Cassazione Civile, Ordinanza n. 34137/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggero)
La controversia
La controversia nasce dal ritardo di oltre quattro ore di un volo internazionale da Camaguey (Cuba) a Milano, con conseguente perdita della coincidenza per il volo Milano-Comiso acquistato per il rientro nella residenza del passeggero. In primo grado il giudice di pace aveva riconosciuto la compensazione pecuniaria di euro 250,00 e aveva respinto la domanda risarcitoria; in appello il tribunale, in parziale riforma, aveva liquidato solo euro 50,00 a titolo di differenza rispetto alla compensazione prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, ritenendo il ritardo pari a 3 ore e 20 minuti e quindi applicando il dimezzamento della compensazione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno ex art. 329 c.p.c., sostenendo che fosse ormai coperta da giudicato la statuizione di primo grado sul ritardo superiore a quattro ore, non impugnata dal vettore; 2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per mancata spiegazione delle ragioni della diversa quantificazione del ritardo; 3) violazione del Regolamento CE n. 261/2004 e della giurisprudenza della Corte di giustizia, assumendo che per ritardi di tre o più ore spetti la compensazione integrale e non dimezzata; 4) violazione del principio di causalità per non avere il tribunale accertato il nesso tra il ritardo del volo principale e la perdita della coincidenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudice di appello, a fronte dell’accertamento del giudice di pace sul ritardo superiore a quattro ore e in assenza di appello del vettore su tale punto, aveva rideterminato il ritardo in 3 ore e 20 minuti senza esplicitare le ragioni di tale diversa conclusione. Il difetto di motivazione sulla misura del ritardo ha assorbito le altre censure. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del giudicato interno: la parte non impugnata della decisione di primo grado non poteva essere rimessa in discussione se coperta da acquiescenza implicita o mancata impugnazione
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene invocato per le doglianze di violazione di legge relative al Regolamento CE n. 261/2004 e al nesso di causalità
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
viene invocato per il vizio di motivazione in ordine alla diversa quantificazione del ritardo
indica la trattazione camerale del ricorso
art. 7, comma 2, lett. c), Regolamento CE n. 261/2004
è richiamato per la misura della compensazione pecuniaria, indicata come euro 600,00 ridotti del 50%
Regolamento CE n. 261/2004
disciplina la compensazione pecuniaria dovuta al passeggero in caso di ritardo del volo superiore a tre ore, secondo il richiamo alla giurisprudenza europea
sentenza Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07
è richiamata per il principio secondo cui il passeggero con ritardo pari o superiore a tre ore ha diritto alla compensazione prevista per la cancellazione del volo
Massime di principio
- Quando una statuizione di primo grado non è specificamente censurata in appello, il punto deciso può divenire coperto da giudicato interno e non può essere poi implicitamente riformato senza adeguata motivazione.
- Il giudice di appello che intenda discostarsi dall’accertamento in fatto del primo giudice deve indicare in modo chiaro e coerente le ragioni del diverso apprezzamento; in difetto, la decisione è affetta da vizio motivazionale.
- In tema di ritardo del volo, il richiamo alla disciplina europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia impone di riconoscere al passeggero il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento quando il ritardo raggiunga o superi la soglia rilevante indicata dalla giurisprudenza unionale.
- Il nesso tra ritardo del volo principale e perdita della coincidenza è un profilo che va esaminato dal giudice di merito quando incide sulle conseguenze risarcitorie o compensative della disfunzione del trasporto.
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