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Sentenza

Sentenza del 22/02/2016 n. 721 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P. S. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Enna che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una cartella esattoriale relativa alla TIA per l'anno 2007. L'appellante sosteneva che la Commissione avesse erroneamente rilevato la mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui era stato notificato il ricorso alle controparti. Deduceva la violazione degli artt. 7, 10, 21, 22, 23 e 27 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che i giudici avrebbero dovuto verificare autonomamente l'esito delle notifiche tramite il servizio di tracciamento di Poste Italiane e, in subordine, concedere un termine per rinnovare la notificazione. La resistente contestava inoltre la propria legittimazione passiva, ritenendo che le doglianze riguardassero esclusivamente l'accertamento del tributo imputabile all'ente impositore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la pronuncia di inammissibilità di primo grado. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, poiché il contribuente non aveva depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate dirette alle controparti e queste non si erano costituite, sicché non risultava provata la consegna e ricezione del ricorso. Il giudice ha escluso che la Commissione dovesse sostituirsi alla parte effettuando d'ufficio verifiche sul sito di Poste Italiane. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 291 c.p.c., riferito a un vizio della notificazione e non alla mancata attestazione o prova della sua esecuzione. P. S. è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 350,00 oltre accessori, in favore della s.p.a. R. S.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorrente che notifica il ricorso a mezzo posta deve depositare la prova della ricezione, normalmente mediante l'avviso di ricevimento. La mancata produzione di tale prova, in assenza di costituzione delle controparti, può comportare l'inammissibilità del ricorso.

  • Artt. 7, 10, 21, 23 e 27 del d.lgs. n. 546/1992

    Le disposizioni sono state invocate dall'appellante per sostenere i poteri istruttori e gli obblighi processuali della Commissione, ma il giudice ha ritenuto che non imponessero all'organo giudicante di acquisire d'ufficio la prova della notificazione omessa dalla parte.

  • Art. 291 c.p.c.

    La norma sulla rinnovazione della notificazione opera quando la notificazione è viziata, ma non quando manca la prova documentale della sua esecuzione. In quest'ultima ipotesi non è automaticamente dovuta la concessione di un termine per sanare l'omissione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi notifica il ricorso a mezzo posta deve conservare e depositare tempestivamente l'avviso di ricevimento: la sola ricevuta di spedizione non dimostra che il destinatario abbia ricevuto l'atto.
  • Il giudice tributario non è normalmente tenuto a sostituirsi alla parte nella ricerca d'ufficio della prova della notificazione, anche quando tale prova potrebbe essere reperita tramite strumenti informatici di tracciamento postale.
  • La mancata prova della consegna del ricorso è distinta dal vizio della notificazione: la rinnovazione prevista dall'art. 291 c.p.c. non costituisce automaticamente un rimedio per l'omesso deposito dell'avviso di ricevimento.
  • Quando le controparti non si costituiscono, l'assenza degli avvisi di ricevimento assume particolare rilievo, perché non vi è altro elemento processuale che dimostri la conoscenza effettiva del ricorso.
  • Le contestazioni relative alla formazione o all'accertamento del tributo devono essere indirizzate al soggetto titolare del relativo potere impositivo; l'agente della riscossione può essere privo di legittimazione passiva rispetto a vizi propri dell'accertamento.

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