

  • Regolamento CE n. 261/2004

    disciplina la compensazione pecuniaria dovuta al passeggero in caso di ritardo del volo superiore a tre ore, secondo il richiamo alla giurisprudenza europea

  • sentenza Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07

    è richiamata per il principio secondo cui il passeggero con ritardo pari o superiore a tre ore ha diritto alla compensazione prevista per la cancellazione del volo

Massime di principio

  • Quando una statuizione di primo grado non è specificamente censurata in appello, il punto deciso può divenire coperto da giudicato interno e non può essere poi implicitamente riformato senza adeguata motivazione.
  • Il giudice di appello che intenda discostarsi dall’accertamento in fatto del primo giudice deve indicare in modo chiaro e coerente le ragioni del diverso apprezzamento; in difetto, la decisione è affetta da vizio motivazionale.
  • In tema di ritardo del volo, il richiamo alla disciplina europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia impone di riconoscere al passeggero il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento quando il ritardo raggiunga o superi la soglia rilevante indicata dalla giurisprudenza unionale.
  • Il nesso tra ritardo del volo principale e perdita della coincidenza è un profilo che va esaminato dal giudice di merito quando incide sulle conseguenze risarcitorie o compensative della disfunzione del trasporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNesso di causalitàOnere della prova

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