Sentenza del 25/01/2021 n. 654 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 57/2021 AVVISO DI ACCERTAMENTO- Nei confronti di società . Responsabilità del legale rappresentante - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA anno 2011 emesso nei confronti della persona fisica (XXX) come "autore della violazione", sulla base di verifiche operate nei confronti della società XXX s.r.l.; questione principale: se le maggiori imposte e le sanzioni accertate alla società possano essere direttamente imputate al legale rappresentante.
La decisione
La Commissione Tributaria d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento nei confronti della persona fisica. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art.7 del d.l. 269/2003 (convertito nella L.326/2003) secondo cui le sanzioni tributarie inerenti il rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, salvo prova che il legale rappresentante abbia agito nel proprio esclusivo interesse usando l'ente come schermo. Nel caso di specie non sono emersi elementi idonei a dimostrare che XXX avesse percepito direttamente i maggiori redditi o agito a vantaggio esclusivo personale; pertanto l'accertamento societario non poteva essere traslato automaticamente sulla persona fisica. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 269/2003 (conv. L. 326/2003)
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
La norma stabilisce la regola di attribuzione esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica per le violazioni riferibili al suo rapporto fiscale, impedendo la traslazione automatica degli esiti dell'accertamento fiscale sul legale rappresentante, salvo il caso in cui quest'ultimo abbia agito per un esclusivo vantaggio personale.
art. 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997
Le sanzioni amministrative per violazioni tributarie sono riferibili alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione ...
Principio generale di responsabilità personale dell'autore della violazione; funziona come regola di base che trova parziale deroga nell'art.7 del d.l. 269/2003 quando la violazione beneficia effettivamente la società.
art. 11 D.Lgs. 472/1997
Prevede la responsabilità solidale delle società senza personalità giuridica per le sanzioni irrogate alla persona fisica autrice della violazione qualora la violazione sia stata commessa nell'interesse della società; viene richiamato in parità di principi per spiegare il criterio dell'"interesse" societario vs. interesse personale.
Giurisprudenza: Cass. Sez.5, Ordinanza n.12334/2019 e altre pronunce (es. n.25757/2020, n.28331/2018, n.5924/2017)
La Suprema Corte ha chiarito che l'art.7 del d.l.269/2003 si applica solo quando il soggetto fisico abbia agito nell'interesse e a vantaggio della società; se invece l'amministratore ha perseguito un interesse proprio usando la società come schermo, torna ad applicarsi la responsabilità personale ex art.2 co.2 D.Lgs.472/1997.
Massime di principio
- La regola: le sanzioni tributarie per violazioni riferibili al rapporto fiscale di una società con personalità giuridica sono imputate alla società, non automaticamente al suo legale rappresentante.
- Eccezione applicabile solo se emerge che la persona fisica ha agito nel proprio esclusivo interesse e ha utilizzato la società come schermo: in tal caso l'accertamento può colpire la persona fisica.
- L'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria richiede elementi precisi e gravi che dimostrino il vantaggio patrimoniale personale dell'amministratore (ad es. tracciamento di flussi verso conti personali, disponibilità diretta di utili, elementi di fittizietà della società).
- La mera qualifica di legale rappresentante al tempo della verifica non è sufficiente per imputare automaticamente alla persona fisica le imposte o sanzioni accertate alla società.
- Per resistere a un avviso diretto al rappresentante, il contribuente deve evidenziare l'assenza di elementi che colleghino i maggiori redditi societari alla disponibilità personale; per l'Ufficio, la strada corretta è l'accertamento patrimoniale e bancario per dimostrare il personale arricchimento.
- In caso di dubbi interpretativi o questioni giuridiche complesse e recenti, i giudici possono compensare le spese di giudizio.
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